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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/768

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/768 del Consiglio, del 26 febbraio 2024, che attua l’articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina

Normativa europea32024R0768

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento esecutivo aggiorna l’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive nel quadro del regime sanzionatorio UE relativo alla Bielorussia. In particolare, sostituisce le voci di 21 persone fisiche e 2 persone giuridiche nell’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006. Il provvedimento si collega al riesame della decisione 2012/642/PESC, che ha portato alla proroga delle misure restrittive fino al 28 febbraio 2025. L’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 aggiornando l’elenco delle persone fisiche e giuridiche soggette a misure restrittive nei confronti della Bielorussia.

Ambito di applicazione

Si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione adottate in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina. Incide sulle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi già elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006, in particolare su 21 persone fisiche e 2 persone giuridiche le cui voci sono sostituite. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/768 del Consiglio

Il regolamento aggiorna il pacchetto sanzionatorio dell’Unione nei confronti della Bielorussia, modificando l’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006. L’intervento deriva dal riesame della decisione 2012/642/PESC e si inserisce nel contesto delle misure restrittive adottate per la situazione interna bielorussa e per il coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina.

Finalità e contesto

Il Consiglio rileva che le misure restrittive previste dalla decisione 2012/642/PESC sono prorogate fino al 28 febbraio 2025. In parallelo, si ritiene opportuno aggiornare l’elenco delle persone fisiche e giuridiche già soggette a misure restrittive, sostituendo le voci relative a 21 persone fisiche e 2 persone giuridiche presenti nell’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006.

Ambito di applicazione

L’atto non introduce un regime sanzionatorio nuovo, ma opera come regolamento di esecuzione che incide sull’elenco nominativo dei destinatari delle misure restrittive. L’ambito materiale riguarda quindi persone fisiche, persone giuridiche, entità e organismi già colpiti da misure restrittive UE in relazione alla Bielorussia. L’effetto è immediato e uniforme negli Stati membri, essendo il regolamento direttamente applicabile.

Modifiche alle persone fisiche elencate

La tabella A dell’allegato I è aggiornata mediante sostituzione delle voci numerate 11, 39, 41, 43, 44, 67, 68, 69, 75, 87, 117, 147, 161, 163, 165, 168, 169, 171, 173, 195 e 205.

Le motivazioni riportate nelle nuove voci mostrano tre principali filoni:

  • repressione delle proteste seguite alle elezioni presidenziali del 2020, con arresti arbitrari, maltrattamenti e torture;
  • manipolazione del processo elettorale e violazioni dei principi di equità e trasparenza;
  • sostegno al regime di Lukashenko o coinvolgimento in attività del regime, tra cui la gestione di apparati di sicurezza, aviazione, frontiere e strutture economiche strategiche.

Tra i casi evidenziati figurano anche soggetti ritenuti responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell’opposizione democratica, nonché responsabili dell’agevolazione dell’attraversamento illegale delle frontiere esterne dell’Unione.

Modifiche alle persone giuridiche elencate

La tabella B è aggiornata con la sostituzione delle voci 17 e 28, relative a:

  • Open Joint Stock Company "Belavia Belarusian Airlines";
  • Open Joint Stock Company "Belaruskali".

Per Belavia il regolamento evidenzia il carattere di compagnia aerea di bandiera di proprietà statale, il supporto ricevuto dalle autorità bielorusse e il sostegno fornito al regime di Lukashenko. Per Belaruskali si sottolinea il peso economico dell’impresa quale grande produttore ed esportatore di potassa, la sua importanza come fonte di entrate e valuta estera per il bilancio statale, il sostegno al regime e il coinvolgimento nel trasferimento di minori ucraini dai territori occupati in cooperazione con la Russia.

Entrata in vigore

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006

L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 sia modificato conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. L’allegato sostituisce le voci di 21 persone fisiche e 2 persone giuridiche incluse nella tabella delle persone e entità soggette a misure restrittive.

Proroga del contesto sanzionatorio fino al 28 febbraio 2025

Nei considerando si dà atto che, a seguito del riesame della decisione 2012/642/PESC, il Consiglio ha ritenuto opportuno prorogare le misure restrittive previste da tale decisione fino al 28 febbraio 2025.

Profili delle persone fisiche rielencate

Le voci sostituite nella tabella A riguardano soggetti collegati alla repressione delle proteste del 2020, a violazioni dei diritti umani, al sostegno al regime di Lukashenko o all’organizzazione di attività volte ad agevolare l’attraversamento illegale delle frontiere esterne dell’Unione. Tra i profili aggiornati figurano esponenti delle forze interne e di polizia, membri della commissione elettorale centrale, funzionari del settore aviazione, dirigenti di imprese statali, esponenti del sistema giudiziario e vertici del Comitato per i confini di Stato.

Profili delle persone giuridiche rielencate

Le voci sostituite nella tabella B riguardano Open Joint Stock Company "Belavia Belarusian Airlines" e Open Joint Stock Company "Belaruskali". Per entrambe viene ribadito il nesso con il sostegno al regime di Lukashenko; per Belavia anche il ruolo di compagnia di bandiera e i benefici ricevuti dal governo, mentre per Belaruskali il rilievo economico strategico e il coinvolgimento nel trasferimento di minori ucraini dai territori occupati.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunesanzioni internazionalibielorussiadiritto dell’Unione europea istituzionale

Testo integrale

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