Ordinanza n. 364/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, quanto al ricorso introduttivo: - del provvedimento Prot. n. -OMISSIS-, notificato a mezzo PEC in pari data, con cui il Responsabile del Settore 3 del Comune di Mattinata ha comunicato la conclusione del procedimento con diniego e ha disposto l’annullamento d’ufficio della SCIA n. -OMISSIS-(pratica -OMISSIS-); - di ogni altro atto prodromico, conseguenziale e comunque connesso ed in particolare: della comunicazione di avvio del procedimento Prot. n. -OMISSIS-; 2) dell’Ordinanza di sospensione dei lavori n. -OMISSIS-; quanto ai motivi aggiunti: - dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- Responsabile del settore 3 con la quale si è disposto il ripristino originario dello stato dei luoghi entro il termine di giorni 90; - di ogni altro provvedimento presupposto consegue tempo o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego e annullamento d’ufficio di una SCIA, ordinanza di sospensione dei lavori e successiva ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento comunale che ha comunicato la conclusione negativa del procedimento e disposto l’annullamento d’ufficio della SCIA, nonché gli atti connessi, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento e l’ordinanza di sospensione dei lavori. Con motivi aggiunti ha impugnato l’ordinanza di demolizione, con cui il Comune ha ordinato il ripristino dello stato originario dei luoghi entro novanta giorni. Il testo non espone i singoli vizi di legittimità dedotti nel ricorso e nei motivi aggiunti.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Ha ritenuto che il danno prospettato dalla società non fosse attuale, poiché l’intero compendio immobiliare era sottoposto a sequestro penale e, di conseguenza, l’ordinanza di demolizione risultava allo stato ineseguibile. È quindi mancato il periculum in mora necessario per concedere la sospensione cautelare, senza necessità di una diversa valutazione ai fini della misura richiesta. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare è stata valutata alla luce dei presupposti previsti per le misure cautelari collegiali, in particolare del periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il periculum in mora richiesto per la concessione della tutela cautelare deve essere attuale e concreto; non sussiste quando l’atto lesivo, allo stato, non è eseguibile per effetto del sequestro penale dell’immobile interessato.
- La sottoposizione a sequestro penale dell’intero compendio immobiliare può escludere l’attualità del danno derivante da un’ordinanza di demolizione, rendendo insussistente il periculum in mora cautelare.
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