Regolamento (UE) 2022/104
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/104 della Commissione del 26 gennaio 2022 che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli elenchi di paesi terzi e zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinate partite di pollame e prodotti avicoli, a seguito di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel Regno Unito. La Commissione, valutata la situazione epidemiologica e le misure adottate dalle autorità britanniche, ha ritenuto necessario escludere specifiche zone soggette a restrizione. Le modifiche agli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 producono effetti urgenti e si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per sospendere/limitare l’ingresso nell’Unione di determinate partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da specifiche zone del Regno Unito colpite da influenza aviaria ad alta patogenicità.
Ambito di applicazione
Si applica all’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti dal Regno Unito, limitatamente alle zone specificamente individuate negli allegati modificati. Rileva per gli operatori che importano tali categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale ai sensi del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/692. Le nuove restrizioni riguardano in particolare le zone GB-2.88, GB-2.89 e GB-2.90, definite come aree di controllo di 10 km attorno ai focolai localizzati a Louth, East Lindsey, Lincolnshire, e a Tattenhall, Cheshire West & Chester, Cheshire (Inghilterra).
Modifica degli elenchi di importazione per il Regno Unito in relazione all’influenza aviaria
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/104 della Commissione aggiorna, con urgenza, gli elenchi di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per tenere conto di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel Regno Unito. La finalità è impedire l’ingresso nell’Unione di partite provenienti dalle aree britanniche soggette a restrizioni veterinarie, riducendo il rischio di introduzione della malattia nel territorio dell’Unione.
Contesto normativo
Il regolamento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, che richiede che animali, materiale germinale e prodotti di origine animale destinati all’ingresso nell’Unione provengano da paesi terzi, territori, zone o compartimenti inseriti negli elenchi pertinenti. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 definisce le prescrizioni sanitarie per l’ingresso, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce gli elenchi autorizzativi. In particolare, gli allegati V e XIV del regolamento 2021/404 disciplinano, rispettivamente, il pollame e il materiale germinale di pollame, nonché le carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Presupposti epidemiologici
La Commissione richiama due situazioni di emergenza sanitaria notificate dal Regno Unito:
- un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame in prossimità di Alford, Louth, East Lindsey, Lincolnshire (Inghilterra), confermato il 10 gennaio 2022 mediante RT-PCR;
- due focolai in stabilimenti in prossimità di Tattenhall, Cheshire West & Chester, Cheshire (Inghilterra), confermati il 13 gennaio 2022 mediante RT-PCR.
Le autorità veterinarie britanniche hanno istituito zone di controllo di 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno applicato una politica di abbattimento totale. Sulla base delle informazioni fornite dal Regno Unito e della valutazione della Commissione, l’accesso al mercato unionale per le partite provenienti dalle zone colpite non è più consentito.
Modifiche agli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV secondo quanto precisato nell’allegato del regolamento.
Allegato V: pollame e materiale germinale di pollame
Nella voce relativa al Regno Unito vengono inserite tre nuove zone:
- GB-2.88, con data di riferimento 10.1.2022;
- GB-2.89, con data di riferimento 13.1.2022;
- GB-2.90, con data di riferimento 13.1.2022.
Per ciascuna zona sono indicati i tipi di partite interessate, tra cui:
- pollame riproduttore e pollame da reddito diverso dai ratiti (BPP);
- ratiti riproduttori e ratiti da reddito (BPR);
- pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti (SP);
- ratiti destinati alla macellazione (SR);
- pulcini di un giorno diversi dai ratiti (DOC);
- pulcini di un giorno di ratiti (DOR);
- partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti (POU-LT20 e HE-LT20);
- uova da cova di pollame diverso dai ratiti (HEP);
- uova da cova di ratiti (HER).
Nella parte 2 dell’allegato V, le zone sono descritte come aree di 10 km di raggio centrate su specifiche coordinate WGS84:
- GB-2.88: Louth, East Lindsey, Lincolnshire, centro N53.42 / E0.01;
- GB-2.89: Tattenhall, Cheshire West & Chester, centro N53.09 / W2.80;
- GB-2.90: Tattenhall, Cheshire West & Chester, centro N53.15 / W2.67.
Allegato XIV: carni fresche di pollame e selvaggina da penna
Nella voce relativa al Regno Unito vengono inserite le medesime tre zone GB-2.88, GB-2.89 e GB-2.90. Per ciascuna sono interessate le categorie:
- carni fresche di pollame diverso dai ratiti (POU);
- carni fresche di ratiti (RAT);
- carni fresche di selvaggina da penna (GBM). Anche in questo caso le date di riferimento sono 10.1.2022 per GB-2.88 e 13.1.2022 per GB-2.89 e GB-2.90.
Entrata in vigore e portata applicativa
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La Commissione ne sottolinea l’adozione urgente in ragione della situazione epidemiologica e del grave rischio di introduzione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità nell’Unione.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli elenchi di zone autorizzate
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 conformemente all’allegato del regolamento. Ciò comporta l’inserimento, nella voce relativa al Regno Unito, delle nuove zone GB-2.88, GB-2.89 e GB-2.90 negli elenchi relativi, rispettivamente, al pollame e al materiale germinale di pollame (allegato V) e alle carni fresche di pollame e selvaggina da penna (allegato XIV).
Motivazione sanitaria: focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità
I considerando richiamano due episodi epidemiologici nel Regno Unito: un focolaio confermato il 10 gennaio 2022 in prossimità di Alford, Louth, East Lindsey, Lincolnshire, e due focolai confermati il 13 gennaio 2022 in prossimità di Tattenhall, Cheshire West & Chester, Cheshire. Le autorità britanniche hanno istituito zone di controllo di 10 km e attuato una politica di abbattimento totale.
Effetto delle restrizioni sulle importazioni
Sulla base della valutazione della Commissione, l’ingresso nell’Unione non deve più essere autorizzato per le partite provenienti dalle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Regno Unito a causa dei recenti focolai. Le esclusioni riguardano le categorie di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna elencate negli allegati modificati.
Dettaglio delle zone e delle date di applicazione
Nell’allegato V, per le zone GB-2.88, GB-2.89 e GB-2.90 sono indicati i tipi di partite autorizzabili e le date di riferimento: 10.1.2022 per GB-2.88 e 13.1.2022 per GB-2.89 e GB-2.90. Nell’allegato XIV, le stesse zone sono associate alle categorie di carni fresche di pollame diverso dai ratiti (POU), carni fresche di ratiti (RAT) e carni fresche di selvaggina da penna (GBM), con le medesime date di riferimento.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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