Sentenza del 16/03/2017 n. 671 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Iva - Attività di amministratore di una società svolta da un professionista - Attrazione dei compensi tra i compensi dell'attività professionale - Sussiste solo se nell'attività di amministratore vengono utilizzate le conoscenze tecniche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva accertato che i compensi percepiti da B.J. per l’incarico di amministratore delegato fossero riconducibili all’attività professionale di geometra, applicando il principio di attrazione dei compensi nel reddito di lavoro autonomo. Di conseguenza aveva contestato il superamento della soglia per il regime dei contribuenti minimi, l’omessa dichiarazione IVA e la mancata tenuta delle scritture contabili, determinando maggiori imposte IRPEF e IVA e sanzioni. Il contribuente sosteneva invece di avere svolto esclusivamente mansioni amministrative, con orari prestabiliti e compenso fisso, senza utilizzare le proprie competenze tecniche di geometra e in un’impresa operante nel movimento terra, non nell’edilizia.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermato, nella sostanza, la decisione favorevole al contribuente. Ha stabilito che l’attrazione dei compensi nell’attività professionale non opera automaticamente per il solo fatto che l’amministratore possieda un titolo professionale: è necessario dimostrare che, nello svolgimento dell’incarico, egli abbia esercitato mansioni connesse alla propria competenza professionale o si sia avvalso delle relative conoscenze tecniche. Nel caso concreto, la società svolgeva attività di movimento terra, recupero ambientale, ingegneria naturalistica e regimazione idraulica, affidando i progetti e le direzioni tecniche a professionisti esterni. Le attività svolte dal contribuente, consistenti in pratiche amministrative, preparazione di documenti e presentazione di istanze, erano generiche e non richiedevano il diploma di geometra. Orari prestabiliti e retribuzione fissa costituivano inoltre elementi compatibili con un rapporto subordinato. È stata quindi esclusa l’attrazione dei compensi tra i redditi professionali; la questione della decadenza dal regime dei minimi è risultata conseguentemente superata e comunque non dimostrata, poiché l’accertamento relativo al 2009 non risultava definitivo al momento dell’avviso. L’Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese, liquidate in 1.000 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 15 del D.Lgs. 546/1992
Al rigetto dell’appello segue, ai sensi dell’art. 15 D.Lgs. 546/92, la soccombenza nelle spese
La parte soccombente nel processo tributario può essere condannata al pagamento delle spese di giudizio; nel caso concreto l’Agenzia delle Entrate è stata condannata a rifondere le spese al contribuente.
Art. 6, comma 2, del D.Lgs. 472/1997
obiettiva condizione di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni normative
La norma è stata richiamata dal contribuente per chiedere, in via subordinata, la disapplicazione delle sanzioni in presenza di obiettiva incertezza normativa; la decisione ha definito la controversia senza necessità di accogliere specificamente tale richiesta.
Principio di attrazione dei compensi professionali
I compensi percepiti da un professionista per l’incarico di amministratore di una società sono riconducibili al reddito professionale soltanto quando l’attività di amministrazione sia concretamente collegata alla professione esercitata, perché richiede o utilizza le relative competenze tecniche. Il possesso del titolo professionale o l’iscrizione all’albo, da soli, non sono sufficienti.
Principio della compatibilità tra carica di amministratore e rapporto di lavoro subordinato
La cumulabilità delle funzioni di amministratore e dipendente nella stessa società richiede la concreta dimostrazione di un vincolo di subordinazione, verificabile attraverso l’esistenza di direttive, controllo gerarchico, orari prestabiliti e modalità retributive tipiche del lavoro dipendente.
Massime di principio
- L’attrazione dei compensi dell’amministratore nel reddito professionale non è automatica: occorre provare che le mansioni concretamente svolte siano affini all’attività professionale o richiedano l’utilizzo delle relative conoscenze tecniche.
- Il semplice possesso di un diploma, di una laurea o dell’iscrizione a un albo professionale non dimostra che l’incarico societario sia stato svolto professionalmente.
- Per distinguere un’attività professionale da mansioni amministrative o da un rapporto subordinato bisogna esaminare in concreto le attività svolte, l’autonomia decisionale, l’organizzazione dei mezzi, gli orari, la retribuzione e l’eventuale controllo gerarchico.
- La natura dell’attività svolta dalla società è rilevante: se l’impresa opera in settori estranei alle competenze del professionista e si avvale di tecnici esterni, ciò può escludere il collegamento tra carica amministrativa e professione.
- La decadenza da un regime fiscale agevolato fondata su un accertamento relativo all’anno precedente richiede che tale accertamento sia definitivo secondo i presupposti applicabili e che la definitività sia adeguatamente dimostrata dall’amministrazione.
- In caso di contestazione tributaria, l’amministrazione deve dimostrare concretamente il nesso tra i compensi societari e l’attività professionale; non è sufficiente una presunzione basata sul titolo professionale del contribuente.
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