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Sentenza

Sentenza del 05/04/2016 n. 225 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Imposta di pubblicità sempre dovuta per i pannelli su cabine per fototessere

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava l'imposta sulla pubblicità relativa ai pannelli e alle insegne collocati sulle cabine automatiche per fototessere, sostenendo che ciascuna cabina costituisse un luogo di esercizio dell'attività, assimilabile a una sede o pertinenza aziendale. Chiedeva quindi l'applicazione dell'esenzione prevista per le insegne di esercizio, entro il limite complessivo di 5 metri quadrati, ai sensi dell'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 507/1993.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato la debenza dell'imposta. Ha ritenuto che le cabine automatiche per fototessere non siano sedi secondarie, filiali o sedi similari dell'impresa, poiché non vi operano dipendenti o rappresentanti, non hanno autonomia amministrativa e non costituiscono un recapito per corrispondenza o notifiche. La mera automatizzazione del servizio non consente di qualificare la cabina come sede di esercizio dell'attività, né è configurabile un rapporto pertinenziale con la sede sociale, anche per la loro diffusione territoriale. L'esenzione non si applica quindi, indipendentemente dalla superficie dei pannelli. L'appellante è stata inoltre condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 1.500 euro.

Norme richiamate

  • Art. 17, comma 1-bis, primo periodo, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

    L'esenzione richiede cumulativamente che il mezzo sia un'insegna di esercizio, che contraddistingua effettivamente la sede in cui si svolge l'attività e che rispetti il limite dimensionale previsto. Una cabina automatica o un distributore non sono, di per sé, una sede dell'impresa.

  • Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 10

    Ha introdotto la disciplina agevolativa relativa alle insegne di esercizio entro il limite di superficie previsto dall'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 507/1993.

  • Cassazione civile, sentenza n. 27497 del 30 dicembre 2014

    L'esenzione dall'imposta sulla pubblicità ... non trova applicazione per i pannelli esposti su distributori automatici ... sia perché tali distributori non possono considerarsi sede di svolgimento dell'attività commerciale sia perché detti pannelli ... non possono essere considerati insegne di esercizio.

    I pannelli apposti su distributori automatici, quando promuovono prodotti o marchi, sono mezzi pubblicitari e non insegne di esercizio; inoltre il distributore non equivale alla sede commerciale richiesta dalla norma.

  • Cassazione civile, sentenza n. 06200/1995

    È stata invocata dalla società appellante per sostenere che ogni cabina potesse costituire un luogo di esercizio dell'attività; la Commissione, tuttavia, ha ritenuto tale impostazione non applicabile alla specifica disciplina fiscale dell'esenzione.

Massime di principio

  • L'esenzione dall'imposta sulla pubblicità per le insegne fino a 5 metri quadrati non dipende soltanto dalle dimensioni del cartello, ma anche dalla sua effettiva collocazione presso una sede dell'attività.
  • Un distributore automatico, una cabina self-service o un'apparecchiatura automatizzata non costituisce normalmente una sede secondaria o una filiale, salvo che siano presenti elementi concreti di organizzazione stabile, autonomia e riconoscibilità come sede aziendale.
  • I pannelli che illustrano servizi, prodotti o marchi su apparecchiature collocate in luoghi pubblici possono essere qualificati come mezzi pubblicitari e non come insegne di esercizio.
  • Per beneficiare dell'esenzione occorre dimostrare un collegamento stabile e funzionale tra l'insegna e la sede in cui l'impresa svolge effettivamente l'attività; la semplice proprietà o gestione dell'apparecchiatura non è sufficiente.
  • In casi analoghi, l'imposta resta dovuta anche quando l'apparecchiatura consente al cliente di concludere autonomamente il servizio, se manca una sede aziendale effettiva nel luogo di installazione.

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