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Sentenza

Sentenza del 27/10/2017 n. 25564 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il rimborso di Euro 34.837,31, oltre interessi, richiesto dal contribuente dopo avere restituito all'INPDAP somme percepite a titolo di trattamento di fine servizio, successivamente ritenute non dovute. L'importo restituito comprendeva anche la ritenuta fiscale applicata dall'INPDAP. L'Agenzia delle Entrate sosteneva che il contribuente non potesse chiedere un rimborso diretto, ma dovesse necessariamente recuperare l'imposta mediante la deduzione prevista dall'art. 10, comma 1, lett. d-bis, del TUIR, nella dichiarazione dei redditi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato il diritto del contribuente a utilizzare la procedura ordinaria di rimborso. La deduzione prevista dall'art. 10, comma 1, lett. d-bis, del TUIR costituisce infatti una facoltà del contribuente e non l'unico strumento di recupero. Il suo mancato utilizzo non impedisce di presentare una domanda di rimborso per indebito versamento, purché entro il termine di decadenza applicabile, nella specie quello biennale previsto dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992. L'Agenzia delle Entrate è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 3.000,00, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 10, comma 1, lett. d-bis (TUIR)

    Sono deducibili ... le somme che hanno concorso a formare il reddito imponibile in una determinata annualità e successivamente restituite al soggetto erogatore.

    La disposizione consente al contribuente di recuperare fiscalmente le somme restituite mediante deduzione dalla base imponibile. Secondo la Corte, si tratta di una facoltà e non di una procedura esclusiva o obbligatoria.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2

    Prevede, in via residuale, il termine biennale di decadenza per proporre la domanda di rimborso tributario quando non sia previsto uno specifico termine diverso.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19

    Riguarda gli atti impugnabili nel processo tributario e costituisce, nel caso esaminato, il riferimento processuale per la tutela del diritto al rimborso.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38

    Disciplina il rimborso delle imposte sui redditi versate in eccedenza o non dovute.

  • Codice civile, art. 2033

    Riconosce il diritto alla restituzione di quanto pagato indebitamente. La Corte richiama il principio generale dell'indebito per evidenziare la natura generale dell'azione di rimborso.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 3 e 17

    Rilevano rispettivamente ai fini della determinazione del reddito complessivo e del regime di tassazione separata applicabile a determinate somme, tra cui il trattamento di fine servizio.

Massime di principio

  • Quando la legge prevede una modalità specifica di recupero fiscale, come una deduzione o una compensazione in dichiarazione, tale modalità non è necessariamente esclusiva: in assenza di un'esplicita preclusione normativa, il contribuente può ricorrere anche all'ordinaria domanda di rimborso.
  • La mancata utilizzazione della deduzione in dichiarazione comporta normalmente la perdita della possibilità di beneficiare di quella specifica modalità, ma non elimina automaticamente il diritto sostanziale alla restituzione dell'imposta indebitamente versata.
  • L'azione generale di rimborso per indebito tributario resta esperibile anche quando esistano strumenti alternativi di recupero, purché siano rispettati i termini di decadenza e siano dimostrati il versamento, l'indebito e la restituzione della somma originariamente tassata.
  • In situazioni analoghe è opportuno verificare tempestivamente il termine applicabile alla domanda di rimborso, poiché il decorso del termine può comportare la decadenza dal diritto, anche se il contribuente avrebbe astrattamente potuto utilizzare una deduzione o una compensazione.
  • Il principio vale, in generale, per distinguere tra strumenti fiscali alternativi di recupero e diritto sostanziale al rimborso: l'esistenza di una procedura semplificata o compensativa non esclude quella ordinaria salvo una disposizione espressa in tal senso.

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