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Legge

L.R. Abruzzo 95/2000

Nuove norme per lo sviluppo delle zone montane.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 95/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Abruzzo interventi ordinari e speciali per lo sviluppo socioeconomico, territoriale, sociale e culturale delle zone montane, con piano di sviluppo, programma annuale e fondo regionale della montagna. Molte misure e organi previsti sono però stati modificati o soppressi; alcuni interventi restano legati a termini iniziali ormai trascorsi, quindi il testo è oggi solo in parte applicabile.

Sviluppo e tutela delle zone montane abruzzesi

Sviluppo e tutela delle zone montane abruzzesi

La legge definisce la politica regionale dell’Abruzzo per i territori montani, stabilendo strumenti di programmazione, misure di sostegno economico e sociale, regole speciali per servizi e insediamenti, nonché forme di consultazione istituzionale. La disciplina opera solo nel territorio dei comuni compresi, in tutto o in parte, nelle comunità montane.

Ambito di applicazione, definizioni e soggetti attuatori

La Regione Abruzzo assume la valorizzazione e la tutela del territorio montano come obiettivo fondamentale, in coordinamento con Stato, UE e altre regioni appenniniche. La legge si applica ai comuni montani e ai territori dell’ambito montano come definiti dal testo. I soggetti attuatori sono comunità montane, comuni montani, province e, per quanto di competenza, Consiglio e Giunta regionali; restano ferme le competenze dei consorzi di bacino imbrifero montano e dei consorzi di bonifica.

Le comunità montane sono chiamate a promuovere l’esercizio associato di funzioni comunali e la gestione associata di servizi; i comuni possono delegare loro funzioni ampie anche per opere e interventi sovracomunali. Le province possono a loro volta delegare funzioni regionalmente attribuite alle comunità montane quando lo svolgimento sovracomunale sia conveniente.

Fondo regionale della montagna e criteri di riparto

Il testo sostituisce il precedente fondo regionale per la montagna con il Fondo regionale della montagna per gli interventi speciali. Le risorse del fondo hanno natura aggiuntiva rispetto ai contributi ordinari alle comunità montane, ai comuni montani e alle unioni di comuni montani.

Le risorse sono formate da:

  • quota regionale del Fondo nazionale per la montagna;
  • stanziamenti del bilancio regionale, oggi con la parte ordinaria prevista dalla legislazione di bilancio;
  • altri finanziamenti destinati allo sviluppo della montagna da Stato, enti pubblici e UE.

Il riparto oggi è così strutturato:

  • 90% mediante avviso pubblico della struttura regionale competente, che indica criteri, tipologie di attività e iniziative finanziabili;
  • 10% per i progetti pilota di valorizzazione dell’ambito montano.

Il testo consolidato riporta anche la possibilità, poi soppressa o superata da successive modifiche, di usare quote per specifiche spese e di destinare parte del fondo a interventi speciali e a risorse perequative. Resta l’impianto generale per cui il fondo finanzia interventi montani, connessi alla programmazione locale e ai progetti pilota.

Classificazione del territorio montano

La Giunta regionale, sentiti i soggetti istituzionali indicati, definisce criteri e parametri per individuare le aree con maggiori svantaggi naturali e socioeconomici. La classificazione deve tenere conto, tra l’altro, di popolazione, densità, spopolamento, ruralità, altimetria, servizi, attività extra-agricole e condizioni di accessibilità.

Le comunità montane classificano i territori in tre aree omogenee:

  • Area A: alta marginalità;
  • Area B: media marginalità;
  • Area C: bassa marginalità.

La classificazione è trasmessa agli enti interessati e va aggiornata ogni tre anni. I benefici per tutela e gestione forestale e per agricoltura di montagna si applicano comunque a tutto il territorio montano, indipendentemente dalla zona classificata. In caso di inerzia della comunità montana, interviene la struttura regionale competente.

Programmazione territoriale: Piano di sviluppo socioeconomico, Carta del territorio e programma annuale

Le comunità montane attuano la legge attraverso il Piano di sviluppo socioeconomico e il Programma operativo annuale.

