Regolamento (UE) 2023/1596
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1596 della Commissione del 3 agosto 2023 relativo all’accettazione di una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per quanto concerne le misure antidumping definitive sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento accoglie la domanda di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori presentata da Shenzhen M&G Ceramics Co., Ltd. nell’ambito delle misure antidumping definitive sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese. Dopo aver verificato il rispetto delle tre condizioni previste dall’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, la Commissione riconosce alla società l’aliquota del dazio del 17,9 %, applicabile alle società cinesi che hanno collaborato e non sono state incluse nel campione. Il regolamento aggiorna conseguentemente l’allegato 1 del regolamento (UE) 2019/2131 inserendo la società nell’elenco dei soggetti beneficiari.
Accettazione della richiesta di un nuovo produttore esportatore cinese nel settore degli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica, con attribuzione dell’aliquota antidumping del 17,9 % e aggiornamento degli elenchi TARIC.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese soggetti al dazio antidumping definitivo istituito e mantenuto dal regolamento (UE) 2019/1198. Riguarda in particolare la società Shenzhen M&G Ceramics Co., Ltd., riconosciuta come nuovo produttore esportatore e quindi inserita nell’allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131 con il codice addizionale TARIC C932. Non modifica le misure per gli altri esportatori o produttori cinesi, né incide sulle importazioni non rientranti nel prodotto in esame.
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1596: trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per gli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della RPC
Il regolamento si colloca nell’ambito delle misure antidumping definitive già esistenti sulle importazioni nell’Unione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione vi dà applicazione all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, che consente di estendere a un nuovo produttore esportatore l’aliquota media ponderata del 17,9 % se ricorrono determinate condizioni cumulative.
Quadro delle misure vigenti
La Commissione richiama, in via preliminare, che il dazio antidumping definitivo è stato istituito inizialmente dal regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio e successivamente prorogato, dopo riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198. Ricorda inoltre che un successivo intervento di antielusione ha modificato il quadro con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131.
Nel regime originario erano state previste tre categorie di aliquote:
- aliquote individuali tra il 13,1 % e il 18,3 % per i produttori esportatori cinesi inclusi nel campione;
- aliquota del 17,9 % per i produttori esportatori collaboranti non campionati;
- aliquota del 36,1 % per le società non collaborative o non rappresentate nell’inchiesta.
Condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori
L’articolo 2 del regolamento (UE) 2019/1198 stabilisce le tre condizioni che un soggetto deve provare per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori:
- non aver esportato nell’Unione il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta iniziale, fissato dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011;
- non essere collegato a esportatori o produttori della RPC soggetti alle misure antidumping;
- aver effettivamente esportato nell’Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell’inchiesta iniziale oppure aver assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare quantitativi significativi.
La possibilità di aggiornare l’allegato del regolamento di attuazione dipende quindi dalla prova documentale di una reale posizione di nuovo operatore rispetto all’inchiesta originaria.
Istruttoria condotta dalla Commissione
Shenzhen M&G Ceramics Co., Ltd. ha presentato una domanda di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per ottenere l’applicazione dell’aliquota del 17,9 %. La Commissione ha aperto l’istruttoria inviando un questionario, richiedendo integrazioni probatorie e verificando i dati raccolti tramite banche dati commerciali e societarie, tra cui Orbis, D&B e Qichacha, oltre a controlli incrociati con fascicoli precedenti.
Parallelamente, l’industria dell’Unione è stata informata della domanda e invitata a presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni.
Verifica della prima condizione: assenza di esportazioni nel periodo dell’inchiesta iniziale
Per la prima condizione, la Commissione ha accertato che il richiedente non esisteva nel periodo 1° gennaio 2011 - 31 dicembre 2011. Le licenze commerciali e di esportazione hanno indicato dicembre 2019 come data di costituzione della società, dato confermato da altre fonti pubbliche. Ne deriva che Shenzhen M&G Ceramics Co., Ltd. non poteva aver esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il periodo rilevante.
Verifica della seconda condizione: assenza di collegamenti con operatori soggetti alle misure
Quanto alla seconda condizione, la Commissione ha esaminato la struttura azionaria della società, risultata composta da due soci con quote rispettivamente del 60 % e del 40 %. Dall’istruttoria non sono emersi collegamenti, nel senso dell’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, con produttori esportatori soggetti alle misure antidumping originarie.
