Regolamento (UE) 2024/1331
Regolamento delegato (UE) 2024/1331 della Commissione, del 28 febbraio 2024, recante modifica del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio per quanto concerne l’inclusione del precursore di droghe isopropilidene (2-(3,4-metilenediossifenil)acetil)malonato (IMDPAM) e di altre sostanze nell’elenco delle sostanze classificate
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna gli elenchi UE delle sostanze classificate nei due regolamenti sui precursori di droghe. Inserisce IMDPAM e alcuni esteri degli acidi BMK glicidico e PMK glicidico nella categoria 1, in ragione del loro impiego nella produzione illecita di stupefacenti e dell’assenza di usi leciti noti se non di ricerca. Inoltre allinea il codice NC del fosforo rosso alla nomenclatura combinata aggiornata e sostituisce/sopprime alcune voci degli allegati.
Modifica degli elenchi UE dei precursori di droghe per includere IMDPAM, alcuni esteri degli acidi BMK glicidico e PMK glicidico e per aggiornare il codice NC del fosforo rosso.
Ambito di applicazione
Si applica ai precursori di droghe disciplinati dal regolamento (CE) n. 273/2004, relativo al monitoraggio del commercio all’interno dell’Unione, e dal regolamento (CE) n. 111/2005, relativo al commercio tra l’Unione e i paesi terzi. Incide sugli operatori economici, sulle autorità competenti e sulle merci elencate negli allegati dei due regolamenti, con efficacia in tutti gli Stati membri. Le modifiche riguardano in particolare le sostanze classificate di categoria 1 e, per il fosforo rosso, la categoria 2; non emergono esclusioni ulteriori rispetto al perimetro degli allegati modificati.
Modifica degli elenchi UE dei precursori di droghe
Il regolamento delegato della Commissione interviene sui due atti cardine dell’Unione in materia di precursori di droghe: il regolamento (CE) n. 273/2004, relativo al commercio all’interno dell’Unione, e il regolamento (CE) n. 111/2005, relativo al commercio tra Unione e paesi terzi. L’obiettivo è rafforzare il controllo di sostanze utilizzate nella fabbricazione illecita di stupefacenti, aggiornando gli allegati con nuove sostanze e con un adeguamento tecnico della nomenclatura doganale.
Contesto e ratio dell’intervento
I considerando evidenziano che le autorità nazionali hanno segnalato sequestri di sale sodico di IMDPAM in contesti di produzione illecita. L’IMDPAM è indicato come sostanza impiegata per produrre il 3,4-metilenediossifenilpropano-2-one, a sua volta precursore dell’MDMA, droga diffusa nell’Unione e pericolosa per la salute pubblica. In parallelo, sono stati individuati sette esteri dell’acido BMK glicidico e sei esteri dell’acido PMK glicidico come possibili sostituti delle sostanze già controllate, facilmente adattabili per eludere i controlli e facilmente convertibili nelle sostanze classificate.
Ambito materiale e categorie interessate
Il regolamento incide sugli elenchi delle sostanze classificate contenuti nell’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e nell’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005. Tali elenchi sono suddivisi in categorie, con misure differenziate in funzione del rischio; le sostanze di categoria 1 sono soggette ai controlli più rigorosi. La Commissione qualifica IMDPAM e gli esteri individuati come sostanze che rappresentano una grave minaccia sociale e per la salute pubblica e per le quali non risultano usi leciti noti, salvo la ricerca.
Modifiche alla categoria 1
Per rafforzare il controllo e il monitoraggio, IMDPAM viene inserito in categoria 1 in entrambi gli allegati. La voce è accompagnata dal codice NC 2932 99 00 e da una nota che riporta anche la denominazione IUPAC alternativa: 5-[2-(1,3-benzodiossol-5-il)acetil]-2,2-dimetil-1,3-diossano-4,6-dione.
Lo stesso intervento riguarda gli acidi BMK glicidico e PMK glicidico: alcune voci relative ai loro derivati metilici ed etilici vengono soppresse e le voci degli acidi sono sostituite, con indicazione dei codici NC 2918 99 90 e 2932 99 00 rispettivamente. Le note chiariscono che anche i rispettivi esteri etilici, metilici, propilici, isopropilici, butilici, isobutilici, sec-butilici e terz-butilici sono compresi sotto il medesimo codice NC delle sostanze madri.
Aggiornamento del codice NC del fosforo rosso
Un ulteriore intervento è di natura tecnico-doganale: in entrambi gli allegati il codice NC del fosforo rosso è aggiornato da 2804 70 00 a 2804 70 10. La modifica deriva dalla riclassificazione operata dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1577 sulla nomenclatura combinata.
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati dei regolamenti sui precursori di droghe
L’articolo 1 modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e l’articolo 2 modifica l’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 secondo gli allegati I e II del regolamento delegato. Le modifiche operano sugli elenchi delle sostanze classificate soggette a misure armonizzate di controllo e monitoraggio.
Inclusione di IMDPAM nella categoria 1
Viene inserita nell’elenco delle sostanze classificate la sostanza isopropilidene (2-(3,4-metilenediossifenil)acetil)malonato (IMDPAM), nota anche come 5-[2-(1,3-benzodiossol-5-il)acetil]-2,2-dimetil-1,3-diossano-4,6-dione. Per IMDPAM è indicato il codice NC 2932 99 00; la misura riguarda sia l’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 sia l’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005.
Estensione del controllo agli esteri degli acidi BMK glicidico e PMK glicidico
Sono soppressi talune voci relative ai derivati metilici ed etilici degli acidi BMK glicidico e PMK glicidico e sono sostituite le voci degli acidi BMK glicidico e PMK glicidico. Le note a piè di tabella chiariscono che anche i rispettivi esteri etilici, metilici, propilici, isopropilici, butilici, isobutilici, sec-butilici e terz-butilici ricadono nella stessa classificazione dei due acidi. Le sostanze restano in categoria 1, con codici NC 2918 99 90 per l’acido BMK glicidico e 2932 99 00 per l’acido PMK glicidico.
Riclassificazione del fosforo rosso
Nella tabella relativa al fosforo rosso, il codice NC è aggiornato da 2804 70 00 a 2804 70 10 sia nell’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 sia nell’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005. Il cambiamento recepisce la riclassificazione operata dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1577.
Ragioni e base giuridica della modifica
I considerando motivano l’intervento con i sequestri segnalati dalle autorità nazionali, l’uso dell’IMDPAM come precursore del 3,4-metilenediossifenilpropano-2-one e, a valle, dell’MDMA, nonché con l’esigenza di contrastare l’uso illecito di sostanze facilmente eludibili o convertibili. La Commissione adotta il regolamento quale atto delegato sulla base dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’articolo 30 bis del regolamento (CE) n. 111/2005.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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