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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/909

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/909 della Commissione del 31 maggio 2021 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Normativa europea32021R0909

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce la classificazione nella nomenclatura combinata di una specifica merce descritta nell’allegato, al fine di garantire un’applicazione uniforme della tariffa doganale nell’Unione. La Commissione precisa il codice NC da applicare, escludendo la classificazione in altre voci (in particolare quelle relative ad attrezzi per l’educazione fisica/sport e a giocattoli) sulla base della natura, forma e destinazione dell’articolo. È inoltre previsto che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi possano continuare a essere invocate per tre mesi dall’entrata in vigore. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Classificazione doganale di talune merci nella nomenclatura combinata, con indicazione del relativo codice NC e del periodo transitorio per le informazioni tariffarie vincolanti non conformi.

Ambito di applicazione

Si applica alle merci descritte nell’allegato del regolamento, ai fini della loro classificazione nella nomenclatura combinata (NC) dell’Unione. Ha rilievo per gli operatori economici, importatori/esportatori e autorità doganali che applicano la tariffa doganale comune e le misure connesse alla classificazione tariffaria. Si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile dalla data di entrata in vigore; per le informazioni tariffarie vincolanti (ITV) non conformi è previsto un periodo transitorio di tre mesi dalla medesima data. Non disciplina altre categorie di merci oltre quelle espressamente elencate nell’allegato.

Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/909 della Commissione mira a garantire un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata dell’Unione per una merce specificamente descritta nell’allegato. La Commissione interviene sulla base del codice doganale dell’Unione e delle regole generali di interpretazione della nomenclatura, precisando il corretto inquadramento tariffario e riducendo il rischio di difformità applicative tra gli Stati membri.

Finalità e base giuridica

L’atto richiama il regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, nonché il regolamento (CEE) n. 2658/87 sulla nomenclatura tariffaria e statistica e sulla tariffa doganale comune. I considerando chiariscono che, per assicurare un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata, è necessario adottare disposizioni specifiche di classificazione per le merci elencate nell’allegato.

Ambito oggettivo della classificazione

L’allegato descrive un articolo flessibile in materia plastica alveolare, a forma di tubo cavo, lungo circa un metro e con diametro di circa 8 cm, galleggiante sull’acqua e presentato come aiuto al galleggiamento conforme alla norma EN 13138-2:2014. Il regolamento conclude che l’articolo deve essere classificato nel codice NC 3926 90 97, cioè tra gli altri lavori di materie plastiche.

Ragioni dell’esclusione di altre voci tariffarie

La classificazione è motivata richiamando le regole generali 1 e 6 della nomenclatura combinata. La voce 9506, relativa agli oggetti e attrezzi per l’educazione fisica, la ginnastica, l’atletica, gli altri sport o i giochi all’aperto, è esclusa perché l’articolo, per la sua forma semplice e comune, non è identificabile come bene destinato in modo specifico all’educazione fisica o allo sport, nonostante le sue caratteristiche di galleggiamento. È esclusa anche la voce 9503, relativa agli altri giocattoli, poiché l’oggetto non può essere chiaramente identificato come articolo destinato al divertimento di bambini o adulti. Il criterio decisivo è quindi la materia costitutiva, ossia la plastica.

Informazioni tariffarie vincolanti e periodo transitorio

Per evitare effetti immediati eccessivamente penalizzanti sui titolari di informazioni tariffarie vincolanti già rilasciate e non conformi al nuovo inquadramento, l’articolo 2 prevede un periodo transitorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore. Durante tale periodo, le ITV non conformi possono ancora essere invocate ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Entrata in vigore ed effetti

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Ne deriva che le autorità doganali e gli operatori devono adeguarsi alla classificazione stabilita, salvo il limitato regime transitorio previsto per le ITV non conformi.

Disposizioni principali

Classificazione della merce nell’allegato

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella in allegato sono classificate nel codice NC indicato nella colonna 2. Per l’articolo flessibile in plastica alveolare, presentato come "tubo galleggiante per piscina", il codice assegnato è 3926 90 97.

Criteri e motivazione della classificazione

La classificazione è fondata sulle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e sul testo dei codici NC 3926, 3926 90 e 3926 90 97. Il regolamento esclude la voce 9506 per gli articoli e attrezzi per l’educazione fisica/ginnastica/sport e la voce 9503 per gli altri giocattoli, ritenendo che l’articolo, per la sua forma semplice e il materiale comune, debba essere classificato in base alla materia costitutiva (plastica).

Periodo transitorio per le informazioni tariffarie vincolanti

Le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possono continuare a essere invocate dal titolare per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieunione doganaleclassificazione tariffarianomenclatura combinatadazi doganalicommercio internazionale

Testo integrale

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