Cassazione Penale, Sentenza n. 16175/2026 del 05/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale e contestuale disposizione della detenzione domiciliare. Il Tribunale aveva giustificato la revoca sulla base della mancata attivazione di contatti con la Scuola dell'Infanzia indicata per lo svolgimento di attività di volontariato e della mancanza di attività lavorativa. Il ricorrente ha contestato che tali rilievi erano errati: ha prodotto documentazione (registro presenze, attestato dell'associazione, comunicazioni) che dimostrava l'avvio e il proseguimento dell'attività di volontariato dal 17 maggio 2025 fino al 16 settembre 2025 e ha denunciato travisamento per omissione e violazione del diritto di difesa per difficoltà di accesso tempestivo agli atti (relazione UEPE del 6 giugno 2025 non aggiornata). Ha altresì sostenuto che la revoca era sproporzionata e non adeguatamente motivata ex art. 47 Ord. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati: ha accolto i primi e terzi motivi, rilevando che il Tribunale aveva basato la revoca su risultanze istruttorie non attuali (relazione UEPE del 6/6/2025) e non aveva considerato la documentazione probatoria successivamente prodotta che attestava l'effettivo svolgimento del volontariato a partire dal 17/05/2025. Il vizio principale individuato è la carenza di attualità e di verifica delle fonti su cui il giudizio si fondava (travisamento per omissione). Il motivo relativo all'accesso agli atti è stato assorbito dalla valutazione sulla mancata attualità delle risultanze. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Torino, che dovrà riesaminare liberamente la posizione del condannato applicando i principi richiamati nella sentenza.
Norme richiamate
art. 47 Ordinamento penitenziario
L'affidamento in prova al servizio sociale è una misura alternativa finalizzata al reinserimento; la revoca non opera automaticamente per una violazione, ma richiede una valutazione complessiva della compatibilità della condotta con il percorso rieducativo e una motivazione logica ed esauriente del Tribunale di sorveglianza
art. 666 cod. proc. pen.
Regola il deposito del fascicolo in cancelleria e l'accesso delle parti; la Corte ha richiamato il principio secondo cui le parti devono poter prendere visione e copia degli atti fino a giorni antecedenti l'udienza per tutelare il contraddittorio e il diritto di difesa
art. 678 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione ai limiti e modalità del procedimento davanti al Tribunale di sorveglianza; nella vicenda è stata invocata sulle modalità di impugnazione e deduzione dei motivi
art. 24 Cost.
Principio costituzionale del diritto alla difesa che permea anche il procedimento davanti al Tribunale di sorveglianza; richiamato dalla difesa per la mancata tempestiva disponibilità degli atti
art. 6 CEDU
Garanzie del giusto processo invocate dalla difesa; la Corte ha riconosciuto che i principi del giusto processo si applicano nel procedimento di sorveglianza
Corte Cost. sent. n. 343/1987
Riferimento ai principi di proporzionalità e adeguatezza della pena: la revoca della misura alternativa può avere efficacia retroattiva solo se il comportamento del condannato dimostra l'inesistenza ab initio dell'adesione al processo rieducativo
Massime di principio
- La revoca di una misura alternativa (es. affidamento in prova) non è automatica: il Tribunale di sorveglianza deve motivare, con valutazione logica ed esauriente, perché le condotte siano incompatibili con il percorso rieducativo
- Il giudizio di revoca deve fondarsi su dati attuali e verificati: relazioni precedenti possono essere utili, ma non possono escludere la considerazione di documentazione successiva che attesti l'ottemperanza alle prescrizioni
- Quando siano possibili misure meno gravose (modifica di prescrizioni, maggior controllo, ecc.) il Tribunale dovrebbe valutarle prima di disporre la revoca integrale, nel rispetto del principio di proporzionalità
- Il diritto di difesa include l'accesso tempestivo agli atti del fascicolo: limitazioni ingiustificate all'accesso possono compromettere il contraddittorio e giustificare censure in sede di impugnazione
- Le relazioni dell'UEPE sono elementi istruttori importanti ma non vincolanti: il Tribunale deve verificare e aggiornare le risultanze se emergono documenti o fatti nuovi
- La revoca con efficacia retroattiva (ex tunc) è ammessa solo se risulta che il comportamento del soggetto, anche anteriormente alla concessione, dimostra la mancanza dell'adesione al progetto rieducativo
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