Ordinanza n. 464/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento n. -OMISSIS- Reg Daspo del 19/01/2026, con il quale il Questore della Provincia di -OMISSIS- ha emesso nei confronti del ricorrente il divieto di accesso ai luoghi previsti dalla normativa per il periodo di cinque anni (DASPO rinforzato o con prescrizioni);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore recante divieto di accesso agli impianti e alle manifestazioni sportive per cinque anni, con obbligo di presentazione presso un ufficio di polizia
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore, adottato ai sensi dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il DASPO era motivato dalla partecipazione del ricorrente a una condotta ritenuta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, minaccia o intimidazione in occasione di una partita di calcio. In particolare, un pullman e un minivan con tifosi ospiti, in violazione delle disposizioni della Questura che imponevano il trasferimento verso un parcheggio riservato, si erano fermati presso un esercizio pubblico dove era radunata la tifoseria avversaria; i tifosi erano scesi dai mezzi con il volto travisato e muniti di aste, bastoni e cinture, dando luogo a scontri. Al ricorrente era contestata la fattispecie di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), distinta e meno grave rispetto alla partecipazione attiva a episodi di violenza prevista dalla lett. a). La prospettazione cautelare investiva, come emerge dalla motivazione, l'irragionevolezza, la sproporzione e il travisamento dei fatti nella valutazione di pericolosità sociale e nell'adozione del divieto.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, limitatamente alla misura del divieto di accesso ai luoghi delle manifestazioni sportive, ritenendo sussistente la giurisdizione amministrativa su tale profilo. Ha precisato che l'obbligo di presentazione presso l'autorità di polizia appartiene invece alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto soggetto alla convalida del giudice per le indagini preliminari, anche se nel caso concreto il GIP non aveva convalidato la prescrizione. Nel merito cautelare, il Collegio ha ritenuto non irragionevole la riconduzione dei fatti alla fattispecie dell'art. 6, comma 1, lett. b), osservando che il ricorrente era sceso dal mezzo, il quale aveva seguito un percorso vietato e si era fermato quando era possibile il contatto con la tifoseria avversaria. Tale comportamento è stato ritenuto finalizzato alla partecipazione agli episodi di violenza, pur in assenza di immagini attestanti uno scontro diretto del ricorrente e senza che risultasse che dal mezzo fosse scesa soltanto una parte della tifoseria. La valutazione di pericolosità sociale è stata ritenuta, allo stato del giudizio, non irragionevole né sproporzionata e non affetta da travisamento, alla luce dell'istruttoria della Questura, degli atti della DIGOS e delle immagini della videosorveglianza esaminate dalla Polizia Scientifica. Nel bilanciamento cautelare è stato ritenuto prevalente l'interesse pubblico alla sicurezza rispetto all'interesse ludico del ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, lett. a) e b), commi 2 e 3, legge n. 401/1989
«a) coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza; b) coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all'estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a)»
La fattispecie di cui alla lettera b) è distinta e meno grave rispetto a quella della lettera a); il divieto può essere adottato sulla base di elementi di fatto dai quali emerga una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi pericolosi per la sicurezza o l'ordine pubblico, senza necessità che sia provata la partecipazione diretta del destinatario agli scontri.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale e il relativo esame da parte del giudice amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base normativa, unitamente agli artt. 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679, per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive appartiene alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, anche quando è associato all'obbligo di presentazione presso un ufficio di polizia.
- L'obbligo di presentazione presso l'autorità di polizia, inserito nel DASPO, è soggetto alla giurisdizione del giudice ordinario e alla convalida del giudice per le indagini preliminari; la mancata convalida incide su tale prescrizione, ma non trasferisce al giudice ordinario la cognizione sul distinto divieto di accesso.
- Ai fini dell'adozione del DASPO previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 401/1989, non è necessario dimostrare che il destinatario abbia partecipato direttamente agli scontri: sono sufficienti elementi di fatto dai quali risulti una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, minaccia o intimidazione pericolosi per la sicurezza o l'ordine pubblico.
- Nella fase cautelare, la valutazione di pericolosità sociale sottesa al DASPO supera il vaglio di fumus quando risulta supportata da un'istruttoria della Questura fondata su atti della DIGOS e immagini di videosorveglianza, purché non emerga un travisamento dei fatti o una manifesta irragionevolezza e sproporzione.
- Nel bilanciamento cautelare relativo a un DASPO, l'interesse pubblico alla sicurezza prevale sull'interesse individuale, essenzialmente ludico, alla partecipazione alle manifestazioni sportive quando la misura risulta prima facie giustificata da condotte potenzialmente idonee a creare turbative dell'ordine pubblico.
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