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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/876

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/876 della Commissione del 31 maggio 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 per quanto riguarda le domande di autorizzazione e le relazioni di revisione per gli usi di sostanze nella produzione di pezzi di ricambio per prodotti fuori produzione e nella riparazione di articoli e prodotti complessi la cui produzione è cessata e recante modifica del regolamento (CE) n. 340/2008 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0876

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce una disciplina specifica e semplificata per le autorizzazioni REACH relative all’uso di sostanze estremamente preoccupanti nella produzione di pezzi di ricambio e nella riparazione di prodotti o articoli complessi fuori produzione. L’obiettivo è ridurre gli oneri amministrativi e i costi per i richiedenti e per l’ECHA, preservando al contempo la verifica del rischio e del bilanciamento socioeconomico. Vengono inoltre ridotti in modo corrispondente le tariffe e gli oneri previsti dal regolamento (CE) n. 340/2008.

Regolamento di esecuzione sulle domande di autorizzazione REACH e sulle relazioni di revisione per l’uso di sostanze autorizzabili nella produzione di pezzi di ricambio e nella riparazione di prodotti fuori produzione, con riduzione delle tariffe ECHA.

Ambito di applicazione

Si applica alle domande di autorizzazione e alle relazioni di revisione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) per l’uso di sostanze, in quanto tali o contenute in miscele, elencate nell’allegato XIV, quando tali sostanze sono impiegate: nella produzione di pezzi di ricambio per articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà prima della data di scadenza, oppure nella riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà prima di tale data. Si applica nell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; il regolamento è anche rilevante ai fini del SEE. Sono previste esclusivamente per questi casi semplificazioni documentali e tariffe/oneri ridotti presso l’ECHA.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/876: autorizzazioni REACH per pezzi di ricambio e riparazioni di prodotti fuori produzione

Il regolamento interviene sul sistema di autorizzazione REACH per semplificare alcuni casi in cui l’uso di una sostanza estremamente preoccupante è necessario per evitare l’obsolescenza prematura di articoli o prodotti complessi non più in produzione. La Commissione richiama il contesto del programma REFIT e dell’economia circolare, evidenziando l’esigenza di ridurre gli oneri amministrativi senza attenuare la tutela della salute umana e dell’ambiente.

Finalità e logica dell’intervento

L’obiettivo è chiarire quali elementi siano sufficienti nelle domande di autorizzazione e nelle relazioni di revisione quando la sostanza dell’allegato XIV REACH serve per produrre pezzi di ricambio o per riparare prodotti fuori produzione. La Commissione ritiene che, in questi casi, il venir meno della disponibilità di ricambi o della possibilità di riparazione comporterebbe uno smaltimento anticipato e costi elevati per operatori, consumatori e società, mentre l’esposizione complessiva alla sostanza tende a diminuire nel tempo per la riduzione progressiva degli usi.

Ambito di applicazione materiale

Il regolamento si applica solo alle sostanze incluse nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 e solo in due situazioni:

  • produzione di pezzi di ricambio per articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà prima della data di scadenza della sostanza;
  • riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà prima della data di scadenza. Per rientrare nel campo agevolato, il pezzo di ricambio deve essere indispensabile al funzionamento previsto del prodotto oppure la riparazione deve essere possibile solo usando la sostanza autorizzabile.

Domanda di autorizzazione: contenuti considerati sufficienti

Per la componente di analisi delle alternative, è sufficiente fornire una descrizione e un’analisi della funzione della sostanza e una motivazione che dimostri la sussistenza delle condizioni speciali previste dall’articolo 1, lettere a) o b). In sostanza, il richiedente deve mostrare che il prodotto non è più fabbricato, che non può funzionare correttamente senza il pezzo di ricambio oppure che la riparazione non è possibile senza la sostanza.

Analisi socioeconomica e valutazione dei rischi

Per l’analisi socioeconomica, la domanda è considerata conforme se contiene:

  • una descrizione succinta degli effetti sulla salute umana o sull’ambiente, coerente con la relazione sulla sicurezza chimica;
  • una descrizione succinta dei benefici socioeconomici dell’uso richiesto, con motivazione delle condizioni speciali;
  • una conclusione basata sul confronto tra rischi e benefici. Il regolamento precisa che tali elementi restano idonei a consentire la valutazione dei fattori socioeconomici e dell’idoneità delle alternative, anche alla luce degli eventuali contributi di terzi presentati nel procedimento REACH.

