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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09976/2026 del 17/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Un'associazione locale della Croce Rossa chiedeva l'ammissione al passivo della liquidazione coatta amministrativa dell'ente strumentale per un credito ulteriore di euro 135.855,48, composto da euro 130.000,00 anticipati per l'acquisto di un terreno edificabile e da euro 5.855,48 giacenti su un conto di tesoreria poi portati in compensazione dalla liquidatela. Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile l'opposizione allo stato passivo ritenendola tardiva, assumendo come dies a quo una PEC del 15 gennaio 2019 con cui il commissario liquidatore avrebbe comunicato il deposito dello stato passivo e l'avviso sulle impugnazioni. Con il ricorso per cassazione la parte ricorrente ha censurato tale decisione sotto quattro profili: violazione degli artt. 97, 98, 99 e 209 l. fall. per errata individuazione del termine di impugnazione; nullità per violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere il giudice fondato la tardività su una notifica non provata; violazione del contraddittorio e del diritto di difesa ex artt. 101 c.p.c., 111 e 24 Cost. per aver posto a base della decisione un fatto non contestato né provato; omesso esame del merito della domanda di ammissione al passivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che il termine di trenta giorni per proporre l'opposizione decorra dalla comunicazione completa del commissario liquidatore, cioè quella corredata dall'elenco dei crediti ammessi o respinti, e non da una precedente comunicazione priva di tale allegato. Ha richiamato un precedente conforme e ha affermato che, nella liquidazione coatta amministrativa, l'art. 209 l. fall. funge da cerniera con la disciplina fallimentare, sicché la comunicazione idonea a far decorrere il termine è quella che consente al creditore di conoscere anche l'esito delle altre domande. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti; il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché relativo a questioni assorbite dal giudice di merito. Il decreto del Tribunale è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 209 l. fall.

    Nel procedimento di liquidazione coatta amministrativa, la comunicazione del commissario liquidatore che fa decorrere il termine per l'opposizione deve essere quella che trasmette l'elenco dei crediti ammessi o respinti; l'articolo uniforma la disciplina a quella fallimentare e costituisce cerniera per l'applicazione degli artt. 98, 99, 101 e 103 l. fall.

  • art. 98 l. fall.

    Regola termini e forme dell'opposizione allo stato passivo; il termine decorre dalla comunicazione rituale completa e non da una comunicazione priva dell'elenco dei crediti.

  • art. 99 l. fall.

    L'opposizione allo stato passivo deve essere proposta entro trenta giorni dalla comunicazione dell'elenco dei crediti ammessi o respinti.

  • art. 97 l. fall.

    La comunicazione ai ricorrenti dello stato passivo esecutivo e del diritto di proporre opposizione è il modello di riferimento richiamato anche per la liquidazione coatta amministrativa.

  • art. 115 c.p.c.

    Il giudice non può fondare la decisione su un fatto non provato secondo il principio di disponibilità delle prove.

  • art. 101 c.p.c.

    Il provvedimento non può essere fondato su una circostanza non sottoposta al contraddittorio delle parti.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato quale parametro del giusto processo e del contraddittorio.

  • art. 24 Cost.

    È richiamato a tutela del diritto di difesa della parte.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del primo motivo, dedotto per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro del secondo motivo, dedotto per nullità del procedimento e della decisione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È il parametro del quarto motivo, dedotto per omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 56 l. fall.

    Richiamato solo come base della compensazione effettuata dalla liquidatela sul saldo di tesoreria.

Massime di principio

  • Nel procedimento di liquidazione coatta amministrativa, il termine per proporre opposizione allo stato passivo decorre dalla comunicazione del commissario liquidatore che sia completa dell'elenco dei crediti ammessi o respinti; una comunicazione precedente e incompleta non è idonea a far scattare il termine perentorio.
  • L'art. 209 l. fall. coordina la verifica del passivo nella liquidazione coatta amministrativa con la disciplina fallimentare, imponendo di applicare, per le impugnazioni, i medesimi principi di garanzia del contraddittorio e di conoscenza effettiva degli esiti della verifica.
  • Il giudice non può dichiarare tardiva l'impugnazione fondandosi su una comunicazione non provata o comunque priva degli elementi necessari a rendere percepibile alla parte l'esito della verifica e il correlato termine di impugnazione.
  • Le censure di merito rimaste assorbite dalla declaratoria di inammissibilità dell'opposizione non possono essere esaminate per la prima volta in cassazione come motivo autonomo di omessa pronuncia o omesso esame.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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