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Sentenza

Sentenza n. 9582/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'annullamento del provvedimento di rifiuto del visto di ingresso in Italia ai fini del “reingresso”.

Giustizia amministrativa202302107

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rifiuto del visto di ingresso in Italia ai fini del reingresso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto di reingresso, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. L’Amministrazione ha eccepito la nullità della procura alle liti rilasciata all’estero per mancata legalizzazione da parte dell’autorità diplomatica italiana competente e ha chiesto il rigetto del ricorso. Nel merito, il diniego era motivato dalla presenza di una segnalazione SIS a carico del richiedente, ostativa all’ammissione nello spazio Schengen. Il giudice ha ritenuto manifestamente infondati i motivi di ricorso e ha quindi prescisso dall’esame dell’eccezione relativa alla procura.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la segnalazione del richiedente nel SIS ai fini della non ammissione costituisca, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento CE n. 810/2009, un fattore ostativo assoluto e automatico al rilascio del visto, una volta verificata la riferibilità della segnalazione allo straniero. In presenza della segnalazione, l’Amministrazione non dispone di margini di discrezionalità e può motivare il diniego mediante il richiamo alla sua esistenza, senza dover valutare le ragioni della segnalazione o la correttezza dell’inserimento, trattandosi di profili da far valere mediante le procedure di verifica e rettifica previste dal sistema Schengen. L’ordinanza cautelare che aveva negato la sospensione è rimasta assorbita nella decisione di merito. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 32 Regolamento CE n. 810/2009

    il visto è rifiutato quando il richiedente "è segnalato nel SIS al fine della non ammissione"

    La segnalazione SIS ai fini della non ammissione impone il rifiuto del visto e rende vincolata l’attività dell’Amministrazione, una volta accertata la riferibilità della segnalazione al richiedente.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato nell’epigrafe quale disposizione processuale applicata al rito della controversia.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La segnalazione nel Sistema d’informazione Schengen ai fini della non ammissione costituisce un impedimento assoluto e automatico al rilascio del visto di ingresso, purché sia verificata la riferibilità della segnalazione al richiedente.
  • In presenza di una segnalazione SIS ostativa, l’Amministrazione competente al rilascio del visto esercita un’attività vincolata e non deve valutare nel procedimento di rilascio le ragioni della segnalazione né la correttezza del suo inserimento.
  • Il diniego del visto può essere adeguatamente motivato mediante il richiamo all’esistenza della segnalazione SIS ostativa, poiché la verifica o la rettifica dei dati segnalati deve essere richiesta attraverso le procedure previste dal sistema Schengen e non davanti all’autorità competente al rilascio del visto.
  • Quando i motivi di ricorso risultano manifestamente infondati, il giudice può prescindere dall’esame di un’eccezione preliminare relativa alla validità della procura alle liti.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazione

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