L.R. Abruzzo 86/2000
Contributo regionale per la costruzione di un monumento ai caduti e dispersi di tutte le guerre nel Comune di Tione degli Abruzzi (AQ) e Roccacasale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Regione Abruzzo concede ai Comuni di Tione degli Abruzzi e Roccacasale un contributo di 15 milioni di lire ciascuno per costruire un monumento ai caduti e dispersi di tutte le guerre. L’onere era limitato all’esercizio 2000 e la legge è stata poi abrogata dalla L.R. 13 aprile 2022, n. 6, salvo quanto previsto dall’art. 3 di tale legge.
Contributo regionale per monumenti ai caduti a Tione degli Abruzzi e Roccacasale
Contributo regionale per la costruzione di un monumento ai caduti e dispersi
La legge della Regione Abruzzo prevedeva un intervento straordinario a favore dei Comuni di Tione degli Abruzzi e di Roccacasale per la realizzazione di un monumento ai caduti e dispersi di tutte le guerre. Si trattava di una misura puntuale, riferita a specifici enti locali e a una finalità unica e già conclusa.
Beneficiari e finalità
Il contributo era destinato esclusivamente ai due Comuni indicati dalla legge, con l’obiettivo di finanziare la costruzione del monumento commemorativo. Non erano previsti altri beneficiari né ulteriori ambiti di intervento.
Importo del contributo e modalità di erogazione
La Regione fissava l’intervento in 15.000.000 di lire per ciascun Comune, per un totale di 30.000.000 di lire. L’erogazione era demandata alla Direzione regionale infrastrutture, mobilità, edilizia e aree urbane, secondo le procedure previste dalla L.R. n. 139/1998.
Aspetti finanziari
La copertura dell’onere era prevista sul bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2000, con riduzione dello stanziamento iscritto al Capitolo 152119 relativo al F.I.O. di cui alla L.R. n. 28/1997. Era inoltre istituito il Capitolo 152313, denominato “Contributo al Comune di Tione degli Abruzzi ed al Comune di Roccacasale per la realizzazione di un monumento ai caduti”, con dotazione di 30.000.000 di lire.
Limiti temporali e rendicontazione
L’onere di 30.000.000 di lire in conto capitale costituiva limite di impegno soltanto per l’esercizio finanziario 2000. I Comuni beneficiari erano tenuti a rendicontare le spese sostenute per gli interventi specificamente previsti dalla legge.
Entrata in vigore e attualità della disciplina
La legge era dichiarata urgente ed entrava in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Risulta poi abrogata dalla L.R. 13 aprile 2022, n. 6, che l’ha inserita nell’Allegato A, con il solo salvataggio di quanto previsto dall’art. 3 della medesima legge regionale di abrogazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 18 mag 2000L.R. Abruzzo 91/2000
- Legge · 18 mag 2000L.R. Abruzzo 92/2000
- Legge · 18 mag 2000L.R. Abruzzo 93/2000
- Legge · 18 mag 2000L.R. Abruzzo 95/2000
- Legge · 18 mag 2000L.R. Abruzzo 96/2000
- Legge · 18 mag 2000L.R. Abruzzo 97/2000
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →