Regolamento (UE) 2021/911
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/911 della Commissione del 31 maggio 2021 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione stabilisce la classificazione nella nomenclatura combinata di una specifica merce: una piattaforma su rulli per lo spostamento di mobili. Dopo aver escluso la classificazione come veicolo senza propulsione meccanica della voce 8716, la Commissione conclude che il prodotto va classificato nel codice NC 4421 99 10, quale lavoro di pannelli di fibre, in ragione del materiale che conferisce il carattere essenziale al prodotto composito. Il regolamento prevede inoltre un periodo transitorio di tre mesi per l’invocazione delle informazioni tariffarie vincolanti non conformi e si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Classificazione doganale nella nomenclatura combinata di una piattaforma su rulli per lo spostamento di mobili, con attribuzione del codice NC 4421 99 10.
Ambito di applicazione
Si applica alla classificazione doganale, nell’Unione europea, delle merci descritte nell’allegato del regolamento, ai fini dell’utilizzo uniforme della nomenclatura combinata. Rileva per operatori economici, importatori, esportatori e autorità doganali degli Stati membri; riguarda anche le informazioni tariffarie vincolanti (ITV) già rilasciate per merci interessate che risultino non conformi al regolamento. Non disciplina altre categorie di merci oltre a quella descritta nell’allegato.
Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Il regolamento di esecuzione n. 2021/911 interviene per garantire un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata nell’Unione, classificando una merce specifica descritta in allegato. La misura si fonda sul codice doganale dell’Unione e sulle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata, con effetto diretto in tutti gli Stati membri.
Finalità e contesto normativo
La Commissione richiama l’esigenza di uniformità nell’applicazione della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87. In base alle regole generali di interpretazione, le merci descritte nell’allegato devono essere classificate nel codice NC corrispondente, secondo le motivazioni ivi indicate. Il regolamento si inserisce nel quadro dell’articolo 57, paragrafo 4, e dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Oggetto della classificazione
La merce considerata è una piattaforma su rulli per lo spostamento di mobili, costituita da:
- un pannello a base di legno (pannello di fibre di legno con angoli e bordi arrotondati);
- cuscinetti antiscivolo in plastica sulla parte superiore;
- rulli di materie plastiche;
- staffe metalliche per montare i rulli di plastica sul lato inferiore.
L’articolo presenta anche un’impugnatura integrata, utile ad esempio per il trasporto a mano o l’aggancio a un muro, ed è destinato al trasporto di vari oggetti, in particolare mobili e altri oggetti pesanti.
Classificazione nel codice NC 4421 99 10
L’articolo 1 dispone la classificazione nel codice NC indicato nell’allegato, che per la merce descritta è 4421 99 10. La motivazione tecnica fa leva sulle regole generali 1, 3 b) e 6, sulla nota 3 del capitolo 44 e sul testo delle sottovoci 4421, 4421 99 e 4421 99 10.
La Commissione esclude la classificazione nella voce 8716 80 00 come altro veicolo senza propulsione meccanica, perché le caratteristiche e proprietà oggettive dell’articolo non corrispondono pienamente a tale voce. In particolare, l’articolo non è concepito per essere rimorchiato, spinto o tirato come un veicolo, né per essere trainato da animali; inoltre non possiede le caratteristiche tipiche di un carrello, carro, carretto o carriola. Di conseguenza, non essendo qualificabile come veicolo, deve essere classificato in base alla materia costitutiva.
Carattere essenziale del prodotto composito
Il prodotto è qualificato come composito, poiché costituito da legno, plastica e metallo. Il componente che gli conferisce il carattere essenziale è il legno, in quanto il pannello in legno costituisce la parte principale del prodotto e l’elemento più importante per l’uso previsto. Per tale ragione la classificazione avviene nel capitolo 44, fra gli altri lavori di pannelli di fibre.
Effetti sulle informazioni tariffarie vincolanti
L’articolo 2 prevede un regime transitorio: le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possono continuare a essere invocate dal titolare per tre mesi dalla data di entrata in vigore. La disciplina richiama espressamente l’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente immediata rilevanza per gli operatori che importano o classificano la merce interessata.
Disposizioni principali
Classificazione della merce nell’allegato
L’articolo 1 dispone che le merci descritte nella colonna 1 della tabella dell’allegato siano classificate nel codice NC indicato nella colonna 2. Per la piattaforma su rulli per lo spostamento di mobili, il codice attribuito è 4421 99 10.
Periodo transitorio per le informazioni tariffarie vincolanti
L’articolo 2 stabilisce che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possono continuare a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Criteri di classificazione usati nel caso concreto
Nell’allegato la classificazione è motivata dalle regole generali 1, 3 b) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 3 del capitolo 44 e dal testo dei codici NC 4421, 4421 99 e 4421 99 10. È esclusa la voce 8716 80 00 perché l’articolo non presenta le caratteristiche oggettive di un veicolo senza propulsione meccanica e va classificato in base alla materia costitutiva prevalente.
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