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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1594

Regolamento (UE) 2023/1594 del Consiglio del 3 agosto 2023 che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina

Normativa europea32023R1594

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro sanzionatorio UE verso la Bielorussia, introducendo nuovi divieti di esportazione e prestazione di servizi su armi da fuoco, beni a duplice uso, beni e tecnologie sensibili e prodotti per l’aeronautica e lo spazio. La disciplina rafforza anche il controllo sulle autorizzazioni, limita le deroghe e coordina l’intervento con il regolamento (UE) 2021/821 sui beni a duplice uso. Sono previste eccezioni mirate per finalità umanitarie, mediche, farmaceutiche, civili e diplomatiche, oltre a regole transitorie per alcuni contratti preesistenti.

Modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 rafforzando e ampliando le misure restrittive nei confronti della Bielorussia, con nuovi divieti su armi da fuoco, beni a duplice uso, beni sensibili, tecnologie per l’aeronautica e lo spazio e relativi servizi e finanziamenti.

Ambito di applicazione

Si applica a tutte le persone fisiche e giuridiche, entità e organismi in Bielorussia, nonché alle operazioni destinate alla Bielorussia o a un uso in Bielorussia, anche se riguardano beni non originari dell’Unione. Incide su operatori dell’UE e di paesi terzi quando effettuano vendite, forniture, trasferimenti, esportazioni, prestazioni di assistenza tecnica, intermediazione, finanziamenti, assicurazioni e riassicurazioni connessi ai beni elencati negli allegati del regolamento. Prevede deroghe e autorizzazioni per usi non militari e utenti finali non militari in casi specifici, oltre a disposizioni transitorie per taluni contratti conclusi prima del 3 marzo 2022 o del 5 agosto 2023 e per l’esecuzione di alcuni contratti fino al 4 settembre 2023 o al 6 febbraio 2024. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica del regime restrittivo UE nei confronti della Bielorussia

Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 765/2006, attuativo delle misure restrittive previste dalla decisione 2012/642/PESC, per rafforzare il quadro sanzionatorio in considerazione della situazione in Bielorussia e del suo coinvolgimento nell’aggressione russa contro l’Ucraina. Il legislatore dell’Unione collega espressamente l’intervento alla decisione (PESC) 2023/1601, che amplia il novero dei prodotti vietati e introduce nuove restrizioni su beni dell’aeronautica e dello spazio, nonché misure contro il rischio di elusione.

Armi da fuoco, munizioni e altre armi

L’articolo 1 ter bis vieta la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione, diretti o indiretti, verso qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia, o per un uso in Bielorussia, di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 258/2012, nonché delle armi da fuoco e altre armi elencate nell’allegato XVI del regolamento. Il divieto comprende anche i beni non originari dell’Unione e si estende ai servizi accessori: assistenza tecnica, servizi di intermediazione, altri servizi connessi, finanziamenti e assistenza finanziaria.

Beni a duplice uso

Il nuovo testo dell’articolo 1 sexies conferma il divieto generale di esportazione verso la Bielorussia di beni e tecnologie a duplice uso, compresi quelli non originari dell’Unione, e dei relativi servizi di assistenza tecnica, intermediazione e finanziamento. Il divieto opera per operazioni destinate a soggetti in Bielorussia o a un uso in Bielorussia, salvo le eccezioni tassative previste per usi non militari e utenti finali non militari.

Le eccezioni automatiche riguardano finalità umanitarie, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di eventi gravi per salute, sicurezza o ambiente, risposta a catastrofi naturali, usi medici o farmaceutici, esportazione temporanea di prodotti per i media, aggiornamenti software, dispositivi di comunicazione al consumo e uso personale di viaggiatori e loro familiari diretti, limitatamente a effetti personali, beni domestici, mezzi di trasporto e utensili professionali. Fuori dal caso dell’uso personale, l’esportatore deve dichiarare l’eccezione in dogana e notificare il primo utilizzo all’autorità competente entro 30 giorni.

Sono inoltre previste deroghe autorizzabili, sempre per usi e utenti finali non militari, per cooperazione civile UE/Bielorussia, programmi spaziali, sicurezza e cooperazione nucleare civile, sicurezza marittima, reti civili di comunicazione elettronica non pubbliche non controllate pubblicamente oltre il 50%, uso esclusivo di entità UE o di paesi partner, rappresentanze diplomatiche e garanzia di cibersicurezza e sicurezza dell’informazione di soggetti in Bielorussia diversi dal governo e dalle imprese da esso controllate. Permane anche una deroga legata a contratti conclusi prima del 3 marzo 2022, purché la richiesta di autorizzazione sia presentata prima del 1o maggio 2022.

