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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1591

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1591 del Consiglio del 3 agosto 2023 che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina

Normativa europea32023R1591

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione aggiorna l’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive nell’ambito del regime sanzionatorio UE sulla Bielorussia. In considerazione della gravità della situazione interna bielorussa e del sostegno al coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina, vengono aggiunte 38 persone fisiche e 3 entità all’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006. L’atto ha effetto immediato dalla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.

Inserimento di 38 persone fisiche e 3 entità nell’elenco delle misure restrittive UE relative alla Bielorussia, mediante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica in tutti gli Stati membri dell’Unione ed è direttamente applicabile dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, il 3 agosto 2023. Incide sulle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi già soggetti alle misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 765/2006, aggiungendo nuovi soggetti all’allegato I. Il contenuto è circoscritto al contesto bielorusso e al coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina.

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1591 del Consiglio: aggiornamento dell’elenco sanzionatorio sulla Bielorussia

Il regolamento attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 e aggiorna l’elenco dei soggetti destinatari di misure restrittive in ragione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento del Paese nell’aggressione russa contro l’Ucraina. Il Consiglio evidenzia nei considerando la gravità del contesto bielorusso e ritiene necessario aggiungere nuovi nominativi e nuove entità all’allegato I.

Ambito e finalità dell’intervento

L’atto non istituisce un nuovo regime sanzionatorio, ma modifica un allegato già esistente del regolamento (CE) n. 765/2006. L’intervento riguarda l’inserimento nell’elenco di 38 persone fisiche e 3 entità, tutte collegate a violazioni dei diritti umani, repressione politica, sostegno alla propaganda di Stato o supporto economico al regime di Lukashenko.

Nuove persone fisiche inserite nella tabella A

Le persone fisiche aggiunte appartengono principalmente a cinque categorie operative:

  • responsabili di strutture detentive e penitenziarie, accusati di tortura, trattamenti disumani e degradanti, lavoro forzato, isolamento e, in alcuni casi, coinvolgimento nella morte di prigionieri politici;
  • giudici e magistrati che hanno emesso sentenze di matrice politica nei confronti di oppositori, giornalisti, attivisti, manifestanti pacifici e membri della società civile;
  • procuratori e investigatori coinvolti in procedimenti penali di matrice politica, in particolare nei confronti di Viasna e di giornalisti indipendenti;
  • funzionari di polizia e dell’apparato repressivo responsabili della repressione delle proteste pacifiche successive alle elezioni presidenziali del 2020;
  • propagandisti e figure mediatiche che diffondono narrazioni a sostegno del regime di Lukashenko e della guerra di aggressione russa contro l’Ucraina.

Per ciascun soggetto l’allegato riporta il nome nelle diverse traslitterazioni, la posizione, gli elementi identificativi disponibili e la motivazione dell’inserimento. Le date di inserimento risultano tutte fissate al 3 agosto 2023.

Nuove entità inserite nella tabella B

Le tre entità aggiunte sono società e consorzi di rilevanza economica per il regime bielorusso:

  • la OJSC "Minsk Electrotechnical Plant named after V.I. Kozlov", indicata come impresa statale e fonte di entrate per il regime;
  • la OJSC "Byelorussian Steel Works — management company of ‘Byelorussian Metallurgical Company’ holding", descritta come grande impresa metallurgica statale e fonte significativa di ricavi e sostegno politico;
  • Belneftekhim, consorzio statale del petrolio e della chimica, qualificato come risorsa strategica per l’economia e la politica estera bielorussa.

Le motivazioni dell’inserimento sottolineano che tali entità traggono vantaggio dal regime di Lukashenko e, in alcuni casi, partecipano o contribuiscono alla repressione della società civile, anche attraverso minacce e licenziamenti di dipendenti che hanno partecipato a proteste o scioperi.

Entrata in vigore ed effetti giuridici

Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, quindi il 3 agosto 2023. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti immediati sull’aggiornamento delle liste sanzionatorie, rilevanti per gli operatori economici e gli intermediari finanziari chiamati a verificare il rispetto delle misure restrittive UE.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006

L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 sia modificato conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nell’inserimento di 38 nuove persone fisiche nella tabella A e di 3 nuove persone giuridiche/entità nella tabella B dell’elenco soggetti sottoposti a misure restrittive.

Motivazione dell’inserimento in elenco

I considerando indicano che, data la gravità della situazione in Bielorussia e il suo coinvolgimento nella guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, i nuovi soggetti sono inseriti nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti a misure restrittive. Le motivazioni ricorrenti riguardano gravi violazioni dei diritti umani, repressione della società civile e dell’opposizione democratica, compromissione dello Stato di diritto e sostegno al regime di Lukashenko.

Nuove persone fisiche inserite in elenco

Nella tabella A sono aggiunti, tra gli altri, funzionari penitenziari, giudici, procuratori, investigatori e propagandisti del regime bielorusso. Le schede individuali indicano dati identificativi, posizioni ricoperte, date di nascita, cittadinanza e motivi dell’inserimento. La data di inserimento in elenco per tutte le persone aggiunte è il 3 agosto 2023.

Nuove entità inserite in elenco

Nella tabella B sono aggiunte tre entità: Open Joint Stock Company "Minsk Electrotechnical Plant named after V.I. Kozlov", Open joint stock company "Byelorussian Steel Works — management company of ‘Byelorussian Metallurgical Company’ holding" e Belneftekhim — Belarusian State Concern for Oil and Chemistry. Le motivazioni fanno riferimento al sostegno economico e politico al regime di Lukashenko e alla repressione della società civile, oltre che al ruolo di tali entità come fonti di entrate strategiche per lo Stato bielorusso.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunediritti umanisanzioni internazionali

Testo integrale

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