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Sentenza

Sentenza del 25/10/2018 n. 7426 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Appello - Fascicolo - Allegazione sentenza impugnata - Mancanza - Improcedibilità - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La mancata produzione della sentenza impugnata non determina automaticamente l'improcedibilità dell'appello. Il giudice può comunque esaminare e decidere la controversia nel merito quando dagli atti del processo disponga di elementi sufficienti per ricostruire la decisione impugnata e le questioni devolute. Pertanto, l'omissione costituisce una carenza documentale, ma non una sanzione processuale automatica.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Si discuteva se la mancata allegazione, nel fascicolo dell'appellante, della copia della sentenza impugnata comportasse l'improcedibilità dell'appello. L'obbligo di inserire tale copia deriva dall'art. 347, secondo comma, c.p.c., applicabile al processo tributario tramite l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992.

Norme richiamate

  • Art. 347, secondo comma, codice di procedura civile

    L'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata.

    La norma impone all'appellante un onere di deposito della sentenza impugnata, ma la sua violazione non comporta necessariamente l'improcedibilità dell'appello, se il giudice dispone comunque di elementi sufficienti per decidere.

  • Art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    La disposizione consente l'applicazione delle norme del codice di procedura civile al processo tributario, in quanto compatibili e salvo diversa disciplina.

  • Cassazione n. 27536/2013

    La giurisprudenza afferma che la mancata allegazione della sentenza impugnata non preclude la decisione nel merito quando il giudice può ricavare dagli atti gli elementi necessari.

Massime di principio

  • La violazione di un onere documentale previsto per l'appello non comporta automaticamente l'improcedibilità se la funzione dell'atto può essere comunque assolta attraverso gli altri documenti presenti nel fascicolo.
  • Il giudice deve verificare in concreto se dispone di elementi sufficienti per comprendere la decisione impugnata, i motivi di appello e l'oggetto del giudizio.
  • L'omessa produzione della sentenza impugnata resta comunque un comportamento processualmente rischioso: se impedisce la ricostruzione della controversia o limita il contraddittorio, può compromettere l'esame dell'impugnazione.
  • In situazioni analoghe occorre distinguere tra irregolarità documentale sanabile o non decisiva e mancanza che renda impossibile la decisione: solo nel secondo caso possono derivare conseguenze processuali preclusive.

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