Regolamento (UE) 2024/670
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/670 della Commissione, del 26 febbraio 2024, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova il dazio antidumping definitivo già esistente sui transpallet manuali originari della Cina, a seguito di un riesame in previsione della scadenza ex articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036. La Commissione conclude che, in assenza di misure, persisterebbe il dumping e vi sarebbe un forte rischio di reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione. Viene inoltre confermata l’estensione delle misure a taluni prodotti leggermente modificati e alle spedizioni dalla Thailandia, in chiave antielusiva.
Rinnovo del dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, con estensione a taluni prodotti leggermente modificati e alle spedizioni dalla Thailandia.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali (telaio e sistema idraulico) classificati attualmente ai codici NC ex 8427 90 00 ed ex 8431 20 00, originari della Repubblica popolare cinese. Le misure si estendono anche ai transpallet manuali presentati all’importazione con un sistema di indicazione di peso non integrato nel telaio/nelle forche, nonché agli stessi transpallet spediti dalla Thailandia, indipendentemente dall’origine dichiarata, quando si tratti di elusione. Sono previste aliquote individuali per società specifiche e un’aliquota residuale per tutte le altre società. Il regolamento si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Dazio antidumping definitivo sui transpallet manuali originari della Cina
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/670 della Commissione conclude un riesame in previsione della scadenza avviato ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 e mantiene in vigore le misure antidumping sulle importazioni di transpallet manuali originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione fonda la decisione sulla constatazione che, nel periodo dell’inchiesta di riesame, il dumping è proseguito e che, in caso di abrogazione delle misure, vi sarebbe un forte rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.
Contesto procedurale e misure precedenti
Il regolamento ricostruisce la lunga vicenda delle misure antidumping già adottate dal 2005: istituzione del dazio iniziale, precisazione dell’ambito di applicazione nel 2008 con esclusione di taluni prodotti diversi dai transpallet manuali, estensione antielusiva alle spedizioni dalla Thailandia nel 2009, proroga nel 2011, modifica delle aliquote nel 2013, introduzione di un dazio individuale per Ningbo Logitrans nel 2014, ulteriore estensione a prodotti leggermente modificati nel 2016 e nuovo rinnovo delle misure nel 2017. Le misure attualmente in vigore erano pari al 70,8 %, con aliquota individuale del 54,1 % per Ningbo Logitrans Handling Equipment Co., Ltd.
Ambito dell’inchiesta e partecipazione delle parti
L’inchiesta di riesame ha riguardato il periodo 1° ottobre 2021 - 30 settembre 2022, mentre l’analisi delle tendenze di pregiudizio ha coperto il periodo 1° gennaio 2019 - 30 settembre 2022. La Commissione ha invitato produttori dell’Unione, produttori esportatori, importatori, utilizzatori e autorità cinesi a partecipare; tuttavia non vi è stata collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, degli importatori indipendenti e degli utilizzatori, né risposta del governo della RPC al questionario sulle distorsioni significative. In tale contesto la Commissione ha fatto ampio ricorso ai dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base.
Prodotto interessato e definizione del prodotto simile
Il prodotto oggetto del riesame è costituito da transpallet manuali e loro componenti essenziali, ossia telaio e sistema idraulico, classificati ai codici NC ex 8427 90 00 ed ex 8431 20 00 con i relativi codici TARIC indicati nel dispositivo. Restano esclusi i prodotti già sottratti al campo di applicazione nel 2008, cioè elevatori, carrelli stivatori, carrelli a pantografo e carrelli pesatori. La Commissione conferma inoltre che il prodotto esportato dalla Cina, il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno cinese e il prodotto fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione sono prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
Determinazione del dumping e ricorso ai dati di un paese rappresentativo
Per il calcolo del valore normale la Commissione applica l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, ritenendo non opportuno utilizzare prezzi e costi interni cinesi a causa dell’esistenza di distorsioni significative. L’istruttoria richiama le conclusioni già raggiunte in precedenti inchieste sul settore siderurgico cinese e rileva interventi pubblici sostanziali su prezzi, costi, credito, lavoro, terreni, materie prime e governance delle imprese, nonché il ruolo pervasivo del PCC e delle associazioni di settore. In assenza di collaborazione cinese, la Commissione seleziona il Brasile come paese rappresentativo appropriato, sulla base di un livello di sviluppo economico analogo, della presenza di produzione del prodotto e della disponibilità di dati pubblici pertinenti.
Fonti di riferimento e costruzione del valore normale
Per costruire il valore normale, la Commissione utilizza dati del Global Trade Atlas per le materie prime, statistiche brasiliane e ILO per il lavoro, dati del ministero brasiliano delle Miniere e dell’energia per l’elettricità, GlobalPetrolPrices per il gas naturale e Orbis/Bureau van Dijk per SGAV e profitti, riferiti al produttore brasiliano Paletrans Equipamentos Ltda. Le voci di costo identificate comprendono, tra le altre, prodotti piatti di acciaio laminati a caldo, ghisa, altri componenti in acciaio, componenti lavorati, fune di nylon o altre poliammidi, lavoro, energia elettrica, gas naturale e cascami e avanzi. Il margine per SGAV è pari all’11,37 % del costo delle vendite e il profitto al 14,38 %.
