Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2025/393

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/393 della Commissione, del 26 febbraio 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di resine epossidiche originarie della Repubblica popolare cinese, di Taiwan e della Thailandia

Normativa europea32025R0393

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce, in via provvisoria, dazi antidumping sulle importazioni di resine epossidiche dalla Cina, da Taiwan e dalla Thailandia, ritenendo accertati dumping, pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e nesso causale. La Commissione applica il principio del dazio inferiore, fissa aliquote differenziate per impresa e prevede una garanzia all’importazione e specifiche condizioni documentali per beneficiare delle aliquote individuali. La Repubblica di Corea non è oggetto del dazio provvisorio, poiché la Commissione intende chiudere il procedimento nei suoi confronti in assenza di dumping a livello nazionale.

Istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di resine epossidiche originarie della Repubblica popolare cinese, di Taiwan e della Thailandia.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di prodotti contenenti oltre il 35 % in peso di resine epossidiche, classificati ai codici NC ex 2910 90 00, ex 3824 99 92, ex 3824 99 93 ed ex 3907 30 00, originari della Repubblica popolare cinese, di Taiwan e della Thailandia. Sono esclusi determinati prodotti vernicianti e di rivestimento con specifiche composizioni, i tessuti/fibre preimpregnati (prepreg) e le miscele di resine epossidiche con altri materiali classificate con codici NC diversi da quelli indicati. Le misure hanno natura provvisoria e si applicano per sei mesi dalla data di entrata in vigore; la Corea viene invece esclusa dall’ambito delle misure provvisorie, con intenzione della Commissione di chiudere il procedimento nei suoi confronti.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/393: dazio antidumping provvisorio sulle resine epossidiche

Il regolamento adotta misure provvisorie di difesa commerciale nei confronti delle importazioni di resine epossidiche dalla Repubblica popolare cinese, da Taiwan e dalla Thailandia. La Commissione fonda la decisione su un’inchiesta antidumping avviata nel luglio 2024, ritenendo provati dumping, pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e nesso di causalità; per la Corea, invece, conclude provvisoriamente per la chiusura del procedimento.

Contesto procedurale

L’inchiesta è stata aperta il 1° luglio 2024 a seguito di denuncia presentata il 6 giugno 2024 dalla coalizione ad hoc dei produttori di resine epossidiche, per conto dell’industria dell’Unione. In seguito, la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2714, ha coinvolto le parti interessate e ha effettuato visite di verifica presso produttori dell’Unione, importatori e produttori esportatori nei paesi interessati.

La Commissione precisa che, per la Cina, ha applicato l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento (UE) 2016/1036, ritenendo che nel settore chimico cinese esistano distorsioni significative tali da rendere inopportuno l’uso di prezzi e costi interni. Per questo motivo il valore normale è stato costruito usando come paese rappresentativo la Thailandia, e, per alcuni fattori produttivi specifici, la Malaysia.

Prodotto interessato e ambito materiale

Il prodotto oggetto dell’inchiesta è costituito da prodotti contenenti oltre il 35 % in peso di resine epossidiche, in forma solida, semisolida o liquida, di qualsiasi purezza, peso molecolare o struttura, anche con modificanti, indurenti o additivi, purché gli indurenti non abbiano reagito chimicamente fino a trasformare la resina in un prodotto diverso. La Commissione descrive tali prodotti come polimeri o prepolimeri contenenti gruppi epossidici reattivi, a base di epicloridrina e di un componente alcolico alifatico o aromatico.

Sono esclusi:

  • determinati prodotti vernicianti e di rivestimento con specifiche percentuali di pigmento, resina e agente indurente;
  • tessuti o fibre preimpregnati (prepreg);
  • miscele di resine epossidiche con altri materiali classificate con codici NC diversi da quelli previsti.

