Regolamento (UE) 2021/957
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/957 della Commissione del 31 maggio 2021 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione stabilisce la classificazione doganale di una specifica merce composita nella nomenclatura combinata, per garantire un’applicazione uniforme nell’Unione. La Commissione conclude che il prodotto deve essere classificato nel codice NC 6306 90 00 come oggetto per campeggio, applicando le regole generali di interpretazione e valorizzando il carattere essenziale dei materiali tessili. È inoltre previsto un periodo transitorio di tre mesi durante il quale le informazioni tariffarie vincolanti non conformi possono ancora essere invocate dal titolare.
Classificazione nella nomenclatura combinata di talune merci composite destinate al campeggio e chiarimento sulla validità temporanea delle informazioni tariffarie vincolanti incompatibili.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle merci descritte nell’allegato, caratterizzate da una struttura composta da tessuti e materie plastiche, progettate per galleggiare sull’acqua e utilizzabili come articolo da campeggio. È rivolto alle autorità doganali e agli operatori economici nell’Unione europea, ai fini dell’uniforme classificazione tariffaria nella nomenclatura combinata. Sono interessate anche le informazioni tariffarie vincolanti già rilasciate per le merci in questione, se non conformi al regolamento, che possono essere invocate per un periodo transitorio di tre mesi dall’entrata in vigore.
Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/957 della Commissione interviene per assicurare un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2658/87. La Commissione adotta la misura sulla base del codice doganale dell’Unione, richiamando in particolare gli articoli 57, paragrafo 4, e 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Finalità e contesto
L’obiettivo è evitare difformità di classificazione doganale tra gli Stati membri per una specifica merce descritta nell’allegato. Il regolamento si fonda sulle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata e chiarisce la classificazione corretta del prodotto, anche per orientare le informazioni tariffarie vincolanti già rilasciate.
Ambito di applicazione
Il provvedimento riguarda un articolo ovale, lungo circa 180 cm e largo circa 95 cm, costituito da un tessuto a trama larga che forma una struttura a rete fissata a un tubo gonfiabile in plastica, con un cuscino gonfiabile laterale, entrambi avvolti da tessuto di filati sintetici. Il prodotto è progettato per galleggiare sull’acqua, analogamente a un materasso pneumatico, ed è classificato come articolo destinato al campeggio.
Criteri di classificazione doganale
L’allegato spiega che il bene è un prodotto composito, formato da tessili e materie plastiche, e che la classificazione deve essere effettuata applicando le regole generali di interpretazione 1, 3 b) e 6. La voce 3926 90 97 è esclusa perché, pur avendo rilievo la componente plastica per la funzione di galleggiamento, il carattere essenziale deriva dai materiali tessili: la superficie esterna è interamente tessile e la rete centrale consente l’uso del prodotto da parte dell’utilizzatore.
Codice NC assegnato
La classificazione finale è il codice NC 6306 90 00. La Commissione richiama anche la nota 7 f) della sezione XI della nomenclatura combinata e le note esplicative della voce 6306, ritenendo che le caratteristiche oggettive del bene lo qualifichino come oggetto per campeggio.
Effetti sulle informazioni tariffarie vincolanti
Per le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento è previsto un periodo transitorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore, durante il quale il titolare può continuare a invocarle. La disciplina è espressamente collegata all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e vincolatività
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Ciò assicura uniformità immediata della classificazione doganale, salvo il limitato regime transitorio per le ITV incompatibili.
Disposizioni principali
Classificazione della merce nell’allegato
L’articolo 1 dispone che le merci descritte nella colonna 1 dell’allegato sono classificate nel codice NC indicato nella colonna 2. Per il prodotto descritto, il codice assegnato è 6306 90 00.
Motivazione della classificazione tariffaria
Dall’allegato risulta che il prodotto è un articolo composito di tessuti e materie plastiche. La classificazione è fondata sulle regole generali di interpretazione 1, 3 b) e 6 della nomenclatura combinata, sulla nota 7 f) della sezione XI e sul testo dei codici NC 6306 e 6306 90 00. La Commissione esclude la voce 3926 90 97 perché l’articolo presenta caratteristiche oggettive di un articolo tessile e i materiali tessili conferiscono il carattere essenziale al prodotto.
Qualificazione come articolo da campeggio
L’allegato precisa che, in considerazione delle caratteristiche oggettive del prodotto, esso è destinato al campeggio: è trasportabile, utilizzabile temporaneamente in luoghi diversi, leggero, facile da installare e simile ai materassi pneumatici. Per tale ragione è classificato nella voce 6306 come oggetto per campeggio.
Periodo transitorio per le informazioni tariffarie vincolanti
L’articolo 2 prevede che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possano continuare a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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