Cassazione Penale, Sentenza n. 07045/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il difensore di Campo eccepiva un'incompatibilità insanabile tra la motivazione e il dispositivo della sentenza impugnata: nella motivazione la Corte riconosceva le circostanze attenuanti generiche e calcolava una pena ridotta, mentre il dispositivo le escludeva. Si denunciava inoltre violazione dell'art. 627, comma 2, c.p.p., perché la Corte d'appello, pur avendo formalmente motivato sulle attenuanti generiche, non aveva rispettato il principio di diritto affermato dalla Cassazione nel giudizio di rinvio e aveva reiterato l'esito già censurato dalla Suprema Corte. Il ricorrente chiedeva l'annullamento senza rinvio e la correzione del dispositivo in coerenza con la motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che la motivazione conteneva un calcolo preciso della pena finale (riduzione progressiva per attenuanti generiche e attenuante di cui all'art. 62 n.4, con successiva applicazione dell'art. 81 c.p.), mentre l'esclusione delle attenuanti nel dispositivo era da ritenersi un mero "lapsus calami". Applicando il principio secondo cui, in casi specifici e quando la motivazione offra elementi certi e logici, la motivazione può prevalere sul dispositivo, la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 620, lett. l) c.p.p. e ha rideterminato la pena in conformità alla motivazione (pena rideterminata in anni 2, mesi 2 di reclusione ed euro 800 di multa, come risultante dal calcolo motivazionale).
Norme richiamate
art. 620, lett. l), cod. proc. pen.
consente alla Corte di annullare senza rinvio e rideterminare la pena quando ritenga di poter effettuare direttamente la rideterminazione sulla base delle statuizioni del giudice di merito
art. 627, comma 2, cod. proc. pen.
imposta l'obbligo per la Corte d'appello, in sede di rinvio, di conformarsi ai principi di diritto indicati dalla Cassazione; la violazione era parte della censura dell'impugnante
art. 62-bis c.p. (circostanze attenuanti generiche)
citata come art. 62 bis c.p.
la Corte di merito aveva riconosciuto l'attenuante generale e l'ha valorizzata nel calcolo della pena; la Cassazione ha confermato la rilevanza del riconoscimento motivazionale
art. 62, n.4 c.p. (attenuante del danno di speciale tenuità)
già riconosciuta e valutata come prevalente sulla recidiva, concorreva alla diminuzione della pena
art. 416-bis.1 c.p. (aggravante "metodo mafioso")
citata come conversione dell'art. 7 d.l. 13/05/1991 n.152
la stessa era stata esclusa nel giudizio di uno degli episodi contestati, elemento considerato nella valutazione delle attenuanti
art. 604-ter c.p. (aggravante per odio razziale)
menzionata come aggravante esclusa per l'episodio valutato, rilevante ai fini della comparazione delle circostanze
art. 81, comma finale, c.p.
citato nel testo come art. 81 cpv c.p.
utilizzato per l'aumento terzo (o per commisurare gli effetti concorrenti delle circostanze), risultava applicato nel computo finale della pena motivazionale
Giurisprudenza (Sez.2, n.31119 del 19/03/2025, Rv. 288560–02)
principio secondo cui, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, non è assoluta la regola della prevalenza del dispositivo; se la motivazione contiene elementi certi e logici che mostrano l'errore del dispositivo, la motivazione può prevalere
Decisioni precedenti (Sez.2, n.35946 del 24/06/2022; Sez.6, sentenza del 7/03/2024)
richiamate come precedenti del procedimento (annullamenti e rinvii) che hanno determinato il quadro processuale e l'obbligo di conformità della Corte di appello alle indicazioni della Cassazione
Massime di principio
- Quando motivazione e dispositivo confliggono, la regola generale è che il dispositivo rappresenta l'espressione ultima della decisione; tuttavia, se la motivazione contiene ragioni chiare, calcoli o elementi logici che mostrano un errore meramente formale nel dispositivo (lapsus calami), la Corte può ritenere prevalente la motivazione e correggere il dispositivo.
- La Cassazione può annullare senza rinvio e rideterminare la pena (art. 620 lett. l) c.p.p.) se è possibile fissare direttamente la pena sulla base delle statuizioni e del calcolo logico fatto dal giudice di merito nella motivazione.
- Dopo un rinvio disposto dalla Cassazione, la Corte di appello è vincolata a osservare i principi di diritto indicati in sede di legittimità; il mancato rispetto di tali indicazioni può integrare motivo di cassazione ai sensi dell'art. 627 c.p.p.
- Un dispositivo che esclude un'attenuante formalmente riconosciuta nella motivazione può essere qualificato come errore materiale se la motivazione mostra in modo chiaro l'intenzione di riconoscerla e il relativo impatto sulla pena; in tal caso è possibile ottenere l'annullamento senza rinvio o la correzione del dispositivo.
- In casi analoghi, il difensore dovrebbe: (a) dimostrare che la motivazione contiene un calcolo preciso e non equivoco della pena; (b) qualificare l'incongruenza come lapsus calami o errore materiale; (c) chiedere espressamente l'annullamento senza rinvio e la rideterminazione della pena ai sensi dell'art. 620 lett. l) c.p.p., fornendo il testo corretto del dispositivo coerente con la motivazione.
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