La Commissione ha considerato i precedenti rapporti professionali di uno degli azionisti, ma ha concluso che, anche all’esito di ulteriori verifiche, non sussistevano relazioni rilevanti con operatori colpiti dalle misure.
Verifica della terza condizione: esportazioni successive al periodo dell’inchiesta iniziale
Sulla terza condizione, la Commissione ha accertato che M&G ha effettuato le prime esportazioni nell’Unione, in particolare in Spagna, nell’aprile 2020. A supporto sono stati esibiti documenti commerciali e doganali, tra cui ordine di acquisto, fattura, bolla di accompagnamento merci, dichiarazione doganale, polizza di carico e documenti bancari. I prodotti sono stati inoltre riscontrati sul sito web dell’importatore dell’Unione.
Esito della valutazione e conseguenze operative
Poiché tutte le condizioni risultano soddisfatte, la Commissione concede a Shenzhen M&G Ceramics Co., Ltd. il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori. La società viene pertanto assoggettata all’aliquota antidumping del 17,9 %, corrispondente a quella delle società collaboranti non incluse nel campione dell’inchiesta iniziale.
Modifica degli atti precedenti e identificazione TARIC
L’articolo 1 dispone l’inserimento della società nell’allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131, che contiene l’elenco delle società collaboranti non campionate. Alla società è attribuito il codice addizionale TARIC C932, utile per l’applicazione operativa in dogana dell’aliquota corretta.
Entrata in vigore e natura dell’atto
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Contesto delle misure antidumping vigenti
Il regolamento si inserisce nel quadro delle misure antidumping definitive già istituite nel 2013 e prorogate nel 2019 sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della RPC. Ricorda che, nell’inchiesta iniziale, i produttori esportatori inclusi nel campione erano soggetti ad aliquote individuali tra il 13,1 % e il 18,3 %, i produttori collaboranti non campionati al 17,9 % e le società non collaborative al 36,1 %.
Condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori
L’articolo 2 del regolamento (UE) 2019/1198 consente di assegnare a un nuovo produttore esportatore l’aliquota del 17,9 % se esso dimostra cumulativamente: a) di non aver esportato il prodotto in esame nell’Unione nel periodo dell’inchiesta iniziale (1° gennaio 2011 - 31 dicembre 2011); b) di non essere collegato ad esportatori o produttori soggetti alle misure; c) di aver effettivamente esportato nell’Unione il prodotto dopo tale periodo oppure di aver assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportazione di quantitativi significativi.
Verifiche svolte sulla domanda di Shenzhen M&G Ceramics Co., Ltd.
La Commissione ha inviato un questionario, richiesto ulteriori informazioni e verificato i dati tramite documentazione societaria, banche dati online (Orbis, D&B, Qichacha) e controlli incrociati con casi precedenti. L’industria dell’Unione è stata informata e non ha presentato osservazioni.
Accertamento della prima condizione
La Commissione ha rilevato che Shenzhen M&G Ceramics Co., Ltd. non esisteva nel periodo dell’inchiesta iniziale; la costituzione è stata confermata come avvenuta nel dicembre 2019. Ne consegue che la società non poteva aver esportato il prodotto in esame nell’Unione nel periodo rilevante.
Accertamento della seconda condizione
Sulla base delle risposte al questionario e delle verifiche supplementari, la Commissione ha esaminato l’assetto proprietario della società (due azionisti al 60 % e al 40 %) e non ha riscontrato legami, ai sensi dell’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, con produttori esportatori soggetti alle misure antidumping originarie.
Accertamento della terza condizione
La Commissione ha verificato che la società ha effettuato le prime esportazioni nell’Unione nel mese di aprile 2020, quindi dopo il periodo dell’inchiesta iniziale. Sono stati prodotti elementi documentali a supporto, tra cui ordine di acquisto, fattura, bolla di accompagnamento, dichiarazione doganale, polizza di carico e documenti bancari di pagamento.
Esito della valutazione e aliquota applicabile
Poiché tutte e tre le condizioni risultano soddisfatte, la Commissione accoglie la richiesta e attribuisce a Shenzhen M&G Ceramics Co., Ltd. l’aliquota antidumping del 17,9 %, corrispondente a quella applicata alle società cinesi collaboranti non incluse nel campione.
Modifica degli allegati e codice TARIC
L’articolo 1 dispone l’inserimento di Shenzhen M&G Ceramics Co., Ltd. nell’allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131, con codice addizionale TARIC C932.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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