Le autorizzazioni devono essere rilasciate secondo le norme e procedure del regolamento (UE) 2021/821, applicato mutatis mutandis, e sono valide in tutta l’Unione. Le autorità competenti devono negarle se ritengono che il destinatario sia un utilizzatore militare o un soggetto inserito nell’allegato V, oppure se il bene sia destinato a uso militare; un ulteriore motivo di diniego riguarda la destinazione ai settori aeronautico o spaziale, salvo la specifica deroga prevista. Le autorità possono anche revocare, sospendere, modificare o annullare autorizzazioni già rilasciate quando ciò sia necessario per l’effettiva attuazione del regolamento.

Beni e tecnologie sensibili dell’allegato V bis

L’articolo 1 septies estende il regime restrittivo a un elenco aggiornato di beni e tecnologie dell’allegato V bis che possono contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Bielorussia. Oltre al divieto di esportazione, il regolamento vieta i servizi di assistenza tecnica, intermediazione e i supporti finanziari relativi a tali beni.

Le eccezioni automatiche ricalcano quelle previste per i beni a duplice uso e comprendono usi umanitari, sanitari, medici e farmaceutici, esportazioni temporanee per i media, aggiornamenti software, dispositivi di comunicazione al consumo e uso personale. Anche qui l’esportatore, salvo uso personale, deve indicare in dogana la base dell’eccezione e notificare entro 30 giorni il primo utilizzo. Le deroghe autorizzabili coprono la cooperazione civile, i programmi spaziali, la cooperazione e la sicurezza nucleare civile, la sicurezza marittima, reti civili non pubbliche, uso esclusivo di entità UE o di paesi partner, rappresentanze diplomatiche e cibersicurezza/sicurezza dell’informazione.

Il regolamento introduce inoltre una deroga transitoria fino al 6 febbraio 2024 per la liquidazione di contratti e operazioni in corso al 5 agosto 2023 necessari per fornire servizi di telecomunicazione civili alla popolazione bielorussa. Una ulteriore autorizzazione è prevista per determinati codici NC dell’allegato V bis, fino al 6 febbraio 2024, quando i beni siano destinati alla trasformazione in Bielorussia da parte di una joint venture con partecipazione maggioritaria di una società stabilita nell’Unione al 5 agosto 2023, al fine di una successiva importazione nell’Unione e produzione nell’Unione di beni per il settore sanitario/farmaceutico o per ricerca e sviluppo. Anche in questo caso si applicano il controllo secondo il regolamento (UE) 2021/821, il diniego in presenza di rischio di uso militare e il divieto per operazioni destinate al settore aeronautico o spaziale, salvo deroga espressa.

Settore aeronautico e spaziale

Il nuovo articolo 1 vicies bis introduce un regime specifico per beni e tecnologie adatti all’uso nei settori aeronautico o spaziale elencati nell’allegato XVII. Sono vietate vendita, fornitura, trasferimento ed esportazione, nonché assicurazioni e riassicurazioni, attività tecniche sull’aeromobile o sui componenti, assistenza tecnica, intermediazione e finanziamenti o assistenza finanziaria connessi.

Il regolamento prevede una finestra transitoria: i divieti non si applicano all’esecuzione, fino al 4 settembre 2023, di contratti conclusi prima del 5 agosto 2023 o dei relativi contratti accessori. È inoltre possibile autorizzare, a condizioni fissate dall’autorità competente, l’esecuzione di contratti di leasing finanziario di aeromobili conclusi prima del 5 agosto 2023, purché ciò sia strettamente necessario per il pagamento dei canoni a una persona giuridica dell’Unione non soggetta a misure restrittive e non siano messe risorse economiche a disposizione della controparte bielorussa, salvo il trasferimento di proprietà dell’aeromobile dopo il rimborso integrale del leasing.

