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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1593

Regolamento (UE) 2023/1593 del Consiglio del 3 agosto 2023 recante modifica del regolamento (UE) n. 377/2012 relativamente alle misure restrittive in considerazione della situazione in Guinea-Bissau

Normativa europea32023R1593

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il quadro sanzionatorio dell’UE relativo alla Guinea-Bissau, inserendo nel regolamento (UE) n. 377/2012 una specifica deroga umanitaria al congelamento di fondi e risorse economiche. La nuova eccezione consente, a determinate condizioni soggettive, la messa a disposizione di risorse necessarie per aiuti umanitari tempestivi e per attività connesse ai bisogni umani fondamentali. Il provvedimento dà attuazione, nel contesto delle misure unionali, alla logica della risoluzione 2664 (2022) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Modifica del regolamento (UE) n. 377/2012 introducendo una deroga umanitaria al congelamento di fondi e risorse economiche in relazione alla Guinea-Bissau.

Ambito di applicazione

Si applica alle misure restrittive dell’Unione relative alla situazione in Guinea-Bissau, in particolare al congelamento di fondi e risorse economiche previsto dal regolamento (UE) n. 377/2012. La modifica opera per la messa a disposizione di fondi o risorse economiche necessari a garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o a sostenere altre attività volte a soddisfare bisogni umani fondamentali. La deroga riguarda i casi in cui l’aiuto o l’attività siano prestati da soggetti espressamente elencati: Nazioni Unite e relative entità/agenzie, organizzazioni internazionali, organizzazioni umanitarie con status di osservatore presso l’Assemblea generale ONU e loro membri, ONG finanziate bilateralmente o multilateralmente che partecipano a piani umanitari ONU o a cluster OCHA, nonché personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi di tali soggetti, nei limiti del loro operato in tale veste.

Modifica del regime restrittivo UE per la Guinea-Bissau: deroga umanitaria al congelamento di fondi e risorse economiche

Il regolamento (UE) 2023/1593 del Consiglio interviene sul regolamento (UE) n. 377/2012, relativo alle misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Guinea-Bissau. L’obiettivo è integrare nel regime sanzionatorio un’eccezione di matrice umanitaria, coerente con il riesame effettuato dal Consiglio e con la risoluzione 2664 (2022) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Contesto e finalità

Il regolamento richiama il fatto che il Consiglio, in sede di riesame delle misure restrittive, ha ritenuto opportuno inserire una disposizione che consenta la deroga al congelamento di fondi e risorse economiche quando ciò sia necessario per la fornitura rapida di aiuti umanitari o per attività destinate al soddisfacimento di bisogni umani fondamentali. La modifica è adottata sulla base dell’articolo 215 TFUE e in collegamento con la decisione (PESC) 2023/1598.

Ambito della modifica normativa

La modifica è circoscritta all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 377/2012, al quale viene aggiunto un nuovo paragrafo 4. La disposizione chiarisce che il congelamento previsto dai paragrafi 1 e 2 non opera quando la messa a disposizione di fondi o risorse economiche sia finalizzata a esigenze umanitarie essenziali.

Soggetti e attività coperti dalla deroga

La deroga riguarda gli aiuti e le attività svolte da una platea qualificata di operatori umanitari e istituzionali, tra cui:

  • le Nazioni Unite e le loro articolazioni operative;
  • organizzazioni internazionali;
  • organizzazioni umanitarie con status di osservatore presso l’Assemblea generale ONU e i loro membri;
  • ONG finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano a piani umanitari ONU, a piani per i rifugiati, ad altri appelli ONU o ai cluster coordinati da OCHA;
  • personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate e partner esecutivi di tali soggetti, purché agiscano in tale qualità.

Effetti pratici per gli operatori

Dal punto di vista applicativo, il regolamento consente di escludere dal divieto di congelamento le risorse necessarie a sostenere interventi umanitari tempestivi e attività connesse ai bisogni fondamentali delle persone. Per gli operatori economici e finanziari coinvolti in operazioni con controparti soggette a restrizioni, la modifica introduce quindi un margine di liceità limitato e finalizzato, da valutare in concreto alla luce della qualifica del soggetto beneficiario e della destinazione umanitaria delle risorse.

Entrata in vigore

Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Introduzione della deroga umanitaria

All’articolo 2 del regolamento (UE) n. 377/2012 viene aggiunto un nuovo paragrafo 4, secondo cui i paragrafi 1 e 2 non si applicano alla messa a disposizione di fondi o risorse economiche necessari a garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o a sostenere altre attività destinate a soddisfare bisogni umani fondamentali.

Soggetti beneficiari della deroga

La deroga si applica quando l’aiuto o l’attività siano prestati dalle Nazioni Unite, anche tramite programmi, fondi, entità, organismi, agenzie specializzate e organizzazioni collegate; da organizzazioni internazionali; da organizzazioni umanitarie con status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai loro membri; da ONG finanziate bilateralmente o multilateralmente che partecipano a piani di risposta umanitaria ONU, piani per i rifugiati, altri appelli ONU o cluster umanitari coordinati da OCHA; nonché da personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi di tali soggetti, purché agiscano in tale qualità.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzionipolitica estera e di sicurezza comuneaiuti umanitarimisure restrittive finanziarie

Testo integrale

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