Definizione del prodotto e questioni di esclusione

La Commissione respinge alcune richieste di esclusione. In particolare, nega l’esclusione del TMBPF-DGE e di una resina speciale Allnex (BECKOPOX EP 2387w/53WA), osservando che tali prodotti rientrano nella definizione del prodotto perché presentano uso e caratteristiche essenziali analoghe alle altre resine epossidiche e sono intercambiabili con esse. Il fatto che un prodotto sia coperto da diritti di proprietà intellettuale, o che sia più “green” o non sia ancora importato in misura significativa, non costituisce di per sé motivo sufficiente per escluderlo dal perimetro dell’inchiesta.

Dumping per la Repubblica popolare cinese

Per la Cina la Commissione applica il metodo dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, poiché ritiene esistenti distorsioni significative. Viene selezionata la Thailandia come paese rappresentativo; per l’epicloridrina (ECH) e la soda caustica viene invece utilizzata la Malaysia, poiché i mercati thailandesi di tali input risultano influenzati dalle importazioni cinesi. Il valore normale è costruito sulla base dei costi esenti da distorsioni, comprensivi di materie prime, energia, lavoro, spese generali di produzione, SGAV e profitti.

La Commissione fissa per la Cina margini di dumping provvisori pari al 24,2 % per Jiangsu Sanmu Group, al 40,8 % per il gruppo Sinochem e per tutte le altre importazioni cinesi, e al 30,3 % per le altre società cinesi che hanno collaborato. Il livello di collaborazione è considerato elevato, poiché le società che hanno collaborato rappresentano circa l’85 % delle importazioni cinesi.

Dumping per Corea, Taiwan e Thailandia

Per Corea, Taiwan e Thailandia la Commissione applica il metodo generale di cui all’articolo 2 del regolamento di base, verificando la rappresentatività delle vendite interne e, ove necessario, costruendo il valore normale. In Corea, un produttore ha un margine pari a 0 % e l’altro al 2,4 %; poiché il margine nazionale complessivo non supera la soglia minima del 2 %, la Commissione annuncia l’intenzione di chiudere il procedimento per la Corea e di sospendere la registrazione delle importazioni coreane.

Per Taiwan i margini provvisori sono del 10,8 % per Chang Chun Plastics e dell’11,0 % per Nan Ya Plastics, con estensione all’intero paese al livello più elevato tra i collaboranti. Per la Thailandia il margine provvisorio è del 32,8 % per Aditya Birla Chemicals (Thailand) Limited e per tutte le altre importazioni thailandesi.

Pregiudizio per l’industria dell’Unione

La Commissione conclude che l’industria dell’Unione, costituita da sei gruppi di produttori di base di resine epossidiche, ha subito un pregiudizio notevole. I principali indicatori macroeconomici e microeconomici mostrano un deterioramento significativo: produzione, vendite, quota di mercato, utilizzo degli impianti, produttività, redditività, flusso di cassa e utile sul capitale investito sono peggiorati, specie a partire dal 2022.

Nel periodo in esame il consumo dell’Unione è sceso dell’11 %, mentre le importazioni dai paesi interessati sono cresciute di oltre quattro volte e la loro quota di mercato è passata dal 3,5 % al 16,9 %. Contestualmente, i prezzi delle importazioni sono stati sistematicamente inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione, con margini di undercutting rilevanti, e hanno contribuito a una forte depressione dei prezzi interni.

Nesso di causalità e altri fattori

La Commissione ritiene che il nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio sia dimostrato. Ha esaminato anche altri possibili fattori: importazioni da paesi terzi, andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione, crisi energetica, aumento dei costi di produzione, calo della domanda e decisioni aziendali dei produttori dell’Unione.

Pur riconoscendo che le importazioni coreane hanno contribuito al contesto di mercato, la Commissione esclude che ciò interrompa il nesso di causalità con le importazioni da Cina, Taiwan e Thailandia. Analogamente, la crisi energetica e la contrazione della domanda hanno influito sull’industria dell’Unione, ma non spiegano da sole il crollo della redditività e la depressione dei prezzi, che la Commissione riconduce soprattutto alla pressione competitiva delle importazioni a basso prezzo. Le decisioni aziendali dei produttori dell’Unione sono considerate risposte razionali al mercato e non causa autonoma del pregiudizio.

