Cassazione Penale, Sentenza n. 27108/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato era stato condannato dal Giudice di pace alla multa di 10.000 euro per avere violato l'ordine di lasciare il territorio dello Stato, ritenuto integrativo del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998. La decisione di merito aveva richiamato una sentenza del TAR Lombardia relativa al rigetto/irricevibilità del ricorso contro il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, ma nel processo non risultavano acquisiti né il provvedimento prefettizio di espulsione né il conseguente ordine del questore di allontanamento. Con un unico motivo di ricorso, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., la difesa sosteneva che la condanna fosse basata su un quadro documentale incompleto e su mere presunzioni: non era possibile conoscere il contenuto del decreto richiamato dal TAR, né verificare se fosse davvero un ordine di espulsione e su quali presupposti; inoltre, dalla pronuncia amministrativa emergeva che il ricorso contro il decreto era stato tempestivamente proposto e risultava pendente. La difesa richiamava anche l'istruttoria dibattimentale, dalla quale era emerso che il testimone sentito non aveva verificato l'eventuale domanda di protezione internazionale e che la Questura non aveva trasmesso il provvedimento perché l'ufficio era chiuso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha osservato che il capo d'imputazione era estremamente generico, poiché non individuava l'ordine del questore violato, ma faceva riferimento alla sentenza del TAR relativa a un diniego di rinnovo del permesso di soggiorno. Ha precisato che la fattispecie di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998 richiede la violazione dell'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, mentre l'espulsione per mancato rinnovo del permesso di soggiorno è disposta dal prefetto ex art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. 286/1998. Poiché agli atti non risultavano né il provvedimento prefettizio di espulsione né il conseguente ordine del questore, e la condanna era fondata solo sulla sentenza amministrativa richiamata, mancava il substrato probatorio necessario a verificare gli elementi costitutivi del reato e la situazione di soggiorno illegale. La sentenza è stata quindi annullata con rinvio al Giudice di pace di Lodi in diversa persona fisica per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998
la fattispecie è integrata solo dalla violazione dell'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, presupponendo l'esistenza di un valido ordine di allontanamento e di una situazione di soggiorno illegale
art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998
nei casi di permesso di soggiorno revocato, annullato, rifiutato o scaduto senza rinnovo, l'espulsione è disposta dal prefetto, non dal questore
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
vengono dedotti violazione di legge e vizio di motivazione avverso la sentenza di condanna
art. 606 c.p.p.
norma processuale richiamata per il sindacato di legittimità sui motivi di ricorso
Massime di principio
- Il reato di inosservanza dell'ordine di lasciare il territorio dello Stato richiede la prova documentale dell'esistenza del provvedimento presupposto e del successivo ordine del questore; non è sufficiente un richiamo indiretto a una sentenza amministrativa se da essa non emergono in modo univoco gli atti presupposti.
- Quando la contestazione riguarda la violazione di un ordine di allontanamento, il giudice deve verificare quale autorità abbia adottato il provvedimento presupposto e distinguere tra espulsione prefettizia e ordine questorile, poiché il diverso titolo amministrativo incide sulla configurabilità del reato.
- La condanna non può fondarsi su presunzioni o su un compendio probatorio incompleto se mancano agli atti i documenti essenziali a verificare gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice.
- La genericità del capo d'imputazione e l'assenza dei provvedimenti amministrativi rilevanti impediscono un accertamento valido della responsabilità penale per violazione dell'ordine di allontanamento.
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