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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1603

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1603 della Commissione del 4 agosto 2023 che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Cile, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R1603

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna con urgenza le liste UE delle zone da cui è autorizzato l’ingresso di determinati prodotti avicoli, alla luce di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità e delle misure di contenimento adottate dai paesi interessati. Dopo aver sospeso o ristretto l’accesso per le aree colpite, la Commissione reintroduce alcune zone di Canada, Cile e Stati Uniti e aggiunge/aggiorna le zone relative al Regno Unito e agli Stati Uniti. Le modifiche riguardano gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e prendono effetto il giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 aggiornando gli elenchi di zone autorizzate per l’ingresso nell’Unione di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna, in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, Cile, Regno Unito e Stati Uniti.

Ambito di applicazione

Si applica all’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da paesi terzi, territori o loro zone elencati negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Incide in particolare sulle zone di Canada, Cile, Regno Unito e Stati Uniti interessate da recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità; per le zone non menzionate o non modificate restano fermi gli elenchi vigenti. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica degli elenchi UE per prodotti avicoli da Canada, Cile, Regno Unito e Stati Uniti

Il regolamento interviene sul sistema UE di controllo veterinario per l’ingresso di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna. La Commissione adotta la misura in risposta alla dinamica recente dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in alcune aree di Canada, Cile, Regno Unito e Stati Uniti, aggiornando gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

Contesto normativo

Il testo si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, che richiede che le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provengano da paesi terzi, territori, zone o compartimenti inclusi negli elenchi UE pertinenti. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce le condizioni sanitarie che tali partite devono soddisfare, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene gli elenchi dei paesi terzi, territori, zone o compartimenti autorizzati all’ingresso nell’Unione.

Presupposti sanitari e valutazione della Commissione

La Commissione richiama i nuovi focolai di HPAI notificati:

  • nel Regno Unito, nella contea di Kent, confermato il 20 luglio 2023;
  • negli Stati Uniti, nello Stato di New York, confermato il 25 luglio 2023.

Per tali focolai, le autorità veterinarie hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km e attuato una politica di abbattimento totale. Sulla base delle informazioni epidemiologiche trasmesse da Regno Unito e Stati Uniti, la Commissione ritiene necessario sospendere l’ingresso nell’Unione dei prodotti provenienti dalle zone colpite, al fine di proteggere lo stato sanitario dell’Unione.

Parallelamente, Canada, Cile e Stati Uniti hanno trasmesso aggiornamenti sulla situazione epidemiologica e sulle misure adottate dopo i focolai già considerati nei precedenti elenchi. La Commissione considera adeguate le garanzie fornite e conclude che, per le zone interessate, la situazione non costituisce più una minaccia per la sanità pubblica o animale nell’Unione, così da consentire il ripristino dell’autorizzazione per taluni prodotti avicoli.

Modifiche agli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404

L’allegato del regolamento modifica gli elenchi delle zone autorizzate in entrambi gli allegati.

Allegato V: pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche

Nella parte 1, sezione B:

  • per il Canada, la riga CA-2.189 è sostituita con aggiornamento delle date 28.4.2023 e 26.7.2023;
  • per il Cile, la riga CL-2.11 è sostituita con aggiornamento delle date 4.6.2023 e 13.7.2023;
  • per il Regno Unito, è aggiunta la nuova zona GB-2.308, relativa all’area circolare di 10 km attorno a Elham, Folkestone & Hythe, Kent;
  • per gli Stati Uniti, sono sostituite o aggiornate le righe relative alle zone US-2.117, US-2.140, US-2.160, US-2.296, US-2.302, US-2.342, US-2.363, US-2.413, US-2.417, US-2.421, US-2.425, US-2.426;
  • è aggiunta la nuova zona US-2.456, relativa al State of New York, Kings County, con zona circolare di 10 km.

Nella parte 2 sono aggiornate le descrizioni geografiche delle nuove zone GB-2.308 e US-2.456.

Allegato XIV: carni fresche di pollame e selvaggina da penna

Nella parte 1, sezione B:

  • per il Canada, la zona CA-2.189 è sostituita con riferimenti a POU, RAT e GBM e con date 28.4.2023 e 26.7.2023;
  • per il Cile, la zona CL-2.11 è sostituita con riferimenti analoghi e date 4.6.2023 e 13.7.2023;
  • per il Regno Unito, è aggiunta la zona GB-2.308 con riferimenti a POU, RAT e GBM;
  • per gli Stati Uniti, sono sostituite o aggiornate le righe delle zone US-2.117, US-2.140, US-2.160, US-2.296, US-2.302, US-2.342, US-2.363, US-2.413, US-2.417, US-2.421, US-2.425, US-2.426;
  • è aggiunta la zona US-2.456.

Le modifiche indicano, per ciascuna zona, le categorie di prodotti interessate e le date rilevanti ai fini della restrizione o del ripristino.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con applicazione immediata coerente con l’urgenza motivata dalla situazione epidemiologica.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli elenchi di origine autorizzata

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 secondo quanto previsto dall’allegato del regolamento. Le modifiche incidono sulle zone ammesse per l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

Zone del Canada e del Cile reammesse o aggiornate

Nell’allegato V e nell’allegato XIV sono sostituite le righe relative alle zone CA-2.189 (Canada) e CL-2.11 (Cile), con aggiornamento delle date di riferimento collegate ai focolai e alla fine delle restrizioni. Per l’allegato XIV tali zone risultano nuovamente elencate anche per POU, RAT e GBM.

Nuova zona del Regno Unito

Per il Regno Unito viene aggiunta la zona GB-2.308, relativa all’area nei pressi di Elham, Folkestone & Hythe, Kent, Inghilterra, definita come area circolare con raggio di 10 km centrata sulle coordinate WGS84 N51.16 / E1.10. La zona è inserita negli allegati V e XIV a seguito del focolaio notificato e delle misure di restrizione adottate.

Aggiornamento delle zone degli Stati Uniti

Per gli Stati Uniti sono sostituite o aggiunte più zone negli allegati V e XIV: US-2.117, US-2.140, US-2.160, US-2.296, US-2.302, US-2.342, US-2.363, US-2.413, US-2.417, US-2.421, US-2.425, US-2.426 e la nuova US-2.456. Le modifiche riflettono l’evoluzione epidemiologica dei focolai di HPAI e le date di conferma/di fine restrizione riportate nelle tabelle.

Motivazione sanitaria e urgenza

Nei considerando la Commissione richiama i focolai di HPAI notificati da Regno Unito e Stati Uniti, le zone soggette a restrizioni di almeno 10 km e la politica di abbattimento totale. Valuta inoltre le informazioni aggiornate fornite da Canada, Cile e Stati Uniti e conclude che, per le zone interessate, non sussista più una minaccia tale da giustificare la sospensione dell’ingresso, rendendo necessaria una modifica urgente degli allegati.

Entrata in vigore

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalecommercio di prodotti di origine animalemisure veterinariesicurezza alimentare

Testo integrale

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