Cassazione Penale, Ordinanza n. 03558/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per detenzione e cessione di eroina a fini di spaccio. Nel ricorso ha dedotto: 1) vizi nell'accertamento del fatto, sostenendo che non fosse decisiva la valutazione delle proprie dichiarazioni, ritenute inutilizzabili, e contestando la ricostruzione del rinvenimento della droga, dello stato dei luoghi, della contiguità e disponibilità del nascondiglio, delle modalità di custodia e del comportamento di fuga; 2) erronea mancata riqualificazione della condotta nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; 3) contestazione della pena irrogata, pari ad anni sei e mesi sei di reclusione, anche in relazione alla recidiva ritenuta equivalente alle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto tutte le censure generiche e sostanzialmente dirette a riproporre una diversa lettura del merito e della prova.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le doglianze sul fatto e sulla prova erano generiche e miravano a una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in cassazione quando la motivazione della sentenza di merito sia congrua, coerente e immune da vizi logici. Quanto alla richiesta di applicazione del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, ha richiamato il principio secondo cui il fatto lieve va valutato considerando congiuntamente tutti i parametri di legge; nel caso concreto, il dato ponderale relativo a circa 1320 dosi di eroina e il contesto di una organizzata e continuativa attività di spaccio erano circostanze incompatibili con la lieve entità. Anche la censura sulla pena è stata ritenuta apodittica, perché non confrontata con la motivazione di merito sulla gravità dei fatti e sulla recidiva. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/1990
L'ipotesi di lieve entità richiede una valutazione complessiva di tutti i parametri legali: dato qualitativo e quantitativo della sostanza, mezzi, modalità e circostanze dell'azione; se uno degli indici è negativamente assorbente, le altre considerazioni non incidono sull'esclusione della fattispecie lieve.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076
È richiamato come precedente consolidato sul criterio di valutazione del fatto lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, fondato sull'apprezzamento congiunto dei parametri normativi.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di doglianze di merito sulla ricostruzione del fatto e sulla valutazione delle prove, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua, logica e coerente.
- La richiesta di riqualificazione del fatto nell'ipotesi lieve in materia di stupefacenti deve essere scrutinata considerando unitariamente tutti gli indici normativi; il peso della sostanza, se particolarmente significativo o inserito in un'attività di spaccio organizzata e continuativa, può da solo escludere la lieve entità.
- La censura sulla determinazione della pena deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione del giudice di merito; in mancanza di specifiche critiche alla valutazione della gravità del fatto e dei criteri di bilanciamento, il motivo è generico.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità deve applicare la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nei limiti ritenuti equi in relazione alle questioni dedotte.
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