Il Piano individua le priorità di sviluppo economico, il miglioramento dei servizi e gli interventi di salvaguardia ambientale e valorizzazione del territorio, con riferimento a riassetto idrogeologico, sistemazione idraulico-forestale, risorse idriche, patrimonio monumentale, edilizia rurale, centri storici e paesaggio rurale e montano. Ha la stessa durata del Programma regionale di sviluppo e può essere variato e aggiornato nel corso della sua validità. Deve essere adottato o aggiornato entro un anno dall’entrata in vigore della legge; la mancata adozione o il mancato aggiornamento comporta una riduzione del 10% dei trasferimenti del fondo, dal successivo esercizio e fino alla regolarizzazione.

Il Piano è adottato dal consiglio della comunità montana, trasmesso a Regione, Provincia e comuni, e si intende approvato se il Consiglio provinciale non si pronuncia entro 60 giorni; in caso di approvazione condizionata sono previsti termini brevi per l’adeguamento e l’approvazione definitiva.

La Carta di destinazione d’uso del territorio è uno strumento facoltativo di supporto al Piano, utilizzabile anche con gli strumenti urbanistici comunali e con la pianificazione provinciale e regionale. Può individuare aree agricole, turistiche, di tutela ambientale, zone a rischio idrogeologico e valanghivo, e ambiti sovracomunali per opere e interventi di miglioramento della qualità della vita. Può estendersi a territori esterni alla comunità montana con accordo di programma.

Il Programma operativo annuale è predisposto dalla Giunta della comunità montana e approvato dal Consiglio. Definisce gli interventi dell’anno, le previsioni di spesa e gli eventuali apporti di soggetti pubblici e privati. Va approvato entro 45 giorni dalla comunicazione delle risorse spettanti; il ritardo comporta una decurtazione del 10%. Le quote non assegnate finanziano i progetti pilota. Ogni anno, entro il 31 marzo, vanno trasmessi rendiconto e relazione sullo stato di attuazione; dal 2005 era prevista anche una dichiarazione del responsabile dell’ente sull’utilizzo delle risorse per investimenti. L’inadempienza comporta revoca del finanziamento e recupero delle somme.

Assetto urbanistico, edilizio e tutela ambientale

Gli strumenti urbanistici comunali non possono modificare l’uso dei terreni destinati ad attività agro-silvo-pastorali, salvo eccezioni per strutture e servizi pubblici, infrastrutture turistiche o eccezionali esigenze motivate. È previsto il recupero e l’ampliamento del patrimonio edilizio rurale esistente con deroghe tecniche da parte della struttura regionale competente.

La Regione promuove il recupero, la ristrutturazione e l’acquisizione di edifici esistenti nei comuni montani per contenere il consumo di nuovo suolo e migliorare l’efficienza energetica. La Giunta regionale deve disciplinare i contributi in conto interesse e in conto capitale, con priorità per centri storici, nuclei abitati fino a 500 abitanti e comuni fino a 1.000 abitanti.

Le comunità montane indicano nel Piano gli interventi di difesa del suolo, risanamento delle acque, gestione delle risorse idriche e recupero di abitazioni ed edifici rurali. La Regione riconosce e remunera i servizi di interesse generale svolti da agricoltori e proprietari di terreni in ambito montano, prevedendo contributi fino al 60% della spesa per piccole opere e manutenzioni ambientali, elevabili al 100% per soggetti pubblici.

Foreste, boschi e organizzazioni di gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale

Dall’annualità successiva all’entrata in vigore della legge, la manutenzione e conservazione del patrimonio silvo-pastorale, la tutela tecnica e la ricomposizione ambientale dei boschi sono affidate alle comunità montane. I finanziamenti per forestazione e sistemazione idraulico-forestale sono assegnati direttamente alle comunità montane, che possono bandire contributi pubblici e privati e riservare fino al 40% delle risorse per interventi a gestione diretta.

La legge riconosce diverse strutture di gestione forestale: consorzi forestali, consorzi di miglioramento fondiario, associazioni di proprietari e cooperative. Le comunità montane possono sostenerle con contributi specifici, secondo parametri legati alle caratteristiche forestali, all’ampliamento della sfera operativa, alla presenza di patrimoni pubblici e collettivi, allo sviluppo dell’occupazione e all’imprenditorialità.

Le organizzazioni montane che gestiscono beni agro-silvo-pastorali in proprietà collettiva possono ottenere personalità giuridica privata. I beni comuni sono inalienabili, indivisibili e inusucapibili. La Giunta regionale deve emanare norme su organizzazione e gestione patrimoniale entro 180 giorni dall’entrata in vigore.

