L.R. Lazio 21/2006
Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e successive modifiche (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Lazio disciplina apertura, esercizio, subingresso, orari, pubblicità dei prezzi, requisiti professionali e sanzioni per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con regole specifiche per attività stagionali, temporanee e in aree tutelate. Ha sostituito la previgente disciplina statale e regionale, ma è stata poi abrogata dalla l.r. 22/2019: resta utile solo per ricostruzioni storiche o rapporti esauriti in epoca anteriore.
Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nel Lazio
Disciplina della somministrazione di alimenti e bevande nel Lazio
La legge regionale disciplina, per il territorio della Regione Lazio, l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, con attenzione alla concorrenza, alla tutela dei consumatori, alla qualità del servizio, alla salvaguardia dei contesti storici e alla riduzione dell’impatto acustico. La disciplina è stata poi abrogata dalla l.r. 22/2019; il testo resta quindi di interesse soprattutto storico o per fattispecie esaurite.
Finalità e ambito di applicazione
Il provvedimento persegue la liberalizzazione e modernizzazione del settore, la trasparenza del mercato, la tutela della salute e dei consumatori, il pluralismo tra le diverse forme di esercizio, la valorizzazione delle produzioni locali e dei rapporti con turismo, agricoltura, artigianato e distribuzione commerciale. Rilevano anche la prevenzione dell’alcolismo, la tutela dell’occupazione, la concertazione con le categorie e il monitoraggio del comparto.
La legge si applica alle attività di somministrazione di alimenti e bevande come definite dalla stessa normativa, con esclusione delle attività rientranti nel campo di applicazione della legislazione regionale in materia di artigianato.
Definizioni rilevanti
La nozione di somministrazione comprende sia la vendita con servizio per il consumo nei locali o in superfici attrezzate aperti al pubblico, comprese le aree pubbliche, sia il servizio svolto presso il domicilio del consumatore. Sono definiti anche:
- esercizi di somministrazione, comprensivi delle bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;
- autorizzazione stagionale, rilasciata per un periodo non inferiore a 30 giorni consecutivi e non superiore a 180 giorni;
- superficie di somministrazione, con esclusione di magazzini, depositi, lavorazioni, uffici e servizi;
- recidiva, intesa come reiterazione della medesima violazione entro 180 giorni;
- occupazione di suolo pubblico, come concessione onerosa di aree contigue all’esercizio per l’attività di somministrazione.
Indirizzi regionali e criteri comunali
La Regione definisce, tramite deliberazione della Giunta previo parere della commissione consiliare competente, gli indirizzi cui i comuni devono attenersi nel fissare i criteri di sviluppo degli esercizi. Gli indirizzi sono orientati a funzionalità, produttività, equilibrio tra domanda e offerta, tenendo conto di consumo extra-domestico, popolazione residente e fluttuante, flussi turistici e vocazioni territoriali.
I comuni, nel rispetto di tali indirizzi, determinano i criteri per il rilascio delle nuove autorizzazioni e per il trasferimento di sede, anche con parametri numerici o indici di servizio, che però non possono ostacolare concorrenza e diversificazione dell’offerta. Il Comune di Roma può operare in deroga agli indirizzi regionali, in considerazione delle peculiari caratteristiche artistiche, turistiche e demografiche, soprattutto per la città storica.
La formazione degli indirizzi regionali e dei criteri comunali richiede il coinvolgimento delle organizzazioni rappresentative dei pubblici esercizi, delle organizzazioni sindacali e dei consumatori, con pareri espressi entro 30 giorni.
Attività escluse dai criteri comunali
Sono sottratte ai criteri comunali, tra le altre, le attività di somministrazione svolte:
- con altra attività prevalente di spettacolo, intrattenimento, svago, sport o cultura, se non occasionale o stagionale;
- nelle aree di servizio di strade extraurbane principali e autostrade, per superfici inferiori a 250 mq;
- al domicilio del consumatore;
- in alberghi e altri complessi ricettivi per gli alloggiati e i loro ospiti;
- in porti, aeroporti e stazioni;
- in mense aziendali, scuole, ospedali, caserme, strutture di accoglienza e altre strutture assimilate;
- sui mezzi di trasporto pubblico;
- in determinati locali all’interno di strutture di vendita e mercati all’ingrosso;
- mediante distributori automatici in locali non esclusivamente destinati a tale attività;
- nelle imprese agrituristiche.
Per alcune di queste fattispecie, il Comune di Roma può comunque far rientrare l’attività nei propri criteri.
Regolamenti regionali e comunali
La Regione disciplina con regolamento gli aspetti attuativi e integrativi, tra cui:
- criteri per l’occupazione di suolo pubblico;
- indirizzi sugli orari degli esercizi con intrattenimento musicale e danzante;
- contenuto delle istanze, comunicazioni e dichiarazioni per autorizzazioni e subingressi;
- modalità di concertazione e partecipazione amministrativa;
- misure di salvaguardia in contesti urbani di pregio artistico e architettonico.
