Sentenza del 21/01/2016 n. 28 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di rettifica e liquidazione relativo alla cessione di un ramo d'azienda, contestando il recupero fiscale fondato sulla ritenuta inesistenza o indimostrata consistenza di due passività: i finanziamenti infruttiferi dei soci e il fondo rischi relativo al contenzioso con il Consorzio A. La contribuente sosteneva che tali poste fossero effettive, documentate dalla contabilità e dal contenzioso arbitrale e giudiziario. L'Agenzia riteneva invece che i finanziamenti fossero apporti di capitale non adeguatamente documentati e che il fondo rischi non rappresentasse debiti effettivi.
La decisione
La Commissione Tributaria ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando la decisione favorevole alla società. Ha ritenuto non idoneo il richiamo dell'Ufficio a una relazione di stima predisposta per una trasformazione societaria mai realizzata, poiché l'operazione effettivamente contestata era una cessione di ramo d'azienda. I finanziamenti, dopo la cessione, risultavano debiti verso soggetti ormai terzi e dovevano essere mantenuti tra le passività del ramo ceduto. Anche il fondo rischi è stato riconosciuto come posta debitoria, o potenzialmente debitoria, collegata a un contenzioso documentato e non come semplice rettifica di crediti. L'Ufficio non ha fornito elementi e motivazioni sufficienti a giustificare la rettifica. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 51 del D.P.R. 131/1986
La norma è richiamata in relazione al potere dell'Amministrazione finanziaria di rettificare il valore dichiarato nell'atto soggetto a imposta di registro. La rettifica deve tuttavia essere sostenuta da elementi concreti e da una motivazione coerente con l'operazione effettivamente realizzata.
Massime di principio
- In una cessione di ramo d'azienda, le passività effettive e documentate che risultano trasferite devono essere considerate nella determinazione del valore netto del ramo, anche se in precedenza erano contabilmente indicate come finanziamenti dei soci.
- La qualificazione di una posta contabile deve essere valutata in base alla sua sostanza civilistica e alla situazione esistente al momento della cessione: un debito verso ex soci può diventare, dopo il trasferimento, un debito verso terzi.
- L'Amministrazione non può fondare una rettifica su una perizia o relazione predisposta per un'operazione diversa da quella concretamente realizzata, soprattutto se l'operazione originaria non è mai stata eseguita.
- Un fondo rischi relativo a un contenzioso può costituire una passività rilevante quando il contenzioso è reale, documentato e sufficientemente collegato all'attività trasferita, anche se l'obbligazione non è ancora definitivamente quantificata.
- La contestazione dell'Ufficio deve indicare elementi specifici e validi per dimostrare l'inesistenza delle passività; il semplice dubbio sulla loro documentazione o classificazione non è necessariamente sufficiente a giustificare il recupero fiscale.
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