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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/783

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/783 della Commissione, del 27 febbraio 2024, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Gotlandslins (DOP)]

Normativa europea32024R0783

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione della DOP "Gotlandslins" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. La Commissione interviene a seguito della pubblicazione della domanda presentata dalla Svezia e constata l’assenza di opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L’atto ha efficacia generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e si applica direttamente in ciascuno Stato membro a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Iscrizione nel registro UE della denominazione di origine protetta "Gotlandslins" per un prodotto agricolo/alimentare.

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione "Gotlandslins" e al prodotto cui essa si riferisce, classificato nella classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell’Unione europea in quanto regolamento direttamente applicabile; l’iscrizione segue una domanda presentata dalla Svezia e pubblicata senza che siano state notificate opposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Registrazione della DOP "Gotlandslins"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/783 della Commissione dà attuazione alla procedura di registrazione di una denominazione nel sistema UE delle DOP e delle IGP. In particolare, dispone l’iscrizione del nome "Gotlandslins" come denominazione di origine protetta, a conclusione della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 per i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

Contesto procedurale

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2, quale base giuridica dell’atto, e nei considerando indica che la domanda di registrazione presentata dalla Svezia è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51, la Commissione procede alla registrazione del nome.

Oggetto della registrazione

L’articolo 1 stabilisce che "Gotlandslins" è registrato come DOP. Il regolamento specifica inoltre che la denominazione riguarda un prodotto classificato nella classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, richiamato come atto di applicazione del regolamento quadro.

Ambito ed effetti giuridici

L’atto ha portata generale e si applica direttamente in tutti gli Stati membri. Non contiene ulteriori obblighi operativi o sanzioni, trattandosi di un regolamento di iscrizione in registro. L’efficacia decorre dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, come previsto dall’articolo 2.

Disposizioni principali

Registrazione della DOP "Gotlandslins"

L’articolo 1 iscrive il nome "Gotlandslins" come denominazione di origine protetta (DOP) nel registro UE. La denominazione identifica un prodotto rientrante nella classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti della registrazione

Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione, presentata dalla Svezia, è stata pubblicata a norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, il nome deve essere registrato.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedenominazioni di origine protetteindicazioni geograficheprodotti agricoli e alimentariqualità dei prodottimercato interno

Testo integrale

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