Agricoltura, ricomposizione fondiaria, prodotti tipici e mestieri tradizionali

L’agricoltura è qualificata come attività produttiva prioritaria per la conservazione del territorio montano. La Regione promuove la permanenza dell’attività agricola con incentivi per infrastrutture, razionalizzazione produttiva, qualità dei prodotti ed efficienza delle strutture agrarie.

Per la zootecnia e il pascolo montano sono previsti contributi per quote latte, premi per vacche nutrici e allevamenti ovi-caprini, permanenza estiva del personale, manutenzione degli edifici e strutture accessorie, nonché per il pascolo su versanti abbandonati. Il sindaco certifica il regolare svolgimento delle attività di pascolo.

La disciplina sulla ricomposizione fondiaria prevede contributi e finanziamenti per acquisto, permuta e arrotondamento della proprietà coltivatrice, con beneficiari che includono coltivatori diretti, eredi affittuari, cooperative, proprietari confinanti, imprenditori agricoli e soggetti che presentino progetti per nuove aziende agricole. È previsto un procedimento in prima applicazione con censimento comunale dei terreni incolti produttivi, classificazione dei fondi alienabili da parte delle comunità montane e possibilità di acquisizione diretta dei terreni invenduti. Se i terreni non vengono coltivati entro un anno o vengono alienati o frazionati nei dieci anni successivi, il beneficio decade e le somme vanno restituite con interessi.

La Regione promuove la costituzione di organizzazioni di produttori e trasformatori per DOP, IGP e attestazioni di specificità; le comunità montane tutelano e valorizzano i prodotti tipici anche con contributi alle aziende e ai consorzi.

Per l’artigianato e i mestieri tradizionali, la Giunta regionale individua i settori da considerare espressione autentica della montagna abruzzese e definisce le azioni di sostegno alla produzione e commercializzazione.

Turismo montano, turismo rurale e manifestazioni tradizionali

La legge distingue tra turismo rurale montano e turismo montano in senso generale.

Il turismo rurale montano comprende attività di ospitalità, ristorazione, vendita diretta di prodotti agroalimentari e artigianali, attività sportive e del tempo libero, oltre all’agriturismo. Per ottenere la qualifica di operatore turistico rurale montano, le attività di ricettività e ristorazione devono svolgersi in immobili fuori dal territorio urbanizzato oppure in centri storici o nuclei fino a 500 abitanti; la ristorazione deve basarsi sulla gastronomia tipica e su materie prime prevalentemente locali. Il Servizio regionale competente redige gli elenchi degli operatori, che possono accedere ai contributi dei programmi comunitari e delle leggi regionali. La Giunta regionale deve inoltre realizzare un marchio del turismo rurale montano. Le comunità montane possono concedere incentivi per programmi di turismo rurale, per il recupero del patrimonio edilizio rurale e per il restauro di edifici storici o di nuclei abitativi minori; possono anche sostenere iniziative promozionali e manifestazioni tradizionali senza scopo di lucro.

Per il turismo montano in generale, la Regione promuove interventi di riqualificazione delle strutture ricettive, diversificazione dell’offerta, partecipazione finanziaria degli enti locali, cooperative di gestione e misure di sicurezza, anche assicurativa. Gli impianti a fune sono qualificati come servizio pubblico e le aree sciabili sono considerate di pubblica utilità.

Sono previste specifiche deroghe per manifestazioni tradizionali, feste popolari, religiose e sagre: il sindaco rilascia le autorizzazioni previo parere sanitario favorevole, la durata non può superare cinque giornate continuative e deve essere garantita la sicurezza igienica. Le sagre devono somministrare prevalentemente prodotti tipici dell’area montana abruzzese.

Attività produttive, cave, commercio, energia e viabilità

La legge disciplina vari settori economici con attenzione alla marginalità montana.

Per gli insediamenti produttivi, la Giunta regionale deve definire criteri di compatibilità ambientale e riconoscere priorità agli interventi più sostenibili. La Regione favorisce anche l’imprenditorialità giovanile nei territori montani.

