Sentenza del 23/11/2016 n. 399 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Irpef anni 2007, 2008 e 2009 su vincite da giochi d'azzardo realizzate in case da gioco situate in uno Stato della Comunità Europea - Non compete
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione tributaria ha accolto il ricorso e ha annullato gli avvisi di accertamento Irpef relativi agli anni 2007, 2008 e 2009. Ha ritenuto che l'imposizione nazionale applicata alle vincite realizzate in una casa da gioco situata in uno Stato dell'Unione Europea fosse incompatibile con il diritto comunitario, considerando inoltre che le vincite avevano già scontato una tassazione sostitutiva alla fonte nello Stato estero.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio aveva recuperato a tassazione Irpef, per gli anni 2007, 2008 e 2009, le vincite conseguite dal contribuente presso una casa da gioco situata in uno Stato della Comunità Europea. Il ricorrente ha contestato la legittimità degli accertamenti, sostenendo che le vincite erano già state assoggettate a una tassazione sostitutiva alla fonte da parte del casinò straniero e che l'applicazione della normativa italiana determinava un trattamento incompatibile con il diritto dell'Unione Europea, anche sotto il profilo della disparità rispetto alle vincite realizzate presso case da gioco italiane.
Norme richiamate
Normativa Irpef nazionale
La disciplina nazionale è stata ritenuta non applicabile, nel caso concreto, nella misura in cui assoggettava nuovamente a Irpef vincite ottenute in una casa da gioco di uno Stato dell'Unione Europea e già tassate alla fonte.
Diritto dell'Unione Europea
Il diritto comunitario è stato interpretato come ostativo a una disciplina nazionale che determini un trattamento fiscale deteriore o una doppia imposizione per le vincite conseguite presso case da gioco situate in altri Stati membri rispetto a quelle realizzate in Italia.
Massime di principio
- Le vincite da gioco conseguite in un altro Stato dell'Unione Europea devono essere valutate anche alla luce dei principi di libera circolazione e di non discriminazione previsti dal diritto dell'Unione.
- Quando una vincita è già stata assoggettata a un prelievo fiscale alla fonte nello Stato estero, un'ulteriore imposizione italiana può essere contestabile se produce una doppia imposizione non giustificata o un trattamento meno favorevole rispetto alle vincite interne.
- L'esito dipende dalla normativa vigente nell'anno interessato, dal tipo di gioco, dal luogo di conseguimento della vincita, dalla prova dell'avvenuta tassazione estera e dall'eventuale esistenza di una convenzione contro le doppie imposizioni.
- La decisione riguarda specificamente vincite ottenute presso una casa da gioco situata in uno Stato dell'Unione Europea e non può essere automaticamente estesa a vincite online, a Stati extra-UE o a fattispecie con diversa disciplina fiscale.
- Per contestare un accertamento analogo è essenziale documentare l'origine della vincita, il soggetto erogatore, l'importo, la data e il prelievo fiscale effettuato nello Stato estero.
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