Regolamento (UE) 2022/545
Regolamento delegato (UE) 2022/545 della Commissione del 26 gennaio 2022 che integra il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle procedure di prova e i requisiti tecnici specifici per l'omologazione dei veicoli a motore relativamente ai registratori di dati di evento e per l'omologazione di tali sistemi come entità tecniche, e che ne modifica l'allegato II (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2019/2144 dettando requisiti tecnici dettagliati e procedure di prova per gli registratori di dati di evento (EDR) installati sui veicoli delle categorie M1 e N1. Recependo il regolamento ONU n. 160 e la serie di modifiche 01, disciplina anche sicurezza dei dati, modalità di recupero, anonimizzazione e verifiche in sede di controlli tecnici periodici. Introduce inoltre modifiche agli allegati I e II del regolamento (UE) 2019/2144 e fissa un regime transitorio per omologazioni, immatricolazione, vendita e messa in circolazione dei veicoli nuovi.
Norme tecniche e procedure di prova per l'omologazione dei veicoli M1 e N1 e dei registratori di dati di evento (EDR), nonché modifica del regolamento (UE) 2019/2144.
Ambito di applicazione
Si applica ai veicoli a motore delle categorie M1 e N1, come definite dal regolamento (UE) 2018/858, e ai relativi registratori di dati di evento quando siano omologati sia come componente del veicolo sia come entità tecnica. Opera nel quadro dell'omologazione UE e nazionale e delle successive fasi di immatricolazione, vendita e messa in circolazione dei veicoli nuovi. Sono rilevanti esclusivamente i profili connessi ai dati di evento, alla sicurezza/cibersicurezza dei dati, al recupero dei dati e ai controlli tecnici periodici; per gli altri veicoli o categorie il regolamento non disciplina specificamente l’EDR.
Registratore di dati di evento (EDR) per veicoli M1 e N1
Il regolamento delegato (UE) 2022/545 integra il regolamento (UE) 2019/2144 stabilendo requisiti tecnici dettagliati e procedure di prova per l’omologazione dei registratori di dati di evento (EDR), sia come parte del veicolo sia come entità tecniche autonome. La disciplina è costruita in coerenza con il regolamento ONU n. 160 e con la serie di modifiche 01, con l’obiettivo di armonizzare le condizioni di omologazione nell’Unione e di garantire dati utili per la sicurezza stradale, nel rispetto di sicurezza, integrità e anonimizzazione dei dati.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle categorie di veicoli M1 e N1, come definite dal regolamento (UE) 2018/858. Il perimetro materiale riguarda i registratori di dati di evento installati sui veicoli, la loro omologazione come entità tecniche e i profili connessi al recupero dei dati, alla protezione contro la manipolazione, alla disponibilità delle informazioni per gli operatori interessati e ai controlli tecnici periodici.
Requisiti tecnici di omologazione
L’articolo 2 stabilisce che l’EDR del veicolo deve essere conforme al regolamento ONU n. 160 e agli articoli 3, 4 e 5 del regolamento delegato. Se l’EDR è omologato come entità tecnica e installato sul veicolo, l’omologazione richiede il rispetto di specifici punti del regolamento ONU n. 160: per l’entità tecnica, i punti 5.3 (capoverso introduttivo), 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5 e 5.5; per il sistema installato sul veicolo, oltre ai requisiti generali, i punti 5.1, 5.2, 5.3.1, 5.3.2 e 5.4 riferiti al punto 5 del regolamento ONU.
Sicurezza dei dati e aggiornamenti software
L’articolo 3 collega la protezione dei dati del registratore alla conformità al regolamento ONU n. 155 in materia di cibersicurezza e sistemi di gestione della cibersicurezza. Inoltre, gli aggiornamenti software devono essere protetti in modo da impedire, per quanto ragionevolmente possibile, compromissioni del sistema e aggiornamenti non validi.
Accesso, recupero e anonimizzazione dei dati
L’articolo 4 impone che i dati di incidente siano recuperabili tramite la porta seriale del connettore normalizzato per la trasmissione dati di cui all’allegato X, punto 2.9, del regolamento (UE) 2018/858; se tale porta non è più funzionante dopo una collisione, deve essere possibile il recupero con collegamento diretto al dispositivo. Il costruttore deve fornire all’autorità di omologazione, e su richiesta anche a costruttori o riparatori interessati di componenti, strumenti diagnostici o apparecchiature di prova, le istruzioni per accedere, recuperare e interpretare i dati.
I dati devono essere disponibili in formato leggibile da dispositivo automatico e non possono essere accompagnati da elementi che consentano il collegamento a una persona fisica. Il regolamento esclude inoltre la disponibilità dei dati quando il recupero avvenga tramite interfacce accessibili senza sblocco delle porte o senza strumenti, oppure mediante interfacce wireless del veicolo.
Controlli tecnici periodici
Ai fini dei controlli tecnici periodici dei veicoli, l’articolo 5 consente la verifica del corretto stato operativo dell’EDR mediante osservazione del segnale di avaria all’accensione del veicolo e, se necessario, mediante controllo delle lampadine. È altresì prevista la verifica della funzionalità e dell’integrità del software tramite l’interfaccia elettronica del veicolo, se le caratteristiche tecniche lo consentono e se i dati necessari sono disponibili. I costruttori devono mettere a disposizione le informazioni tecniche necessarie secondo il regolamento di esecuzione (UE) 2019/621.
