L.R. Lazio 18/2006
Delega alle Provincie di funzioni e compiti amministrativi in materia di energia. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Lazio n. 18/2006 delega alle Province alcune funzioni amministrative in materia energetica, tra cui contributi per rinnovabili e risparmio energetico e il rilascio dell’autorizzazione unica per impianti da fonti rinnovabili. Conferma la validità delle autorizzazioni provinciali rilasciate nel periodo tra l’entrata in vigore del d.lgs. 387/2003 e l’entrata in vigore della legge.
Delega alle Province di funzioni in materia di energia e modifiche alla l.r. 14/1999
Delega alle Province di funzioni in materia di energia e modifiche alla l.r. 14/1999
La legge regionale Lazio n. 18 del 23 novembre 2006 interviene sull’organizzazione amministrativa in materia energetica, ampliando le competenze delegate alle Province. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione Lazio e si innesta sulla legge regionale n. 14/1999 sul decentramento amministrativo.
Funzioni e compiti amministrativi delegati alle Province
La legge integra l’articolo 51 della l.r. 14/1999 e stabilisce che alle Province è delegato l’esercizio di funzioni e compiti amministrativi in materia di energia relativi a:
- concessione dei contributi previsti dagli articoli 8, 10 e 13 della legge 10/1991;
- sostegno all’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell’edilizia;
- contenimento dei consumi energetici nei settori industriale, artigianale e terziario;
- produzione di fonti rinnovabili di energia nel settore agricolo;
- rilascio dell’autorizzazione unica per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del d.lgs. 387/2003, secondo le modalità e i termini previsti dai commi 3 e 4 dello stesso articolo.
Modifica al quadro del decentramento amministrativo
L’intervento normativo modifica il comma 1 dell’articolo 51 della l.r. 14/1999, precisando che la delega alle Province opera fatto salvo quanto previsto per l’autorizzazione unica agli impianti da fonti rinnovabili. In tal modo viene coordinata la disciplina regionale del decentramento con la normativa statale di settore.
Regime transitorio e validità degli atti già adottati
La legge salva espressamente le autorizzazioni all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili già rilasciate dalle Province nel periodo compreso tra:
- la data di entrata in vigore del d.lgs. 387/2003;
- la data di entrata in vigore della legge regionale n. 18/2006.
Tali autorizzazioni restano valide nonostante il successivo riassetto delle competenze.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
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