Sentenza del 21/09/2016 n. 18488 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Trieste, che aveva confermato l'annullamento degli avvisi di accertamento relativi alla maggiore ICI per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001. La controversia riguardava l'efficacia temporale della rendita catastale definitiva, notificata alla banca soltanto nel 2003. Il Comune ha denunciato, da un lato, violazioni processuali e vizi di motivazione e, dall'altro, la violazione delle norme sull'efficacia della rendita catastale e sulla determinazione della base imponibile ICI.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo era inammissibile perché cumulava impropriamente censure di violazione di legge e vizi di motivazione, rimettendo alla Corte il compito di individuare e ricostruire le singole doglianze. Inoltre, i quesiti di diritto erano formulati cumulativamente, in violazione dell'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis, ed erano generici. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il quesito era cumulativo e comunque privo di decisività. Il Comune è stato condannato a rimborsare alla contribuente le spese processuali, liquidate in 5.000 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, numeri 3 e 5, c.p.c.
I motivi di ricorso per cassazione devono essere distinti e specificamente riconducibili alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto oppure a un autonomo vizio di motivazione; non è ammesso il loro cumulo confuso nella medesima censura.
Art. 366-bis c.p.c.
Per i ricorsi soggetti alla disciplina ratione temporis, il quesito di diritto doveva essere specifico, riferibile al singolo motivo e idoneo a evidenziare la regola giuridica applicabile. La formulazione cumulativa o generica rende il motivo inammissibile.
D.P.R. n. 546 del 1992, art. 59
La norma è stata richiamata dal Comune nell'ambito delle doglianze processuali, ma la relativa censura non è stata esaminata nel merito perché il motivo è stato dichiarato inammissibile.
Legge n. 342 del 2000, art. 74, commi 1 e 3
La disposizione è stata invocata in relazione all'efficacia della rendita catastale notificata nel 2003. La Corte non ha deciso nel merito la questione sostanziale, poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per vizi di formulazione.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2
La norma, relativa alla determinazione della base imponibile ICI, è stata indicata tra quelle asseritamente violate dal Comune, ma non è stata applicata nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.
Art. 345 c.p.c.
Richiamato dal Comune con riferimento al giudizio d'appello; la relativa censura non è stata scrutinata nel merito perché il motivo di ricorso è stato ritenuto inammissibile.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione ogni motivo deve essere autonomo, specifico e chiaramente riconducibile a una delle ipotesi previste dall'art. 360 c.p.c.; non si possono sovrapporre nella stessa censura violazione di legge, omessa motivazione, insufficienza e contraddittorietà della motivazione.
- I quesiti di diritto, quando richiesti dalla disciplina applicabile al ricorso, devono essere separati per ciascun motivo, specifici e decisivi rispetto alla soluzione della controversia. Quesiti cumulativi, generici o astratti comportano l'inammissibilità.
- La Corte di cassazione non è tenuta a ricostruire autonomamente le doglianze del ricorrente né a selezionare le norme applicabili tra argomentazioni confuse: l'onere di dare forma giuridica precisa alle censure grava sul ricorrente.
- L'inammissibilità del ricorso impedisce normalmente alla Corte di esaminare il merito della questione sostanziale, anche se questa potrebbe avere rilievo, e comporta di regola la condanna del soccombente alle spese processuali.
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