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Sentenza

Sentenza n. 4205/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n. 3410 del 17 febbraio 2025.

Giustizia amministrativa202502465

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il provvedimento AGCM di archiviazione di una segnalazione relativa all’uso dei termini “terme” e “spa” per strutture prive di acque termali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società appellante ha contestato la sentenza del TAR sotto due profili. In primo luogo, ha dedotto il superamento dei limiti della giurisdizione e l’erroneo esercizio del potere conformativo, sostenendo che il TAR, valorizzando l’uso della parola “terme” nella denominazione delle strutture prive di acque termali, avrebbe espresso una valutazione di merito anticipata, vincolando l’AGCM nel successivo riesercizio del potere e compromettendo il diritto di difesa nella fase procedimentale. In secondo luogo, ha dedotto carenza di motivazione e falsa applicazione della normativa in materia di pubblicità ingannevole e pratiche commerciali scorrette, sostenendo che l’AGCM non avrebbe competenza a sindacare la denominazione sociale dell’impresa e che l’eventuale alterazione della concorrenza avrebbe dovuto essere fatta valere mediante l’azione per concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che il giudice di primo grado non abbia ecceduto i limiti della giurisdizione né abbia esercitato poteri amministrativi spettanti all’AGCM. Il sindacato sull’archiviazione di una segnalazione da parte dell’AGCM consiste nel verificare la ragionevolezza, logicità e coerenza della motivazione, nonché l’adeguatezza e proporzionalità dell’istruttoria preliminare. Nel caso concreto, il TAR si è limitato ad accertare un deficit istruttorio e motivazionale, poiché il provvedimento di archiviazione aveva considerato la distinzione operata sul sito tra centri benessere e centri termali, ma non aveva esaminato l’uso del termine “terme” nella denominazione delle strutture prive di acque termali. Tale omissione riguardava un profilo essenziale della pratica segnalata. L’annullamento non ha imposto all’AGCM un esito predeterminato: l’Autorità deve rinnovare la propria valutazione autonoma, decidendo se avviare o meno l’istruttoria, mentre l’impresa potrà far valere le proprie ragioni nel procedimento rinnovato. È stato inoltre ritenuto infondato il motivo relativo all’incompetenza dell’AGCM. La terminologia contenuta nella denominazione sociale può assumere valenza pubblicitaria e orientare le scelte dei consumatori; pertanto, il suo impiego può rientrare nella tutela contro le pratiche commerciali scorrette. L’art. 2598 c.c. riguarda un diverso ambito, quello della concorrenza sleale tra imprese, e non esclude la competenza dell’AGCM in materia di tutela consumeristica. L’appellante è stata condannata alle spese in favore della società segnalante e della federazione di categoria, complessivamente liquidate in euro 6.000,00 oltre accessori, mentre le spese nei confronti dell’AGCM sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    La sentenza impugnata non può decidere con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati.

    Il giudice può annullare l’archiviazione dell’AGCM per difetto di istruttoria e motivazione senza sostituirsi all’Autorità, purché rimetta a quest’ultima ogni valutazione autonoma sull’eventuale avvio dell’istruttoria e sull’esito del procedimento.

  • art. 2598 c.c.

    atti di concorrenza sleale

    La disciplina della concorrenza sleale opera in un ambito distinto dalla tutela consumeristica e non sottrae all’AGCM la competenza ad accertare pratiche commerciali scorrette che possano derivare anche dall’uso di una denominazione sociale.

  • art. 5, comma 1, lett. c), Regolamento AGCM 1° aprile 2015

    La fase preistruttoria consente all’AGCM di valutare sommariamente se gli elementi segnalati evidenzino possibili condotte rilevanti, ma l’archiviazione è sindacabile quando ometta l’esame di un profilo essenziale della segnalazione.

  • d.lgs. n. 145/2007

    La normativa sulla pubblicità ingannevole è richiamata nel quadro delle disposizioni che attribuiscono rilievo alla potenziale capacità decettiva delle comunicazioni commerciali.

  • d.lgs. n. 206/2005

    La normativa consumeristica costituisce la base della competenza dell’AGCM in materia di pratiche commerciali scorrette e tutela dei consumatori.

  • delibera AGCM 1° aprile 2015, n. 25411

    Il regolamento disciplina le procedure istruttorie e la fase di valutazione preliminare delle segnalazioni da parte dell’Autorità.

Massime di principio

  • Il sindacato giurisdizionale sul provvedimento con cui l’AGCM archivia una segnalazione o rifiuta di avviare un procedimento riguarda la ragionevolezza, logicità e coerenza della motivazione e l’adeguatezza e proporzionalità dell’istruttoria preliminare, senza sostituire la valutazione discrezionale dell’Autorità.
  • L’archiviazione di una segnalazione è illegittima per difetto di istruttoria e motivazione quando ometta di esaminare un elemento essenziale della condotta denunciata, anche se l’Autorità abbia considerato altri elementi apparentemente idonei a escludere l’illecito.
  • Il giudice, annullando l’archiviazione dell’AGCM per carenza istruttoria o motivazionale, non viola il divieto di decidere su poteri amministrativi non ancora esercitati se non predetermina l’esito del procedimento e rimette all’Autorità il rinnovato apprezzamento sull’eventuale avvio dell’istruttoria.
  • Una denominazione sociale può assumere valenza pubblicitaria quando sia idonea a orientare le scelte dei consumatori; il suo uso può quindi rientrare nell’ambito delle pratiche commerciali scorrette sottoposte alla competenza dell’AGCM.
  • La tutela contro le pratiche commerciali scorrette e la tutela civilistica contro gli atti di concorrenza sleale perseguono finalità e operano in ambiti distinti; l’esperibilità dell’azione ex art. 2598 c.c. non esclude la competenza dell’AGCM a tutelare i consumatori.

Come è indicizzato

MateriePratiche commerciali scorrette e tutela del consumatore (AGCM)Giurisdizione e riparto
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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