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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12136/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia riguarda il diniego di rimborso di una ritenuta fiscale applicata sugli interessi percepiti nel 2007 e 2008 su obbligazioni Mediobanca detenute da una società assicurativa estera tramite banca intermediaria e depositario centrale. La società aveva chiesto il rimborso dell’intera ritenuta del 27%, sostenendo che dovesse applicarsi l’aliquota del 10% prevista dalla Convenzione Italia-Lussemburgo per gli interessi. L’amministrazione aveva negato il rimborso sia ritenendo errato il presupposto giuridico della richiesta, sia contestando la prova dell’effettivo accredito degli interessi alla contribuente. Dopo un primo rigetto in CTP e un rigetto in CTR, la Cassazione aveva già cassato con rinvio la decisione di appello per difetto di motivazione e per errata valutazione della prova presuntiva. In sede di rinvio, la Corte tributaria di secondo grado aveva invece accolto l’appello della società ritenendo dimostrato, sulla base di credit vouchers e transaction statements, che gli interessi erano stati accreditati su conti intestati a fondi interni alla società. L’Agenzia ha quindi proposto nuovo ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dei limiti del giudice di rinvio, sostenendo che la Corte territoriale non avesse adeguatamente spiegato perché la documentazione fosse sufficiente; 2) violazione delle norme sull’onere della prova e sulla prova presuntiva, sostenendo che la contribuente non avesse provato in modo idoneo l’accredito degli interessi e che fossero necessari estratti conto bancari non prodotti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudice di rinvio aveva effettivamente applicato il principio di diritto enunciato nella precedente sentenza di cassazione e aveva compiuto un accertamento di merito sufficiente e non sindacabile in sede di legittimità, valorizzando la documentazione prodotta e i chiarimenti resi dalla società. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti già esaminati dal giudice di merito. Conseguentemente ha confermato la decisione favorevole alla società contribuente e ha condannato l’Agenzia delle entrate alle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La doglianza per violazione di legge non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dai giudici di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La nullità della sentenza può essere dedotta per motivazione apparente o per violazione dei requisiti minimi di motivazione.

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza deve contenere una motivazione effettiva e non meramente apparente.

  • art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario la sentenza deve essere motivata in modo adeguato.

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e, nei limiti tracciati dalla cassazione, può rivalutare i fatti già acquisiti.

  • art. 27 D.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato come norma sulla ritenuta applicata sugli interessi, che nel caso concreto era stata applicata nella misura del 27%.

  • art. 11 Convenzione Italia-Lussemburgo

    La Corte richiama la distinzione tra l’aliquota del 10% per gli interessi e l’erronea applicazione della ritenuta del 27% ritenuta indebita in parte.

  • artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.

    La prova del fatto costitutivo e la prova presuntiva nel processo tributario possono fondarsi anche su dichiarazioni di terzi con valore indiziario; il giudice di merito valuta liberamente la loro attendibilità e sufficienza.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Non applicato perché la parte soccombente è una amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto fissato dalla sentenza rescindente, ma conserva il potere di accertare il fatto decisivo quando il rinvio investa anche il vizio di motivazione o la valutazione della prova già acquisita.
  • La motivazione è solo apparente quando non consente di comprendere l’iter logico seguito dal giudice; non ricorre, invece, quando la decisione esponga, sia pure sinteticamente, le ragioni dell’apprezzamento probatorio svolto.
  • Nel processo tributario la prova può essere raggiunta anche mediante elementi indiziari e dichiarazioni di terzi; la loro valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da un percorso logico non meramente apparente.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e una nuova ricostruzione del fatto.
  • Quando il giudice di rinvio valorizza documenti e chiarimenti offerti dalla parte per ritenere provato l’accredito delle somme, tale accertamento di fatto non può essere sostituito in cassazione da una diversa lettura delle stesse risultanze probatorie.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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