Relazioni di revisione

Le stesse regole si applicano mutatis mutandis alle relazioni di revisione presentate a norma dell’articolo 61, paragrafo 1, REACH per autorizzazioni già rilasciate per questi usi. Ciò consente una linea istruttoria coerente tra fase di autorizzazione e fase di revisione.

Formati standardizzati ECHA

L’ECHA deve pubblicare entro il 5 luglio 2021 formati specifici per l’analisi delle alternative e l’analisi socioeconomica da utilizzare nelle domande e nelle relazioni di revisione relative a questi casi. La previsione mira a uniformare la presentazione delle informazioni e a facilitare la valutazione da parte dell’Agenzia.

Tariffe e oneri ridotti

Il regolamento modifica il regolamento (CE) n. 340/2008 per introdurre un regime economico più favorevole. Le domande di autorizzazione e le revisioni per questi usi pagano importi ridotti rispetto al regime ordinario, con specifiche tariffe/oneri per imprese ordinarie e riduzioni per medie, piccole e microimprese. Gli importi ridotti previsti per i casi agevolati sono, in sintesi:

  • base: 27.050 EUR;
  • supplemento per sostanza: 5.410 EUR;
  • supplemento per uso: 24.345 EUR. Gli allegati VI e VII del regolamento (CE) n. 340/2008 sono sostituiti per recepire tali importi.

Entrata in vigore e effetto diretto

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Ambito materiale degli usi agevolati

L’articolo 1 limita l’applicazione del regolamento a due ipotesi: (a) produzione di pezzi di ricambio come articoli o come prodotti complessi per la riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà prima della data di scadenza della sostanza nell’allegato XIV REACH, quando il pezzo non può funzionare come previsto senza tali ricambi e non può essere prodotto senza la sostanza; (b) riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà prima della data di scadenza, quando la riparazione è possibile solo usando la sostanza.

Contenuto semplificato della domanda di autorizzazione

L’articolo 2, paragrafo 1, considera conforme all’articolo 62, paragrafo 4, lettera e), REACH una domanda che contenga una descrizione e un’analisi della funzione della sostanza e una motivazione che provi la ricorrenza delle condizioni di cui all’articolo 1, lettere a) o b).

Analisi socioeconomica semplificata

L’articolo 2, paragrafo 2, considera conforme all’articolo 62, paragrafo 5, lettera a), REACH una domanda che includa una descrizione succinta degli effetti su salute umana o ambiente, una descrizione succinta dei benefici socioeconomici dell’uso richiesto con motivazione delle condizioni speciali dell’articolo 1, e una conclusione sul confronto tra rischi e benefici.

Valutazione di alternative e contributi dei terzi

L’articolo 2, paragrafo 3, stabilisce che le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, insieme agli eventuali contributi di terzi sulle possibili alternative presentati ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 2, REACH, sono sufficienti per valutare i fattori socioeconomici e l’idoneità delle alternative. Il paragrafo 4 estende mutatis mutandis tali regole alle relazioni di revisione ex articolo 61, paragrafo 1, REACH.

Formati specifici predisposti dall’ECHA

L’articolo 2, paragrafo 5, impone all’Agenzia europea per le sostanze chimiche di mettere a disposizione del pubblico, entro il 5 luglio 2021, formati specifici per l’analisi delle alternative e per l’analisi socioeconomica da usare nelle domande e nelle relazioni di revisione relative a questi usi agevolati.

Riduzione di tariffe e oneri ECHA

L’articolo 3 modifica il regolamento (CE) n. 340/2008 introducendo tariffe ridotte per le domande di autorizzazione e oneri ridotti per le revisioni relative ai due usi specifici. Gli importi per tali casi sono dimezzati rispetto alle tariffe ordinarie: tariffa/onere di base 27.050 EUR; supplemento per sostanza 5.410 EUR; supplemento per uso 24.345 EUR. Sono previste corrispondenti riduzioni per medie, piccole e microimprese, con importi specifici indicati negli allegati VI e VII sostituiti.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiechimicareachautorizzazione sostanzeeconomia circolaretariffe e oneri echa

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