Le attività estrattive e di cava sono considerate una risorsa naturale delle zone montane da utilizzare nel rispetto della normativa di settore e dei piani competenti. L’apertura di cave nei terreni alluvionali di fondovalle è possibile solo se prevista dal piano delle cave; in attesa del piano regionale, il servizio competente può autorizzare lo sfruttamento con prescrizioni. La Regione destina una quota di risorse alla riqualificazione, all’aggiornamento tecnologico e alla promozione commerciale dei manufatti.

Per il commercio, gli esercizi dei comuni montani con popolazione fino a 1.000 abitanti e delle località fino a 500 abitanti hanno priorità nei contributi; sono previste intese con la grande distribuzione e deroghe urbanistiche per i locali commerciali. La Giunta regionale deve definire criteri di incentivi per gli ambulanti che garantiscono la presenza in ambito montano. Le comunità montane tengono aggiornato l’elenco dei comuni e centri abitati minori.

In materia di approvvigionamento energetico, sono previste priorità per piccoli generatori idroelettrici e la riduzione del sovrapprezzo termico per i comuni montani individuati dalla Regione. È prevista la definizione di un sistema di riduzione delle aliquote e imposte connesse all’energia, paramet­rato a clima e marginalità socioeconomica. La Giunta regionale deve inoltre ricognire gli impianti di distribuzione carburanti e garantire almeno un impianto nei comuni sprovvisti. Comunità montane e comuni possono concedere contributi per allacciamenti telefonici, potenziamento elettrico e reti gas metano/GPL.

Per la viabilità locale, Regione, Province, Comunità montane e Comuni montani devono migliorare accessibilità e sicurezza delle strade, con particolare attenzione ai collegamenti tra centri montani, frazioni e aree agro-silvo-pastorali. La legge definisce la viabilità interpoderale e silvo-pastorale, affida la classificazione alle comunità montane e demanda alla Giunta un regolamento-tipo per il traffico sulle strade non aperte al pubblico transito motorizzato.

Insediamento, qualità della vita e servizi di rete

La Regione sostiene il riequilibrio insediativo e il recupero dei centri abitati montani con credito agevolato, finanziato dal fondo speciale previsto dalla legge. I benefici possono coprire spese di trasferimento, acquisto, ristrutturazione o costruzione di abitazioni prima casa, nonché l’avvio o il trasferimento dell’attività economica o lavorativa in comune montano. È richiesto l’impegno a mantenere residenza e attività per almeno 10 anni, con restituzione del contributo in caso di inadempienza. Le misure sono prioritarie nei comuni montani fino a 3.000 abitanti.

Sono previsti inoltre interventi per l’allacciamento ai servizi di rete di case sparse e piccoli agglomerati, e misure per migliorare l’accessibilità delle reti energetiche e telefoniche.

Politiche sociali, sanità, scuola, trasporti e informatizzazione

La Regione considera prioritaria una rete integrata di servizi sociali e amministrativi di base nei territori montani e assicura livelli uniformi di assistenza, con possibilità di livelli più elevati nelle aree svantaggiate.

Le comunità montane sono di norma individuate come sedi per l’esercizio associato delle funzioni comunali in materia di servizi sociali. Le azioni comprendono strutture e servizi per anziani, soggetti svantaggiati, bambini, adolescenti e giovani. È previsto anche il sostegno alle famiglie, con politiche di aiuto parametrate a composizione del nucleo, reddito e livello di svantaggio dei comuni, soprattutto nei comuni di media e alta quota con meno di 1.000 abitanti.

In materia di sanità, la Regione deve tener conto dei fattori di disagio montano nella pianificazione sanitaria e può prevedere organizzazioni e dimensioni delle strutture diverse dai parametri ordinari. È garantito il servizio di eliambulanza su tutto il territorio montano e il sostegno al Soccorso alpino e speleologico del CAI e ai volontari ANA mediante convenzione.

Per la scuola, la Regione promuove accordi di programma per garantire scuole materne, dell’obbligo, secondarie e professionali, e le comunità montane coordinano i comuni per salvaguardare i plessi scolastici. Nei comuni montani fino a 5.000 abitanti possono essere istituti polivalenti. La Regione finanzia prioritariamente l’edilizia scolastica minore e attribuisce risorse per il trasporto scolastico. Dal primo esercizio successivo all’entrata in vigore sono previsti incrementi del 15% per i comuni dell’area A e del 10% per quelli dell’area B. Comuni e comunità montane possono inoltre concedere borse di studio e contributi per il trasporto agli studenti residenti.