Margine di dumping accertato
Il prezzo all’esportazione è ricavato dalle statistiche Eurostat, con detrazione del nolo marittimo e dei costi di trasporto interno. Il confronto tra valore normale costruito e prezzo all’esportazione porta a un margine di dumping dell’82,5 % sul prezzo cif franco frontiera Unione, dazio non corrisposto. La Commissione conclude quindi che le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame.
Rischio di persistenza del dumping
Oltre alla persistenza del dumping nel PIR, la Commissione esamina capacità produttiva e capacità inutilizzata in Cina, prezzi di esportazione verso paesi terzi, attrattiva del mercato dell’Unione e precedenti pratiche di elusione. La capacità inutilizzata cinese è stimata in circa 1,3 milioni di unità, oltre il 40 % della capacità produttiva e quasi il doppio del consumo dell’Unione; il mercato UE risulta più remunerativo di altri mercati di esportazione e in passato sono state già riscontrate elusioni tramite Thailandia e mediante prodotti leggermente modificati con sistemi di pesatura non integrati nel telaio. Per la Commissione ciò dimostra un forte rischio che, in assenza di dazi, il dumping persista.
Pregiudizio all’industria dell’Unione
L’industria dell’Unione è individuata nei sette produttori noti del prodotto simile, dei quali sei hanno collaborato; il campione comprende due produttori che rappresentano oltre il 75 % della produzione dell’Unione. Il consumo dell’Unione cresce da 573 515 unità nel 2019 a 709 687 nel PIR, mentre le importazioni dalla Cina scendono in quota di mercato dal 11-12 % al 6 %, con aumento dei prezzi medi da 148 EUR/unità a 204 EUR/unità. Malgrado ciò, l’industria dell’Unione vede diminuire la propria quota di mercato dal 30 % al 26 %, mentre aumentano i costi di produzione, i costi del lavoro e la pressione competitiva, con redditività negativa nel 2021 e nel PIR, flusso di cassa fortemente negativo e utile sul capitale investito in peggioramento.
Nesso causale e rischio di reiterazione del pregiudizio
La Commissione rileva che il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione nel periodo in esame non può essere attribuito alle importazioni cinesi, poiché queste non erano effettuate a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione. Tuttavia, in caso di scadenza delle misure, l’elevata capacità inutilizzata cinese, i bassi prezzi praticati verso altri mercati e il precedente comportamento elusivo rendono probabile un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping a prezzi pregiudizievoli, con ulteriore aggravamento del danno per l’industria dell’Unione.
Interesse dell’Unione
In applicazione dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione valuta gli interessi dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori. Poiché tutti i produttori noti hanno collaborato e l’industria ha subito un pregiudizio rilevante, il mantenimento delle misure è considerato chiaramente nell’interesse dell’industria dell’Unione. In assenza di collaborazione da parte di importatori e utilizzatori e in mancanza di nuovi elementi, la Commissione conferma che il mantenimento del dazio non avrà un impatto significativo su tali operatori.
Contenuto dispositivo: dazi, estensioni ed esenzioni
Il dispositivo conferma un dazio del 70,8 % per Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co. Ltd e per tutte le altre società, e del 54,1 % per Ningbo Logitrans Handling Equipment Co., Ltd. Estende inoltre il dazio ai prodotti analoghi presentati con un sistema di indicazione di peso non integrato nel telaio/nelle forche e alle importazioni spedite dalla Thailandia. Le società interessate possono chiedere un’esenzione dal dazio esteso presentando una domanda scritta alla Commissione; l’esenzione può essere accordata, sentito il comitato consultivo, alle società che dimostrino di non eludere le misure.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Rinnovo del dazio antidumping definitivo
È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali (telaio e sistema idraulico) originari della Repubblica popolare cinese, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1. Il prodotto è descritto come carrello su ruote con dispositivi di sollevamento a forca, spinto, tirato e guidato manualmente, con esclusione dei prodotti funzionalmente diversi (elevatori, carrelli stivatori, carrelli a pantografo e carrelli pesatori).
Aliquote del dazio per società
L’articolo 1, paragrafo 3, prevede un dazio del 70,8 % per Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co. Ltd e per tutte le altre società, nonché un dazio individuale del 54,1 % per Ningbo Logitrans Handling Equipment Co., Ltd. Sono indicati i corrispondenti codici addizionali TARIC (A603, A070 e A999).
Estensione antielusione a prodotti modificati e spedizioni dalla Thailandia
L’articolo 2 estende il dazio ai prodotti analoghi importati con un cosiddetto sistema di indicazione di peso consistente in un meccanismo di pesatura non integrato nel telaio, classificati ai codici TARIC 8427900030 e 8431200050. Inoltre estende il dazio applicabile a tutte le altre società alle importazioni di transpallet manuali spediti dalla Thailandia, classificati ai codici TARIC 8427900011 e 8431200011, a prescindere dall’origine dichiarata.
Procedura di esenzione per le misure estese
L’articolo 3 disciplina le richieste di esenzione dal dazio esteso: devono essere presentate per iscritto in una lingua ufficiale dell’Unione, firmate da un rappresentante autorizzato e inviate alla Direzione generale del Commercio della Commissione. La Commissione può concedere l’esenzione, sentito il comitato consultivo, alle società che dimostrino di non eludere le misure antidumping istituite dall’articolo 1, in applicazione dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 4 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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