Interesse dell’Unione

La Commissione conclude che non vi sono fondati motivi per ritenere contraria all’interesse dell’Unione l’istituzione di misure. Secondo l’analisi svolta, i dazi dovrebbero favorire il recupero dell’industria dell’Unione, con benefici anche per le industrie a monte e per la resilienza della catena di approvvigionamento. Quanto agli utilizzatori e agli importatori, la Commissione ritiene che l’impatto sarà limitato, poiché il costo della resina epossidica rappresenta in genere una quota contenuta dei prodotti finali e sono disponibili fonti alternative di approvvigionamento.

Misure provvisorie e disciplina doganale

Le misure sono adottate secondo la regola del dazio inferiore: il dazio provvisorio è fissato al livello più basso tra margine di dumping e margine di pregiudizio. Le aliquote sono quelle riportate nell’articolo 1 e sono applicate al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.

L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale valida contenente una specifica dichiarazione certificativa sull’origine e sul fabbricante. Inoltre, l’immissione in libera pratica è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.

Fase successiva del procedimento

La Commissione invita le parti interessate a presentare osservazioni entro 15 giorni di calendario dall’entrata in vigore del regolamento e a chiedere eventuali audizioni entro 5 giorni. Le autorità doganali devono cessare la registrazione delle importazioni disposta dal regolamento (UE) 2024/2714; i dati relativi ai prodotti immessi in consumo entro 90 giorni prima dell’entrata in vigore sono conservati in vista di eventuali misure definitive o della chiusura del procedimento.

Entrata in vigore e durata

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 1, relativo ai dazi antidumping provvisori, si applica per un periodo di sei mesi. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Prodotto interessato e esclusioni

Sono soggette a dazio le importazioni di resine epossidiche, in varie forme fisiche e composizioni, contenenti oltre il 35 % in peso di resine epossidiche e classificate ai codici NC/TARIC indicati. Restano escluse tre categorie: taluni prodotti vernicianti e di rivestimento con specifiche percentuali di pigmento, resina e agente indurente; i prepreg; e le miscele di resine epossidiche con altri materiali classificate con codici NC diversi da quelli elencati.

Aliquote del dazio provvisorio

Per la Cina sono previste aliquote del 24,2 % per Jiangsu Sanmu Group, del 40,8 % per il gruppo Sinochem e per tutte le altre importazioni cinesi, e del 30,3 % per le altre società cinesi che hanno collaborato. Per Taiwan le aliquote sono del 10,8 % per Chang Chun Plastics e del 11,0 % per Nan Ya Plastics e per le altre importazioni taiwanesi. Per la Thailandia l’aliquota è del 32,1 % per Aditya Birla Chemicals (Thailand) Limited e per tutte le altre importazioni thailandesi.

Condizioni per l’applicazione delle aliquote individuali

Le aliquote individuali si applicano solo previa presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione specifica, datata e firmata da un responsabile della società, attestante l’origine e l’identificazione del prodotto e del fabbricante tramite codice addizionale TARIC. In mancanza di tale fattura si applica l’aliquota residuale del paese interessato.

Garanzia doganale

L’immissione in libera pratica nell’Unione è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio antidumping provvisorio.

Registrazione delle importazioni

Le autorità doganali devono cessare la registrazione delle importazioni disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2714. I dati relativi ai prodotti immessi in consumo nell’UE non oltre 90 giorni prima dell’entrata in vigore del regolamento devono essere conservati fino all’eventuale adozione di misure definitive o alla chiusura del procedimento.

Termini per osservazioni e audizioni

Le parti interessate possono presentare osservazioni scritte entro 15 giorni di calendario dall’entrata in vigore. Le richieste di audizione con la Commissione o con il consigliere-auditore devono essere presentate entro 5 giorni di calendario dall’entrata in vigore, fermo restando il potere del consigliere-auditore di valutare anche richieste tardive.

Durata e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedifesa commercialeantidumpingpolitica commercialedazio doganale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.