I comuni, con propri regolamenti, disciplinano in particolare:
- modalità di presentazione delle istanze e di rilascio, sospensione o revoca dei titoli;
- modalità di SCIA e comunicazioni nei casi previsti;
- orari minimi e massimi di apertura e chiusura;
- utilizzo di strumenti tecnologici per lo smaltimento dei fumi e la riduzione del rumore.
Requisiti professionali e cause ostative
L’esercizio dell’attività richiede il possesso di uno dei requisiti professionali previsti, tra cui:
- frequenza con esito positivo di percorsi formativi specifici o di corsi riconosciuti da altre regioni o province autonome, oppure diploma di scuola alberghiera o titolo equipollente;
- esperienza lavorativa qualificata di almeno due anni continuativi nell’ultimo quinquennio presso imprese di somministrazione, anche come coadiutore familiare o socio con attività abituale e prevalente;
- iscrizione pregressa al registro esercenti il commercio per la somministrazione o per impresa turistica.
I requisiti valgono anche per l’attività commerciale nel settore alimentare. Nelle società, associazioni o organismi collettivi, il requisito deve essere posseduto dal legale rappresentante o da altra persona specificamente preposta.
Sono previste cause ostative legate a determinate condanne penali, misure di prevenzione, misure di sicurezza, dichiarazione di delinquenti abituali o professionali, nonché specifiche ipotesi di fallimento. In alcuni casi il divieto dura 5 anni dalla estinzione della pena o dal passaggio in giudicato della sentenza. Per società e altri enti, le cause ostative si estendono ai soggetti indicati dalla legge in base alla forma giuridica.
Formazione, aggiornamento e riqualificazione
La Regione disciplina contenuti, durata e periodicità dei corsi di aggiornamento e riqualificazione per operatori e dipendenti del settore, con realizzazione tramite i percorsi formativi affidati in convenzione a soggetti aggiudicatari selezionati tramite bando regionale triennale.
Tipologie di esercizio e regime dell’attività
La legge ricondice tutte le attività di somministrazione, comprese quelle di bevande alcoliche, a un’unica tipologia di esercizio. Gli esercizi aperti al pubblico possono vendere anche per asporto i prodotti somministrati, compresi pasticceria, gelateria, pastigliaggi e altri prodotti alimentari preconfezionati.
L’attività deve rispettare norme edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie, di sicurezza, prevenzione incendi, sorvegliabilità, destinazione d’uso e norme contrattuali del personale.
Titoli abilitativi, SCIA e autorizzazioni
L’apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione, anche stagionali, avvengono mediante SCIA al SUAP competente, con modulistica unificata regionale. Nelle zone tutelate dal comune, o quando si trasferisce l’attività da zona non tutelata a zona tutelata, è invece necessaria l’autorizzazione.
Per le attività escluse dai criteri comunali è prevista SCIA al SUAP. Nella SCIA o nell’istanza devono essere indicati il locale di esercizio e il possesso dei requisiti professionali, a pena di improcedibilità.
Nei casi soggetti ad autorizzazione in area tutelata:
- la disponibilità dei locali non è richiesta al momento dell’istruttoria, ma al momento dell’avvio dell’attività;
- non è richiesta preventivamente la documentazione antincendio, se dovuta;
- l’autorizzazione è a tempo indeterminato, ma vale solo per i locali indicati.
L’ampliamento dei locali richiede SCIA o domanda di autorizzazione al SUAP, con dichiarazione di rispetto di regolamenti e norme urbanistiche, edilizie e di sicurezza.
Attività temporanee e stagionali
In occasione di fiere, feste, mercati e altre riunioni straordinarie, la somministrazione può essere esercitata temporaneamente nello spazio comunale della manifestazione, mediante SCIA al SUAP. In questo caso:
- non si applicano i requisiti professionali di cui all’articolo 71 del d.lgs. 59/2010;
- l’attività dura al massimo quanto la manifestazione;
- resta vietata la somministrazione di superalcolici su aree pubbliche o aperte al pubblico.
Le attività occasionali e gratuite, anche se svolte da enti non profit, non sono soggette alla disciplina specifica del servizio temporaneo, salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.
Le attività stagionali sono ammesse secondo le condizioni e modalità stabilite dal comune.
Gestione di reparti e subingresso
Il titolare può affidare la gestione di uno o più reparti a un soggetto in possesso dei requisiti professionali, per un periodo concordato, dandone comunicazione al comune. Il gestore deve mantenere i livelli occupazionali del reparto e rispettare i contratti collettivi; se manca la comunicazione, il titolare risponde direttamente dell’attività del gestore. Il reparto affidato deve restare strutturalmente collegato all’esercizio e non avere accesso autonomo.
Il trasferimento della titolarità dell’esercizio deve essere comunicato al comune entro 60 giorni dalla stipula dell’atto, a pena di decadenza, con reintestazione d’ufficio del titolo se il trasferimento è effettivo e il subentrante possiede i requisiti. In caso di successione mortis causa, il successore può chiedere la reintestazione entro un anno dal decesso, con possibile proroga per forza maggiore.
