Cassazione Civile, Ordinanza n. 22345/2026 del 29/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia origina da un'azione revocatoria proposta da una banca per far dichiarare l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto notarile con cui un soggetto aveva costituito un trust autodichiarato, vincolando un immobile a favore del proprio padre. La banca assumeva di essere creditrice, per un importo rilevante, della società garantita da fideiussione dal disponente/trustee e da altri congiunti, e sosteneva che il trust fosse successivo al sorgere del credito e a titolo gratuito, con pregiudizio per la garanzia patrimoniale. In primo grado l'atto istitutivo del trust è stato dichiarato inefficace nei confronti della banca. In appello il beneficiario del trust ha tentato di far valere, in via principale, la riforma della decisione e l'inefficacia di precedenti titoli esecutivi, sostenendo anche l'inesistenza del credito azionato dalla banca; la Corte d'appello ha però dichiarato inammissibile l'opposizione di terzo, ritenendo che il diritto fatto valere dal beneficiario fosse sorto dopo la sentenza pregiudiziale e che, comunque, il credito fosse coperto da giudicato. In cassazione il ricorrente ha dedotto la nullità delle notificazioni degli atti introduttivi di primo e secondo grado, lamentando di essere stato contumace involontario perché residente in Svizzera e non validamente citato secondo le convenzioni internazionali, con conseguente violazione del contraddittorio e nullità delle sentenze; con il secondo motivo ha reiterato la medesima censura come violazione delle norme sulla notificazione e sulla costituzione del contraddittorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi, li ha ritenuti infondati e ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, per il contumace involontario che voglia proporre impugnazione tardiva, grava l'onere di allegare e provare sia il vizio della notificazione sia la mancata conoscenza del processo, salvo il caso di notifica eseguita in un luogo o a persona del tutto privi di collegamento col destinatario. Nel caso concreto, la notificazione era avvenuta nel precedente domicilio/sede italiana del ricorrente, nel rispetto dell'art. 140 c.p.c., e non in un luogo privo di collegamento; pertanto non operava alcuna presunzione di mancata conoscenza. La Corte ha inoltre rilevato che la prova della mancata conoscenza mancava ed era smentita da elementi contrari, tra cui una proposta transattiva attribuita al ricorrente, indice della conoscenza della lite. Conseguentemente, il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese, con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
è richiamato come base dell'azione revocatoria volta a ottenere l'inefficacia dell'atto dispositivo nei confronti del creditore
art. 404 c.p.c.
è richiamato quale rimedio di opposizione di terzo, ritenuto inammissibile per difetto del presupposto della preesistenza del diritto del terzo rispetto alla sentenza impugnata
art. 327, comma 2, c.p.c.
per il contumace involontario l'impugnazione tardiva è ammissibile solo se si allegano e dimostrano il vizio notificatorio e la mancata conoscenza del processo conseguente a quel vizio
art. 140 c.p.c.
la Corte considera valida, nel caso concreto, la notificazione eseguita nel precedente domicilio italiano del destinatario secondo le forme previste dalla norma
artt. 101, 102, 138, 139, 142, 149, 291, 354 c.p.c.
sono invocate dal ricorrente come norme asseritamente violate in tema di contraddittorio e notificazioni, ma il ricorso è respinto perché i vizi non sono stati ravvisati
accordo bilaterale Italia-Svizzera del 2 giugno 1988
richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità di forme di notifica internazionali al residente in Svizzera, ma la doglianza è stata ritenuta infondata
Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965
richiamata dal ricorrente in relazione alla notificazione all'estero, senza che la censura sia stata accolta
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione tardiva del contumace involontario, la parte che deduce la nullità della notificazione dell'atto introduttivo deve allegare e provare non solo il vizio della notifica, ma anche il fatto di non aver avuto conoscenza del processo per effetto di quel vizio.
- La presunzione di mancata conoscenza del processo non opera quando la notificazione, pur invalida, sia stata eseguita in un luogo o a una persona che mantengano un collegamento con il destinatario; in tal caso spetta al destinatario provare l'ignoranza incolpevole.
- Se la notificazione è stata eseguita nel precedente domicilio del destinatario e secondo una forma legale comunque perfezionata, il vizio va qualificato come nullità e non come inesistenza, con conseguente onere probatorio a carico dell'impugnante.
- Per escludere la conoscenza aliunde del processo non è sufficiente la mera allegazione di una residenza estera o di un asserito difetto di notifica secondo convenzioni internazionali, occorrendo una prova concreta della mancata conoscenza effettiva.
- L'esistenza di elementi incompatibili con l'asserita ignoranza del giudizio, come iniziative transattive del destinatario, può essere valorizzata per escludere la qualità di contumace involontario.
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