Una deroga aggiuntiva riguarda taluni beni individuati dai codici NC 8517 71 00, 8517 79 00 e 9026 00 00, quando l’operazione sia necessaria per usi medici o farmaceutici o per finalità umanitarie, incluse assistenza medica e alimentare, trasferimento di operatori umanitari, assistenza connessa ed evacuazioni. Per tali autorizzazioni, le autorità competenti devono evitare il rilascio se hanno fondati motivi per ritenere che i beni possano essere destinati a uso finale militare. È anche escluso dal divieto lo scambio di informazioni per la definizione di norme tecniche in sede ICAO. Le autorizzazioni rilasciate devono essere comunicate dagli Stati membri agli altri Stati membri e alla Commissione entro due settimane.

Allegati aggiornati

Il regolamento modifica l’allegato V bis e aggiunge gli allegati XVI e XVII. L’allegato V bis è ampliato con nuove categorie di beni sensibili, in particolare dispositivi semiconduttori, circuiti integrati elettronici, apparecchiature di fabbricazione e collaudo, apparati fotografici e ottiche, altri componenti elettrici e magnetici, nonché dispositivi, moduli e assiemi elettronici. L’allegato XVI elenca le armi da fuoco e altre armi oggetto del nuovo divieto specifico. L’allegato XVII elenca i beni e le tecnologie soggetti al regime aeronautico-spaziale, tra cui veicoli e parti, motori, oli e pneumatici per uso aeronautico, antenne, strumenti di navigazione e di misura e componenti tecnici correlati.

Entrata in vigore

Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Divieto su armi da fuoco e munizioni

Introduce l’articolo 1 ter bis: è vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, verso persone, entità od organismi in Bielorussia o per uso in Bielorussia, armi da fuoco, parti, componenti essenziali e munizioni elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 258/2012, nonché le armi da fuoco e altre armi dell’allegato XVI del regolamento, anche se non originari dell’Unione. Sono vietati anche assistenza tecnica, servizi di intermediazione, altri servizi connessi e finanziamenti o assistenza finanziaria relativi a tali beni.

Divieto generale sui beni a duplice uso

Sostituisce l’articolo 1 sexies: vieta la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di beni e tecnologie a duplice uso, anche non originari dell’Unione, verso soggetti in Bielorussia o per uso in Bielorussia, nonché i servizi connessi e il supporto finanziario. Sono previste eccezioni per usi non militari e utenti finali non militari in casi umanitari, sanitari, medici e farmaceutici, per media, aggiornamenti software, dispositivi di comunicazione al consumo e uso personale; in tali casi l’esportatore deve dichiarare l’eccezione in dogana e notificare il primo uso all’autorità competente entro 30 giorni, salvo l’ipotesi dell’uso personale.

Deroghe autorizzabili per i beni a duplice uso

Le autorità competenti possono autorizzare operazioni su beni e tecnologie a duplice uso, sempre per uso non militare e utenti finali non militari, se destinate a cooperazione civile UE/Bielorussia, programmi spaziali, nucleare civile, sicurezza marittima, reti di comunicazione elettronica civile non pubbliche non controllate pubblicamente oltre il 50%, uso esclusivo di entità registrate nell’UE o in paesi partner, rappresentanze diplomatiche e cibersicurezza/sicurezza dell’informazione di persone ed enti in Bielorussia (escluso il governo e le imprese da esso controllate). È prevista inoltre una deroga per contratti conclusi prima del 3 marzo 2022, con domanda di autorizzazione presentata prima del 1o maggio 2022.

Condizioni, controlli e revoca delle autorizzazioni sui beni a duplice uso

Le autorizzazioni sono rilasciate secondo il regolamento (UE) 2021/821, applicato mutatis mutandis, e valgono in tutto il territorio dell’Unione. Devono essere negate se esistono fondati motivi per ritenere che il destinatario sia un utilizzatore finale militare o un soggetto elencato all’allegato V, o che il bene sia destinato a uso finale militare, salvo specifiche autorizzazioni; il diniego opera anche se l’operazione riguarda settori aeronautico o spaziale, salvo la deroga per cooperazione spaziale. Le autorità possono annullare, sospendere, modificare o revocare autorizzazioni già concesse se necessario per l’effettiva attuazione del regolamento.

Divieto su beni e tecnologie sensibili dell’allegato V bis

L’articolo 1 septies vieta vendite, forniture, trasferimenti o esportazioni di beni e tecnologie elencati nell’allegato V bis, anche non originari dell’Unione, che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Bielorussia. Sono vietati anche assistenza tecnica, intermediazione, altri servizi, finanziamenti e assistenza finanziaria connessi.

