Salta al contenuto
Legge

L.R. Lazio 17/2006

Disciplina regionale relativa al programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e di talune acque reflue. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche (1)

Normativa regionaleL.R. Lazio 17/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina nel Lazio il programma d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola e l’utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, acque di vegetazione dei frantoi e alcune acque reflue. Affida la materia a regolamenti regionali, prevede competenze comunali con ruoli residui di Regione e Province e introduce sanzioni pecuniarie da 1.000 a 10.000 euro per le violazioni regolamentari. Va considerata in gran parte superata da normativa successiva.

Disciplina regionale dei nitrati agricoli e dell’utilizzazione agronomica di effluenti, acque di vegetazione e alcune acque reflue

Disciplina regionale sui nitrati agricoli e sull’utilizzazione agronomica degli effluenti

La legge disciplina, per la Regione Lazio, il programma d’azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e l’utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, acque di vegetazione dei frantoi oleari e alcune acque reflue. Il provvedimento si inserisce nel quadro del d.lgs. 152/2006 e demanda la disciplina di dettaglio a regolamenti regionali.

Ambito di applicazione e contenuti regolati

La disciplina regionale riguarda:

  • il programma d’azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;
  • l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari;
  • l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
  • l’utilizzazione agronomica delle acque reflue provenienti dalle aziende indicate dal d.lgs. 152/2006 e dalle piccole aziende agroalimentari individuate dal decreto ministeriale 7 aprile 2006.

Regolamenti regionali e disciplina tecnica

La materia è attuata mediante uno o più regolamenti regionali adottati nel rispetto della legge. Tali regolamenti devono disciplinare l’intero ciclo dell’utilizzazione agronomica, dalla produzione allo spandimento, includendo raccolta, stoccaggio, fermentazione, maturazione e trasporto.

I regolamenti devono inoltre prevedere:

  • la comunicazione dell’attività di utilizzazione agronomica, con procedure semplificate ed eventuali esoneri per attività a minore impatto ambientale;
  • divieti, prescrizioni e norme tecniche per l’utilizzazione agronomica e per la fertilizzazione azotata;
  • piani di utilizzazione agronomica e piani di fertilizzazione;
  • eventuali obblighi di tenuta dei registri aziendali e conservazione documentale;
  • controlli e poteri di prescrizione, nonché provvedimenti di divieto o sospensione temporanea in caso di omissioni o violazioni;
  • monitoraggio anche ai fini della verifica dell’efficacia del programma d’azione.

Criteri tecnici di riferimento

I regolamenti regionali devono conformarsi ai criteri e alle norme tecniche generali dettati dallo Stato, e in particolare:

  • per il programma d’azione sui nitrati, all’allegato 7/A-IV alla parte terza del d.lgs. 152/2006 e al titolo V del decreto ministeriale 7 aprile 2006;
  • per le acque di vegetazione dei frantoi oleari, alla legge n. 574/1996 e al decreto ministeriale 6 luglio 2005;
  • per effluenti di allevamento e acque reflue, al decreto ministeriale 7 aprile 2006.

Competenze amministrative

Le funzioni e i compiti amministrativi sono attribuiti ai comuni, compresi quelli relativi alla comunicazione, ai controlli, alle prescrizioni e ai provvedimenti di divieto o sospensione. Restano fermi alcuni compiti:

  • in capo alla provincia, per le materie indicate dalla legge regionale 14/1999;
  • in capo alla Regione, per le ulteriori competenze richiamate dalla stessa legge regionale 14/1999.

Sanzioni

Chi effettua l’utilizzazione agronomica in violazione delle disposizioni regolamentari adottate in base alla legge è soggetto a sanzione pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro, salvo quanto previsto dall’articolo 137, comma 14, del d.lgs. 152/2006.

Modifiche alla legge regionale n. 14/1999

La legge modifica la disciplina regionale sul decentramento amministrativo per riallocare e precisare alcune competenze in materia di utilizzazione agronomica e di verifiche aggiuntive, nonché per confermare alla Regione il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale per specifiche attività industriali indicate dal d.lgs. 59/2005. Una parte della modifica introdotta all’articolo 105 risulta poi abrogata da normativa successiva.

Entrata in vigore e attualità

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, avvenuta il 9 dicembre 2006. Per l’uso pratico, il testo va letto tenendo conto delle successive modifiche e della normativa sopravvenuta in materia ambientale; il testo consolidato fornito segnala inoltre che non ha valore legale autonomo rispetto agli atti originari.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.