Per il trasporto pubblico, le comunità montane coordinano i comuni per rendere l’offerta più efficace e possono organizzare servizi integrativi quando quelli ordinari siano assenti o insufficienti, con regolamento approvato dall’ente gestore. Il servizio deve essere accessibile a disabili, invalidi e anziani e può essere reso flessibile quanto a modalità e mezzi.

La legge prevede anche programmi di informatizzazione: le comunità montane devono operare come sportelli dei cittadini mediante sistemi informativi di rete in collaborazione con altri enti, mentre la Regione promuove accordi con lo Stato e i gestori per collegare i comuni montani in reti telematiche.

Cultura, catalogazione dei beni e itinerari storici

La Regione tutela la dimensione storico-culturale della montagna abruzzese attraverso la catalogazione dei beni e la valorizzazione degli itinerari storici.

La Giunta regionale, con enti locali, parchi, soprintendenze e università, realizza il catalogo dei beni storico-culturali della montagna, articolato in beni ambientali e naturalistici, centri storici, beni archeologici e storici, altri beni culturali legati al lavoro umano. È previsto un regolamento e un programma annuale di valorizzazione.

Gli itinerari storici della montagna, con particolare attenzione a tratturi, vie delle castagne e cammini di pellegrinaggio, devono essere identificati e valorizzati con il concorso di Province, Comunità montane, Comuni ed enti parco.

La Giunta regionale deve inoltre istituire e sostenere centri per la documentazione della cultura montana e prevedere almeno un museo o mostra permanente per ogni comunità montana. È istituito il Museo della montagna abruzzese come organo di consulenza culturale e tecnico-scientifica, con compiti di coordinamento, promozione degli itinerari culturali, raccordo con il turismo montano e studio toponomastico. Il relativo atto costitutivo doveva essere proposto entro un anno.

Osservatorio regionale della montagna e progetti pilota

È istituito l’Osservatorio regionale della montagna, con funzioni di conoscenza delle variabili socioeconomiche, dello stato dell’ambiente e dell’impatto degli interventi. L’Osservatorio ha sede presso il CRESA e la sua istituzione formale era prevista entro un anno; il testo consolidato riporta anche uno stanziamento iniziale per il 2005 e la copertura con legge di bilancio per gli anni successivi.

La Giunta regionale approva ogni anno progetti pilota di valorizzazione dell’ambito montano, finanziati con una quota del fondo regionale e con eventuali risorse aggiuntive. I progetti hanno finalità di valorizzazione coordinata della montagna abruzzese e devono indicare importo e modalità di gestione. Possono essere predisposti dalla Regione, da enti pubblici, province, comunità montane, comuni montani, unioni di comuni montani e aziende/enti regionali operanti nelle zone montane.

Organismo di consultazione

La legge aveva previsto la riformulazione della Consulta regionale per la montagna, organo consultivo della Giunta e del Consiglio per la definizione e il coordinamento delle politiche montane, con composizione ampia e rappresentativa di istituzioni, enti locali e categorie. La Consulta esprimeva pareri entro 30 giorni e si riuniva almeno due volte l’anno.

Tuttavia, il testo consolidato evidenzia che la Consulta regionale per la montagna è stata soppressa dalla normativa successiva; le relative funzioni e attività sono state assunte dalla Regione Abruzzo.

Norme finali, rinvii e limiti temporali

Gli atti legislativi regionali successivi devono contenere specifiche normative per le zone montane quando la materia lo richieda. Salvo diversa previsione, gli adempimenti di Regione ed enti locali dovevano essere svolti entro un anno dall’entrata in vigore della legge.

L’attuazione dei procedimenti regionali segue, se non diversamente previsto, la disciplina generale regionale sui procedimenti amministrativi. Sul piano finanziario, gli oneri sono coperti con gli stanziamenti delle leggi di settore e con il fondo speciale per la montagna; i benefici concessi devono rispettare i limiti comunitari sugli aiuti di Stato e il regime de minimis.

Il testo contiene numerose disposizioni di modifica e abrogazione di leggi precedenti e segnala che parte delle norme è stata successivamente soppressa o sostituita. Diversi adempimenti erano legati a termini iniziali ormai ampiamente scaduti; per questo la disciplina conserva oggi soprattutto valore di quadro normativo generale, ma molte previsioni operative risultano non più attuali o superate.

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