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Sentenza

Sentenza del 23/10/2018 n. 2472 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

ICI - fabbricato rurale - esenzione . presupposto - classamento A/6 o D/10 - è necessario - svolgimento sostanziale di attività agricola - non rileva.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'applicabilità dell'esenzione ICI prevista per i fabbricati rurali. L'immobile risultava accatastato in categoria C/2, classe 1, anziché nelle categorie catastali A/6 o D/10. Il contribuente sosteneva che la ruralità dovesse essere riconosciuta in base all'effettivo svolgimento di un'attività agricola nel fabbricato. La decisione ha invece ritenuto determinante il classamento catastale: quando l'immobile non è classificato nelle categorie idonee, il contribuente deve chiedere previamente la variazione catastale e non può ottenere il riconoscimento incidentale della ruralità nel giudizio tributario.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. È stato affermato che, ai fini dell'esenzione ICI, la ruralità deve risultare dal corretto classamento catastale nelle categorie A/6 o D/10. L'effettivo svolgimento, o mancato svolgimento, di attività agricola nel fabbricato è stato considerato irrilevante in assenza del presupposto catastale. Il giudice non può disapplicare il classamento esistente né riconoscere incidentalmente la natura rurale dell'immobile: il contribuente deve prima promuovere la modifica del classamento presso il Catasto.

Norme richiamate

  • Normativa ICI sui fabbricati rurali

    L'esenzione ICI per i fabbricati rurali presuppone il riconoscimento catastale della ruralità secondo le categorie previste.

  • Categorie catastali A/6 e D/10

    Le categorie A/6 e D/10 costituiscono il riferimento catastale per il riconoscimento, rispettivamente, degli immobili abitativi e strumentali rurali.

  • Classamento catastale dell'immobile

    Un classamento diverso, come C/2, impedisce il riconoscimento dell'esenzione finché non venga formalmente modificato dall'autorità catastale competente.

Massime di principio

  • Per ottenere un'agevolazione tributaria collegata alla ruralità di un fabbricato non è sufficiente dimostrare che l'immobile sia concretamente utilizzato per un'attività agricola: occorre anche che il classamento catastale sia coerente con la categoria rurale richiesta.
  • Se il fabbricato è accatastato in una categoria diversa da A/6 o D/10, il contribuente deve attivare preventivamente la procedura di variazione catastale; il giudice tributario, di regola, non può sostituirsi all'autorità catastale.
  • La situazione catastale esistente al momento dell'imposizione può risultare decisiva per l'esenzione. La successiva modifica del classamento non comporta automaticamente il riconoscimento retroattivo del beneficio per periodi precedenti.
  • In casi analoghi è necessario verificare sia i requisiti sostanziali dell'attività agricola sia quelli formali e catastali, poiché la presenza del primo requisito non compensa l'assenza del secondo.

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