Sospensione, decadenza e obbligo di avvio
Le autorizzazioni possono essere sospese, in caso di recidiva, per violazioni relative a turni, orari e pubblicità dei prezzi. La sospensione varia tra 5 e 15 giorni a seconda della violazione.
La decadenza opera, tra l’altro, quando:
- l’esercizio non viene avviato entro un anno dal rilascio del titolo o viene sospeso per oltre un anno;
- vengono meno i requisiti professionali;
- viene meno la sorvegliabilità o la conformità urbanistica, sanitaria e antincendio;
- viene meno la disponibilità dei locali e non si chiede il trasferimento entro 6 mesi;
- in caso di subingresso, non si avvia o prosegue l’attività nei modi e nei termini previsti.
Le proroghe per mancato avvio o trasferimento non sono concesse se non risultano adempiuti gli obblighi igienico-sanitari o se mancano i necessari titoli edilizi, o in presenza di ritardo colpevole nelle opere di sistemazione.
Prezzi, pubblicità e divieti sui costi aggiuntivi
I prezzi devono essere resi noti al pubblico mediante tabelle o listini. Per la ristorazione la tabella deve essere visibile anche dall’esterno; nel servizio al tavolo il listino va mostrato prima dell’ordinazione e deve indicare chiaramente l’eventuale servizio. È vietato applicare costi aggiuntivi per coperto e, nelle formule a prezzo fisso, per servizi o prestazioni non inclusi nell’offerta pubblicizzata.
Anche i prodotti venduti per asporto devono avere prezzi resi noti con cartello o mezzo idoneo, salvo indicazione chiara sul prodotto.
Orari di apertura e chiusura
Gli orari degli esercizi sono in linea generale rimessi alla libera determinazione dell’esercente, che deve però comunicarli al pubblico con apposito cartello. Il comune può introdurre limiti o condizioni per motivi di interesse pubblico, anche per aree specifiche e per periodi determinati.
Per alcune attività escluse si applicano regole speciali; inoltre, gli esercizi ubicati all’interno di determinate strutture devono rispettarne gli orari di apertura e chiusura.
Distributori automatici
L’installazione di distributori automatici in locali esclusivamente destinati a tale attività è soggetta alla disciplina prevista per l’apertura degli esercizi. È comunque vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione tramite distributori automatici.
Sussidiarietà e sportelli informativi
I comuni devono favorire, in attuazione del principio di sussidiarietà, le iniziative autonome delle organizzazioni rappresentative dei pubblici esercizi per attività di interesse generale che facilitino i rapporti con la pubblica amministrazione e offrano informazioni agli interessati.
Le organizzazioni possono attivare sportelli informativi e di consulenza, anche per la presentazione delle istanze per autorizzazioni e concessioni di suolo pubblico, nonché per ulteriori compiti affidati dai comuni.
Sanzioni
Lo svolgimento dell’attività senza titolo, o con titolo decaduto o sospeso, e la violazione di specifiche disposizioni sulla SCIA, sulle autorizzazioni e sui distributori automatici, comporta una sanzione amministrativa da 3.000 a 10.000 euro.
La violazione delle norme sulla pubblicità dei prezzi è punita con sanzione da 2.500 a 7.500 euro. In caso di particolare gravità o recidiva, il sindaco può inoltre disporre la sospensione dell’esercizio fino a 10 giorni, ferma restando la disciplina specifica sulle sospensioni per recidiva.
Abrogazioni, rinvii e disciplina transitoria
La legge abroga la previgente legge regionale del 1978 sugli orari dei pubblici esercizi e disapplica, nel Lazio, la legge statale n. 287/1991 e una disposizione del d.l. n. 25/1996, sostituendone l’applicazione con la nuova disciplina regionale.
Sul piano transitorio sono fatti salvi i diritti dei soggetti già iscritti al REC. Chi era già titolare di autorizzazioni statali o di altri titoli può estendere l’attività, con conversione d’ufficio del titolo da parte del comune. Le autorizzazioni statali non attivate entro 120 giorni decadono.
Fino all’adozione degli indirizzi regionali e dei criteri comunali non possono essere autorizzati nuovi esercizi nei comuni con oltre 5.000 residenti, salvo subingressi, trasferimenti e procedimenti già in corso. In tale fase restano efficaci i provvedimenti comunali preesistenti in materia di criteri e orari.
Sono inoltre riconosciuti come validi, in via transitoria, taluni percorsi formativi e corsi professionali già svolti ai fini del requisito professionale, fino alla piena attuazione del sistema dei percorsi integrati assistiti.
Abrogazione sopravvenuta
La legge è stata espressamente abrogata dalla l.r. 22/2019. Perciò il suo contenuto non è più applicabile come disciplina vigente, se non per effetti già consolidati o per la ricostruzione di rapporti sorti nel periodo di vigenza.
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