Regolamento (UE) 2023/1603
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1603 della Commissione del 4 agosto 2023 che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Cile, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna con urgenza le liste UE delle zone da cui è autorizzato l’ingresso di determinati prodotti avicoli, alla luce di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità e delle misure di contenimento adottate dai paesi interessati. Dopo aver sospeso o ristretto l’accesso per le aree colpite, la Commissione reintroduce alcune zone di Canada, Cile e Stati Uniti e aggiunge/aggiorna le zone relative al Regno Unito e agli Stati Uniti. Le modifiche riguardano gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e prendono effetto il giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 aggiornando gli elenchi di zone autorizzate per l’ingresso nell’Unione di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna, in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, Cile, Regno Unito e Stati Uniti.
Ambito di applicazione
Si applica all’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da paesi terzi, territori o loro zone elencati negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Incide in particolare sulle zone di Canada, Cile, Regno Unito e Stati Uniti interessate da recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità; per le zone non menzionate o non modificate restano fermi gli elenchi vigenti. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica degli elenchi UE per prodotti avicoli da Canada, Cile, Regno Unito e Stati Uniti
Il regolamento interviene sul sistema UE di controllo veterinario per l’ingresso di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna. La Commissione adotta la misura in risposta alla dinamica recente dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in alcune aree di Canada, Cile, Regno Unito e Stati Uniti, aggiornando gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
Contesto normativo
Il testo si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, che richiede che le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provengano da paesi terzi, territori, zone o compartimenti inclusi negli elenchi UE pertinenti. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce le condizioni sanitarie che tali partite devono soddisfare, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene gli elenchi dei paesi terzi, territori, zone o compartimenti autorizzati all’ingresso nell’Unione.
Presupposti sanitari e valutazione della Commissione
La Commissione richiama i nuovi focolai di HPAI notificati:
- nel Regno Unito, nella contea di Kent, confermato il 20 luglio 2023;
- negli Stati Uniti, nello Stato di New York, confermato il 25 luglio 2023.
Per tali focolai, le autorità veterinarie hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km e attuato una politica di abbattimento totale. Sulla base delle informazioni epidemiologiche trasmesse da Regno Unito e Stati Uniti, la Commissione ritiene necessario sospendere l’ingresso nell’Unione dei prodotti provenienti dalle zone colpite, al fine di proteggere lo stato sanitario dell’Unione.
Parallelamente, Canada, Cile e Stati Uniti hanno trasmesso aggiornamenti sulla situazione epidemiologica e sulle misure adottate dopo i focolai già considerati nei precedenti elenchi. La Commissione considera adeguate le garanzie fornite e conclude che, per le zone interessate, la situazione non costituisce più una minaccia per la sanità pubblica o animale nell’Unione, così da consentire il ripristino dell’autorizzazione per taluni prodotti avicoli.
Modifiche agli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404
L’allegato del regolamento modifica gli elenchi delle zone autorizzate in entrambi gli allegati.
Allegato V: pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche
Nella parte 1, sezione B:
- per il Canada, la riga CA-2.189 è sostituita con aggiornamento delle date 28.4.2023 e 26.7.2023;
- per il Cile, la riga CL-2.11 è sostituita con aggiornamento delle date 4.6.2023 e 13.7.2023;
- per il Regno Unito, è aggiunta la nuova zona GB-2.308, relativa all’area circolare di 10 km attorno a Elham, Folkestone & Hythe, Kent;
- per gli Stati Uniti, sono sostituite o aggiornate le righe relative alle zone US-2.117, US-2.140, US-2.160, US-2.296, US-2.302, US-2.342, US-2.363, US-2.413, US-2.417, US-2.421, US-2.425, US-2.426;
- è aggiunta la nuova zona US-2.456, relativa al State of New York, Kings County, con zona circolare di 10 km.
Nella parte 2 sono aggiornate le descrizioni geografiche delle nuove zone GB-2.308 e US-2.456.
Allegato XIV: carni fresche di pollame e selvaggina da penna
Nella parte 1, sezione B:
- per il Canada, la zona CA-2.189 è sostituita con riferimenti a POU, RAT e GBM e con date 28.4.2023 e 26.7.2023;
- per il Cile, la zona CL-2.11 è sostituita con riferimenti analoghi e date 4.6.2023 e 13.7.2023;
- per il Regno Unito, è aggiunta la zona GB-2.308 con riferimenti a POU, RAT e GBM;
- per gli Stati Uniti, sono sostituite o aggiornate le righe delle zone US-2.117, US-2.140, US-2.160, US-2.296, US-2.302, US-2.342, US-2.363, US-2.413, US-2.417, US-2.421, US-2.425, US-2.426;
- è aggiunta la zona US-2.456.
Le modifiche indicano, per ciascuna zona, le categorie di prodotti interessate e le date rilevanti ai fini della restrizione o del ripristino.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con applicazione immediata coerente con l’urgenza motivata dalla situazione epidemiologica.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli elenchi di origine autorizzata
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 secondo quanto previsto dall’allegato del regolamento. Le modifiche incidono sulle zone ammesse per l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Zone del Canada e del Cile reammesse o aggiornate
Nell’allegato V e nell’allegato XIV sono sostituite le righe relative alle zone CA-2.189 (Canada) e CL-2.11 (Cile), con aggiornamento delle date di riferimento collegate ai focolai e alla fine delle restrizioni. Per l’allegato XIV tali zone risultano nuovamente elencate anche per POU, RAT e GBM.
Nuova zona del Regno Unito
Per il Regno Unito viene aggiunta la zona GB-2.308, relativa all’area nei pressi di Elham, Folkestone & Hythe, Kent, Inghilterra, definita come area circolare con raggio di 10 km centrata sulle coordinate WGS84 N51.16 / E1.10. La zona è inserita negli allegati V e XIV a seguito del focolaio notificato e delle misure di restrizione adottate.
Aggiornamento delle zone degli Stati Uniti
Per gli Stati Uniti sono sostituite o aggiunte più zone negli allegati V e XIV: US-2.117, US-2.140, US-2.160, US-2.296, US-2.302, US-2.342, US-2.363, US-2.413, US-2.417, US-2.421, US-2.425, US-2.426 e la nuova US-2.456. Le modifiche riflettono l’evoluzione epidemiologica dei focolai di HPAI e le date di conferma/di fine restrizione riportate nelle tabelle.
Motivazione sanitaria e urgenza
Nei considerando la Commissione richiama i focolai di HPAI notificati da Regno Unito e Stati Uniti, le zone soggette a restrizioni di almeno 10 km e la politica di abbattimento totale. Valuta inoltre le informazioni aggiornate fornite da Canada, Cile e Stati Uniti e conclude che, per le zone interessate, non sussista più una minaccia tale da giustificare la sospensione dell’ingresso, rendendo necessaria una modifica urgente degli allegati.
Entrata in vigore
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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