Cassazione Penale, Ordinanza n. 39224/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata restava ferma, cioè la condanna per i reati contestati e la ritenuta recidiva non venivano rimesse in discussione nel merito.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Il ricorso per cassazione censurava il giudizio di responsabilità in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale e contestava altresì la ritenuta recidiva. La Corte ha però rilevato che i motivi erano, per un verso, meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito e, per altro verso, generici, perché non si confrontavano con la motivazione della decisione impugnata.
Norme richiamate
artt. 337 e 582 c.p.
Indicate come basi normative della condanna confermata in appello; il testo non specifica ulteriormente la qualificazione dei fatti oltre il richiamo ai reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.
art. 337 c.p.
Richiamato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale oggetto dei motivi di ricorso.
art. 582 c.p.
Richiamato insieme all'art. 337 c.p. quale titolo di reato della sentenza impugnata, per lesioni personali.
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando ripropone censure già esaminate e confutate dai giudici di merito senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il motivo di ricorso deve essere specifico e riferito alla ratio decidendi della decisione impugnata; la mera genericità o ripetizione di argomenti già disattesi non consente l'accesso al controllo di cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, restano ferme le statuizioni di merito, inclusa la condanna e l'eventuale valutazione della recidiva, con conseguente condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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