Regime transitorio e date chiave
L’articolo 6 disciplina il passaggio al nuovo regime. Dal 6 luglio 2022 le autorità nazionali devono rifiutare l’omologazione UE o nazionale di nuovi tipi di veicoli non conformi al regolamento e alla serie di modifiche 01 del regolamento ONU n. 160, per motivi connessi agli EDR. Fino al 1o luglio 2024, però, per il rilascio dell’omologazione UE possono essere accettate omologazioni rilasciate al di fuori dell’UE conformi al regolamento ONU n. 160 in alternativa alla serie di modifiche 01.
Dal 6 luglio 2024 le autorità nazionali devono vietare l’immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione di veicoli nuovi non conformi, poiché i relativi certificati di conformità non sono più validi. Anche in questa fase, fino al 1o luglio 2026, per immatricolazione, vendita e messa in circolazione possono essere accettate, in alternativa, omologazioni extra-UE conformi al regolamento ONU n. 160, nel quadro degli articoli 48, 49 e 50 del regolamento (UE) 2018/858.
Modifiche al regolamento (UE) 2019/2144
Il regolamento modifica gli allegati I e II del regolamento (UE) 2019/2144. Nell’allegato I viene inserito il riferimento al regolamento ONU n. 160, serie di modifiche 01, per l’EDR applicabile alle categorie M1 e N1. Nell’allegato II, parte E, la riga E5 relativa al registratore di dati di evento viene sostituita per includere il regolamento delegato (UE) 2022/545 e il regolamento ONU n. 160.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 6 luglio 2022. Trattandosi di regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento si applica ai veicoli delle categorie M1 e N1. Riguarda i registratori di dati di evento installati sui veicoli e l’omologazione degli stessi come entità tecniche, nell’ambito della disciplina generale dell’omologazione UE dei veicoli a motore.
Requisiti tecnici e rinvio al regolamento ONU n. 160
L’EDR del veicolo deve conformarsi al regolamento ONU n. 160 e agli articoli 3, 4 e 5 del regolamento delegato. L’omologazione dell’EDR come entità tecnica richiede il rispetto dei punti 5.3 (capoverso introduttivo), 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5 e 5.5 del regolamento ONU n. 160. Se l’EDR è installato sul veicolo, veicolo ed EDR devono rispettare tali requisiti, con l’ulteriore applicazione, per il punto 5 del regolamento ONU n. 160, dei punti 5.1, 5.2, 5.3.1, 5.3.2 e 5.4.
Sicurezza dei dati e aggiornamenti software
La conformità al regolamento ONU n. 155, nella serie originale o successive serie di modifiche, garantisce la protezione contro la manipolazione dei dati sugli incidenti registrati e memorizzati dall’EDR. Gli aggiornamenti software dell’EDR devono essere protetti in modo da impedire ragionevolmente compromissioni e aggiornamenti non validi.
Recupero dei dati, accesso e anonimizzazione
I dati di incidente devono essere recuperabili tramite la porta seriale del connettore normalizzato per la trasmissione dati di cui all’allegato X, punto 2.9, del regolamento (UE) 2018/858; se la porta seriale non è più funzionante dopo una collisione, è richiesto il recupero mediante collegamento diretto all’EDR. Il costruttore deve fornire all’autorità di omologazione, e su richiesta a costruttori o riparatori interessati di componenti, strumenti diagnostici o apparecchiature di prova, le informazioni per accedere, recuperare e interpretare i dati. I dati recuperati devono essere disponibili in formato leggibile da dispositivo automatico e non devono includere, né essere associati, a informazioni che consentano l’identificazione di una persona fisica. È inoltre vietato rendere disponibili i dati tramite interfacce accessibili senza sblocco delle porte o senza strumenti, oppure tramite interfacce wireless del veicolo.
Controlli tecnici periodici
Ai fini dei controlli tecnici periodici, possono essere verificati il corretto stato operativo dell’EDR, osservando il segnale di avviso di avaria all’attivazione dell’interruttore generale del veicolo e, se necessario, controllando le lampadine, nonché la corretta funzionalità e l’integrità del software mediante interfaccia elettronica del veicolo, se tecnicamente possibile e se i dati necessari sono disponibili. I costruttori devono rendere disponibili le informazioni tecniche per l’uso dell’interfaccia elettronica secondo il regolamento di esecuzione (UE) 2019/621 e la direttiva 2014/45/UE.
Disposizioni transitorie e date di applicazione
Dal 6 luglio 2022 le autorità nazionali rifiutano, per motivi relativi agli EDR, l’omologazione UE o nazionale di nuovi tipi di veicoli non conformi al regolamento e alla serie di modifiche 01 del regolamento ONU n. 160. Tuttavia, fino al 1o luglio 2024, per il rilascio dell’omologazione UE sono accettate in alternativa omologazioni rilasciate al di fuori dell’UE conformi al regolamento ONU n. 160. Dal 6 luglio 2024 è vietata l’immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione di veicoli nuovi non conformi; fino al 1o luglio 2026, per tali operazioni, possono ancora essere accettate omologazioni extra-UE conformi al regolamento ONU n. 160.
Modifiche al regolamento (UE) 2019/2144
Gli allegati I e II del regolamento (UE) 2019/2144 sono modificati per inserire il regolamento ONU n. 160 con la serie di modifiche 01 nell’allegato I e per aggiungere, nell’allegato II, parte E, la riga relativa al requisito E5 "Registratore di dati di evento", con riferimento al regolamento delegato (UE) 2022/545 e al regolamento ONU n. 160.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 6 luglio 2022. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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