L.R. Abruzzo 96/2000
Istituzione della Riserva Naturale di interesse provinciale "Pineta Dannunziana".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce la Riserva naturale di interesse provinciale “Pineta Dannunziana” nel Comune di Pescara, ne definisce perimetro, gestione, strumenti di pianificazione, salvaguardie transitorie, sanzioni e copertura finanziaria. Prevede termini puntuali per cartelli, organi di gestione, piano di assetto, programma pluriennale e piano annuale. Alcune disposizioni risultano oggi superate o dichiarate illegittime nelle parti modificate.
Istituzione e disciplina della Riserva naturale provinciale “Pineta Dannunziana” in Abruzzo
Istituzione della Riserva naturale “Pineta Dannunziana”
La legge regionale dell’Abruzzo istituisce la Riserva naturale di interesse provinciale “Pineta Dannunziana” nel territorio del Comune di Pescara. La disciplina detta l’assetto di tutela, gestione e pianificazione della riserva, con misure transitorie di salvaguardia fino all’approvazione degli strumenti di piano.
Perimetro e delimitazione
La riserva è individuata sulla base della cartografia allegata. Il testo originario prevedeva una superficie di 56 ettari; la successiva modifica del 2010 aveva rideterminato confini e superficie, ma tale intervento risulta poi dichiarato illegittimo costituzionalmente nella parte richiamata in nota, con conseguente rilievo della disciplina originaria salvo ulteriori interventi successivi non riportati nel testo. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, l’ente gestore deve sistemare la segnaletica perimetrale e quella lungo le strade di accesso.
Gestione della riserva
La gestione è affidata al Comune di Pescara. L’ente gestore può avvalersi di associazioni ambientaliste, consulenti, società cooperative, istituti specializzati, Corpo Forestale dello Stato, università e Istituto Zooprofilattico. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore, il Comune deve definire con deliberazioni consiliari:
- l’organo di gestione della riserva;
- la sua composizione;
- le forme e le modalità di gestione. Se il Comune non provvede entro tale termine, la Giunta regionale esercita una gestione provvisoria tramite l’Ufficio Parchi e Riserve naturali.
Piano di assetto naturalistico
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore, l’ente gestore deve affidare l’incarico per la redazione del Piano di assetto naturalistico, secondo la disciplina regionale richiamata. Il Piano deve essere elaborato e adottato entro un anno dall’affidamento dell’incarico. Successivamente, il Piano deve essere approvato dal Consiglio regionale, previo parere del competente settore urbanistica e beni ambientali, entro 120 giorni dal suo arrivo presso il settore competente. Il Piano deve disciplinare anche una fascia di rispetto o area contigua.
Programma pluriennale di attuazione e regolamento di esercizio
Entro tre mesi dall’approvazione del Piano di assetto naturalistico, l’ente di gestione deve predisporre:
- il Programma pluriennale di attuazione, con modi, tempi e costi degli interventi, iniziative di valorizzazione e indicazioni sui profili socio-economici, finanziari, territoriali e naturalistici;
- il regolamento di esercizio, con le regole di accesso e fruizione della riserva, incluse visite turistiche, osservazione naturalistica, ricerca scientifica e divieti specifici. Gli atti sono trasmessi alla Giunta regionale e poi al Consiglio regionale per l’approvazione. Possono anche essere contenuti nel Piano di assetto naturalistico ed approvati contestualmente.
Piano di gestione annuale
Ogni anno, entro il 31 gennaio, l’ente gestore predispone e approva un Piano di gestione. Per il solo primo anno successivo all’istituzione, il Piano di gestione va adottato e inviato alla Giunta regionale entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge e deve prevedere l’utilizzo dello stanziamento iniziale per gli adempimenti relativi a delimitazione, gestione e pianificazione.
Vincoli urbanistici
Le previsioni e prescrizioni del Piano di assetto naturalistico, insieme alle norme applicative, vincolano la pianificazione urbanistica comunale e sovracomunale.
Personale
Per il perseguimento delle proprie finalità, la riserva può utilizzare personale comandato dalla Regione o da altri enti pubblici e, nei limiti di bilancio, personale direttivo tecnico e manodopera a tempo determinato o indeterminato secondo i contratti collettivi vigenti.
Norme transitorie di salvaguardia e interventi consentiti
In attesa dell’approvazione del Piano di assetto naturalistico, nella riserva sono consentiti gli interventi conformi ai piani paesistici e agli strumenti urbanistici vigenti. Per la fascia prospiciente il mare, entro 250 metri dalla battigia, sono ammessi solo interventi pubblici di riqualificazione urbana-naturalistica, tra cui eliminazione o ampliamento di carreggiate, nuovi collegamenti stradali con sottoservizi e aree di sosta permeabili, potenziamento di percorsi ciclabili e pedonali e del trasporto pubblico ecologico, aree verdi attrezzate, accessi alle aree naturali e al polo teatrale, spazi di aggregazione, giardino dunale e demolizione di strutture esistenti. Fuori da tali ipotesi restano vietate, tra le altre, alterazioni delle caratteristiche naturali, nuove strade ed edifici, cave, miniere e discariche, alterazioni del regime delle acque salvo opere di restauro e difesa ambientale, attività lesive per fauna e flora, introduzione di specie non autoctone, armi ed esplosivi, sport motoristici, fuochi non autorizzati, sorvoli e atterraggi non autorizzati, campeggio fuori dalle aree attrezzate, cartellonistica pubblicitaria, circolazione di mezzi a motore sulle piste carrabili salvo attività tradizionali locali, e strutture ricettive extraurbane non previste dagli strumenti urbanistici. Sono comunque garantiti i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, esercitati secondo le consuetudini. Restano inoltre consentiti gli interventi richiamati dalla normativa regionale sulle aree protette.
Sanzioni
Per le violazioni delle disposizioni dell’articolato di salvaguardia si rinvia alle sanzioni amministrative previste dalle norme statali e regionali vigenti in materia.
Norma finanziaria
Per l’anno 2000 l’onere è valutato in lire 30.000.000 e viene coperto mediante le risorse iscritte sul capitolo di bilancio richiamato dalla legge quadro regionale sulle aree protette.
Decorrenza e attualità della disciplina
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. La disciplina ha oggi rilievo soprattutto per la parte tuttora vigente sulla riserva e sui vincoli di tutela; risultano invece superate o non più attuali le disposizioni strettamente collegate a termini iniziali, all’onere per il solo anno 2000 e alle modifiche poi incise da interventi successivi o dichiarazioni di illegittimità costituzionale nelle parti richiamate in nota.
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