Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1429

Regolamento delegato (UE) 2021/1429 della Commissione del 31 maggio 2021 che modifica il regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dati sui veicoli pesanti nuovi che devono essere monitorati e comunicati dagli Stati membri (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R1429

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato (UE) 2021/1429 integra il sistema di monitoraggio dei veicoli pesanti nuovi previsto dal regolamento (UE) 2018/956. La modifica serve a raccogliere un dato aggiuntivo, necessario per identificare i veicoli immatricolati come veicoli per uso speciale e per supportare l’analisi delle emissioni. Dal 1º luglio 2021 tale informazione deve essere sempre comunicata, mentre per le immatricolazioni precedenti è richiesta solo se disponibile.

Modifica il regolamento (UE) 2018/956 introducendo, tra i dati da monitorare e comunicare, la designazione dei veicoli pesanti per uso speciale riportata alla voce 51 del certificato di conformità.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri, in quanto disciplina i dati che essi devono monitorare e comunicare ai fini del regolamento (UE) 2018/956 sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi. L’oggetto materiale riguarda i veicoli pesanti nuovi immatricolati come "veicoli per uso speciale"; per quelli immatricolati fino al 30 giugno 2021 il dato è richiesto se disponibile, mentre per quelli immatricolati a partire dal 1º luglio 2021 la designazione alla voce 51 del certificato di conformità deve essere indicata in tutti i casi. Il regolamento è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro e rileva ai fini dell’analisi prevista dall’articolo 10 del regolamento (UE) 2018/956 e della determinazione delle emissioni specifiche medie di CO2 ai sensi del regolamento (UE) 2019/1242.

Modifica del regolamento (UE) 2018/956 sui dati dei veicoli pesanti nuovi

Il regolamento delegato (UE) 2021/1429 interviene sul sistema europeo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi. La modifica è motivata dall’esigenza di disporre di dati più completi per l’analisi prevista dall’articolo 10 del regolamento (UE) 2018/956 e per la determinazione delle emissioni specifiche medie di CO2 nell’ambito del regolamento (UE) 2019/1242.

Ambito materiale e finalità della raccolta dati

La Commissione rileva che, per identificare correttamente i veicoli pesanti immatricolati come "veicoli per uso speciale" ai sensi del regolamento (UE) 2018/858, è necessario utilizzare l’informazione contenuta nella voce 51 del certificato di conformità. Tale dato consente anche di supportare la valutazione delle emissioni ai fini della disciplina UE sulla CO2 dei veicoli pesanti.

Modifica normativa apportata

L’articolo 1 inserisce nell’allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2018/956 la nuova lettera o), che impone agli Stati membri di monitorare e comunicare la designazione indicata alla voce 51 del certificato di conformità per i veicoli per uso speciale.

La regola temporale è differenziata:

  • per i veicoli per uso speciale immatricolati fino al 30 giugno 2021, il dato va comunicato se disponibile;
  • per i veicoli immatricolati a partire dal 1º luglio 2021, la comunicazione è obbligatoria in tutti i casi.

Entrata in vigore e natura del regolamento

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Rapporti con altri atti dell’Unione

La modifica si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2018/956 sul monitoraggio delle emissioni e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi, e si coordina con:

  • il regolamento (UE) 2018/858, per la definizione dei veicoli per uso speciale;
  • il regolamento (UE) 2019/1242, per la disciplina dei livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi.

Disposizioni principali

Integrazione dell’allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2018/956

Viene aggiunta la lettera o) all’allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2018/956. Il nuovo dato da monitorare e comunicare è, per i veicoli per uso speciale immatricolati fino al 30 giugno 2021 se disponibile e per quelli immatricolati a partire dal 1º luglio 2021 in tutti i casi, la designazione indicata alla voce 51 del certificato di conformità.

Finalità della modifica

La modifica è giustificata dalla necessità di disporre di dati utili per un’analisi approfondita ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2018/956, nonché per identificare i veicoli per uso speciale e determinare le emissioni specifiche medie di CO2 dei costruttori ai fini del regolamento (UE) 2019/1242.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambientetrasportiemissioni di co2omologazione dei veicolimonitoraggio e comunicazione dei dati

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.