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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/757

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/757 del Consiglio, del 26 febbraio 2024, che attua il regolamento (UE) 2016/44, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

Normativa europea32024R0757

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il regolamento (UE) 2016/44 per recepire un aggiornamento deciso dal Comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 31 gennaio 2024. In particolare, una persona viene rimossa dal divieto di viaggio previsto dalla risoluzione 1970 (2011), pur restando soggetta al congelamento dei beni ai sensi della risoluzione 1973 (2011). L’intervento si limita alla sostituzione di una voce dell’allegato II del regolamento base ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Aggiornamento dell’elenco delle persone soggette a misure restrittive in relazione alla Libia, con rimozione di una persona dal divieto di viaggio ma mantenimento del congelamento dei beni.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione adottate in considerazione della situazione in Libia ai sensi del regolamento (UE) 2016/44. Produce effetti nei confronti degli Stati membri, dei loro operatori e di chiunque sia tenuto a rispettare l’elenco di cui all’allegato II del regolamento base, limitatamente alla modifica della parte A (persone) dell’elenco. Non introduce un regime sanzionatorio generale nuovo, ma aggiorna una singola iscrizione; la persona interessata resta soggetta al congelamento dei beni ma non più al divieto di viaggio.

Modifica delle misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/757 aggiorna il regolamento (UE) 2016/44, che disciplina le misure restrittive dell’Unione adottate in considerazione della situazione in Libia. L’intervento recepisce una decisione del Comitato del Consiglio di sicurezza ONU del 31 gennaio 2024 e si limita a modificare l’allegato II del regolamento base.

Contesto e finalità

Il regolamento (UE) 2016/44 è richiamato come base giuridica del provvedimento; il Consiglio interviene in particolare ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5. Dai considerando risulta che il 31 gennaio 2024 il Comitato del Consiglio di sicurezza istituito dalla risoluzione 1970 (2011) ha stabilito che una persona non doveva più essere soggetta al divieto di viaggio previsto dal punto 15 della risoluzione 1970 (2011), fermo restando il congelamento dei beni ai sensi del punto 19 della risoluzione 1973 (2011).

Modifica dell’elenco delle persone soggette a misure restrittive

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II del regolamento (UE) 2016/44 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica incide sull’elenco delle persone fisiche, giuridiche, entità o organismi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, parte A (Persone).

In concreto, l’allegato sostituisce la voce n. 19 relativa a Safia Farkash Al-Barassi. La scheda riporta i dati identificativi, inclusi:

  • nome e alias conosciuti;
  • data e luogo di nascita;
  • numero di passaporto dell’Oman;
  • indirizzi indicati;
  • data di inserimento nell’elenco, originariamente il 24 giugno 2011 e successivamente modificata più volte, da ultimo il 31 gennaio 2024.

La nota finale chiarisce che la persona resta iscritta a norma del punto 19 della risoluzione 1973 (congelamento dei beni), pur non essendo più soggetta al divieto di viaggio.

Entrata in vigore ed efficacia

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato sul piano operativo per autorità e operatori tenuti all’esecuzione delle misure restrittive.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato II del regolamento (UE) 2016/44

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II del regolamento (UE) 2016/44 conformemente all’allegato del presente regolamento. La modifica riguarda l’elenco delle persone fisiche, giuridiche, entità o organismi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, parte A (Persone).

Rimozione dal divieto di viaggio e permanenza del congelamento dei beni

Il considerando 2 precisa che, con decisione del 31 gennaio 2024, il comitato del Consiglio di sicurezza istituito dalla risoluzione 1970 (2011) ha stabilito che una persona non dovrebbe più essere soggetta al divieto di viaggio imposto a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (2011), pur rimanendo soggetta al congelamento dei beni imposto a norma del punto 19 della risoluzione 1973 (2011).

Sostituzione della voce n. 19 nell’elenco delle persone

L’allegato sostituisce la voce 19 dell’allegato II, parte A, relativa a Safia Farkash Al-Barassi. Sono riportati i dati identificativi essenziali, tra cui nome, alias, data e luogo di nascita, numero di passaporto, indirizzi e data di inserimento nell’elenco (24 giugno 2011), con successive modifiche fino al 31 gennaio 2024. L’annotazione indica che l’iscrizione resta effettuata a norma del punto 19 della risoluzione 1973, quindi ai fini del congelamento dei beni.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunesanzioni internazionalilibia

Testo integrale

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