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Legge

L.R. Lazio 16/2006

Nuova denominazione, ai sensi dell'articolo 70 dello Statuto, dell'organo di revisione contabile (1)

Normativa regionaleL.R. Lazio 16/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Lazio 23 novembre 2006, n. 16 dispone, in tutti gli atti regionali vigenti che vi facciano riferimento, la sostituzione della denominazione “Collegio dei revisori dei conti” con “Comitato regionale di controllo contabile”, in attuazione dello Statuto regionale. La norma ha natura meramente terminologica e non introduce nuove funzioni.

Ridenominazione del Collegio dei revisori dei conti in Comitato regionale di controllo contabile

Ridenominazione dell’organo di revisione contabile

La legge regionale del Lazio interviene solo sulla denominazione dell’organo regionale di controllo contabile previsto dallo Statuto, senza modificare la disciplina sostanziale delle sue funzioni. L’obiettivo è uniformare il lessico degli atti normativi regionali vigenti alla nuova denominazione statutaria.

Ambito di applicazione

La sostituzione terminologica opera in tutti gli atti normativi regionali vigenti che contengano il riferimento al precedente “Collegio dei revisori dei conti”. La modifica riguarda quindi la normativa regionale del Lazio e non produce effetti oltre tale ambito.

Effetto della disposizione

Ogni riferimento al “Collegio dei revisori dei conti” deve intendersi sostituito con “Comitato regionale di controllo contabile”. La legge elenca anche alcune disposizioni nelle quali la sostituzione è espressamente richiamata, tra cui norme su gruppi consiliari, indennità e rimborsi dei consiglieri regionali, fondo assegni vitalizi degli ex consiglieri, disciplina dell’attività amministrativa regionale, indennità dei consiglieri, disposizioni finanziarie per il bilancio 1998 e organizzazione della Giunta, del Consiglio, della dirigenza e del personale.

Limiti e portata pratica

Il provvedimento ha contenuto essenzialmente formale e ricognitivo: non istituisce un nuovo organo, non disciplina procedure di revisione contabile e non prevede contributi, sanzioni o termini operativi. Serve esclusivamente ad aggiornare la denominazione negli atti regionali interessati.

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