Eccezioni e deroghe per i beni dell’allegato V bis

Sono previste eccezioni per usi non militari e utenti finali non militari: finalità umanitarie, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di eventi gravi per salute, sicurezza o ambiente, catastrofi naturali, usi medici o farmaceutici, esportazione temporanea di prodotti per i media, aggiornamenti software, dispositivi di comunicazione al consumo e uso personale. Salvo l’ipotesi dell’uso personale, è richiesta la dichiarazione doganale e la notifica entro 30 giorni del primo uso dell’eccezione. Sono previste deroghe autorizzabili per cooperazione civile, programmi spaziali, nucleare civile, sicurezza marittima, reti civili non pubbliche, uso esclusivo di entità UE o di paesi partner, rappresentanze diplomatiche e cibersicurezza/sicurezza dell’informazione; una ulteriore deroga riguarda la liquidazione, entro il 6 febbraio 2024, di contratti e operazioni in corso al 5 agosto 2023 necessari per servizi di telecomunicazione civili alla popolazione bielorussa. Esiste anche una deroga per taluni beni NC 8536 69, 8536 90, 8541 30 e 8541 60 fino al 6 febbraio 2024, per la trasformazione in Bielorussia da parte di una joint venture con maggioranza UE al 5 agosto 2023, ai fini della successiva importazione nell’Unione e produzione nell’Unione di beni sanitari/farmaceutici o di ricerca e sviluppo.

Regime di controllo e motivi di diniego per i beni dell’allegato V bis

Le autorizzazioni seguono le norme del regolamento (UE) 2021/821 e sono valide in tutta l’Unione. Non possono essere rilasciate se vi sono fondati motivi per ritenere che il destinatario sia un utilizzatore militare o un soggetto dell’allegato V, o che il bene sia destinato a uso militare, salvo autorizzazione specifica; analogamente opera un divieto per operazioni destinate ai settori aeronautico o spaziale, salvo deroga espressa.

Divieti per il settore aeronautico e spaziale

Introduce l’articolo 1 vicies bis: vieta la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di beni e tecnologie dell’allegato XVII, adatti all’uso nei settori aeronautico o spaziale, nonché assicurazioni e riassicurazioni su tali beni, attività di revisione, riparazione, ispezione, sostituzione, modifica o rettifica di anomalie di aeromobili o componenti, assistenza tecnica, intermediazione, finanziamenti e assistenza finanziaria correlati.

Deroghe e disposizioni transitorie per l’aeronautica e lo spazio

I divieti non si applicano all’esecuzione fino al 4 settembre 2023 di contratti conclusi prima del 5 agosto 2023 o dei contratti accessori necessari. È consentita, a condizioni determinate dall’autorità competente, l’esecuzione di contratti di leasing finanziario di aeromobili conclusi prima del 5 agosto 2023 se strettamente necessaria al pagamento dei canoni a soggetti UE non soggetti a misure restrittive e se non vengono messe a disposizione risorse economiche alla controparte bielorussa, salvo il trasferimento di proprietà dopo il rimborso integrale. Ulteriore deroga riguarda taluni beni NC 8517 71 00, 8517 79 00 e 9026 00 00, per usi medici o farmaceutici o per finalità umanitarie, incluse forniture mediche e alimentari, trasporto di operatori umanitari ed evacuazioni; in tali casi le autorizzazioni non devono essere rilasciate se vi sono fondati motivi per ritenere possibile un uso finale militare. È inoltre consentito lo scambio di informazioni per la definizione di norme tecniche in sede ICAO in relazione ai beni e tecnologie dell’allegato XVII. Le autorizzazioni concesse devono essere comunicate dagli Stati membri agli altri Stati membri e alla Commissione entro due settimane.

Aggiornamento degli allegati

Modifica l’allegato V bis del regolamento (CE) n. 765/2006 e inserisce gli allegati XVI e XVII. L’allegato V bis viene integrato con nuove categorie di prodotti sensibili, in particolare dispositivi semiconduttori, circuiti integrati elettronici e apparecchiature di fabbricazione e collaudo, apparecchi fotografici e componenti ottiche, altri componenti elettrici/magnetici e dispositivi, moduli e assiemi elettronici. L’allegato XVI elenca armi da fuoco e altre armi, mentre l’allegato XVII elenca beni e tecnologie adatti all’uso aeronautico o spaziale, inclusi veicoli e parti, motori aeronautici, antenne, strumenti di navigazione e di misura, pneumatici, oli e componenti correlati.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunecommercio internazionalecontrolli all’esportazionetrasporti aerei e spazio

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