Cassazione Penale, Sentenza n. 07046/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Andrighetto impugnava la sentenza del Tribunale di Venezia che lo aveva dichiarato non punibile, per particolare tenuità del fatto, del delitto di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.). Il Pubblico Ministero proponeva ricorso per cassazione denunciando violazione di legge in relazione all'art. 131‑bis c.p., contestando l'esclusione della punibilità per particolare tenuità riconosciuta dal Tribunale per il reato di resistenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto personalmente da Andrighetto per violazione degli artt. 571 e 613 c.p.p. (mancato rispetto delle formalità richieste dalle riforme: difensore iscritto allo speciale albo, mandato specifico, elezione/dichiarazione di domicilio, invio telematico). Per tale inammissibilità Andrighetto è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). Quanto al ricorso del Pubblico Ministero, la Corte lo ha rigettato: la doglianza inizialmente appariva fondata in ragione delle modifiche legislative (decreto "Sicurezza bis") che avevano escluso automaticamente la particolare tenuità per reati di violenza e di resistenza, ma la successiva pronuncia della Corte costituzionale n. 172 del 2025 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale automatismo; alla luce di tale mutamento del quadro normativo il ricorso del PM non può essere accolto e va rigettato. Di fatto la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la non punibilità resta quindi confermata.
Norme richiamate
art. 337 cod. pen. (resistenza a pubblico ufficiale)
Nucleo fattuale: il reato contestato all'imputato; la valutazione di particolare tenuità riguarda l'applicazione di questa fattispecie.
art. 131-bis cod. pen. (non punibilità per particolare tenuità del fatto)
Regola sulla possibile esclusione della punibilità per particolare tenuità per reati con pena massima non superiore a cinque anni; la Corte valuta l'applicabilità alla fattispecie alla luce delle successive modifiche legislative e della giurisprudenza costituzionale.
legge 23 giugno 2017 n.103 (Riforma Orlando)
Ha previsto che il ricorso per cassazione debba essere sottoscritto da un difensore abilitato e iscritto allo speciale albo della Corte di Cassazione, limitando la possibilità di impugnazione personale.
d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150 (Riforma Cartabia)
Ha rafforzato i requisiti formali per l'impugnazione (mandato specifico, elezione/dichiarazione di domicilio, invio telematico), contribuendo all'inammissibilità del ricorso personale dell'imputato.
decreto-legge 19 giugno 2019 n.53 ("Sicurezza bis"), art. 16, comma 1, lett. b)
Aveva introdotto eccezioni che escludevano ex ante, in modo automatico, la valutazione favorevole della particolare tenuità per i reati di violenza e di resistenza a pubblico ufficiale; tale automatismo è stato poi censurato dalla Corte costituzionale.
Corte costituzionale, sentenza n. 172 del 2025
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'automatica esclusione della valutazione di particolare tenuità per reati di violenza e resistenza, per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità; ciò ha inciso sul merito del ricorso del PM rendendolo infondato.
art. 571 c.p.p.
Norma procedurale richiamata per l'inammissibilità dei ricorsi non conformi ai requisiti formali; qui posta a base dell'inammissibilità del ricorso personale di Andrighetto.
art. 613 c.p.p.
Norma procedurale collegata ai requisiti formali del ricorso per cassazione; la violazione ha determinato l'inammissibilità del ricorso personale.
art. 616 c.p.p.
Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese e pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; applicata per fissare in euro 3.000 la somma dovuta da Andrighetto.
art. 569 c.p.p.
Consente al Pubblico Ministero di proporre ricorso per cassazione contro le sentenze di proscioglimento o di non punibilità; il PM ha esercitato tale rimedio ma il ricorso è stato poi rigettato.
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000
Richiamata in tema di valutazione della colpa dell'autore dell'inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non sussista assenza di colpa che escluda la condanna pecuniaria nei confronti dell'imputato.
Massime di principio
- Un imputato non può proporre ricorso per cassazione personalmente: il ricorso deve essere redatto e sottoscritto da un difensore abilitato iscritto allo speciale albo della Corte di Cassazione, con mandato specifico, elezione/dichiarazione di domicilio e invio telematico, pena l'inammissibilità.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per vizi formali, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
- La valutazione sulla non punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis c.p.) deve essere effettuata alla luce del quadro normativo vigente: modifiche legislative successive e pronunce di incostituzionalità possono mutare l'esito di un ricorso in corso.
- L'introduzione di esclusioni automatiche dalla valutazione di particolare tenuità (per determinate fattispecie) può essere dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale se confligge con i principi di ragionevolezza e proporzionalità; in tal caso i giudici devono tornare a valutare caso per caso la lieve offensività.
- Il Pubblico Ministero può impugnare le decisioni di non punibilità, ma il successo del ricorso dipende dal permanere di un quadro normativo che giustifichi l'annullamento: cambiamenti costituzionalmente orientati possono rendere infondati i motivi di doglianza.
- In situazioni analoghe conviene verificare sempre (i) la regolarità formale del ricorso, (ii) lo stato attuale della normativa e della giurisprudenza costituzionale su art. 131‑bis, e (iii) la possibilità concreta di dimostrare che il fatto non supera la soglia di particolare tenuità in base ai criteri giurisprudenziali.
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