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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1595

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1595 della Commissione del 3 agosto 2023 relativo all’accettazione di una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per quanto concerne le misure antidumping definitive sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198

Normativa europea32023R1595

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento accoglie la domanda di Chaozhou Jingmei Craft Products Co., Ltd. per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori nel quadro delle misure antidumping sui prodotti di ceramica da tavola e da cucina originari della Cina. Dopo aver verificato l’assenza di esportazioni nel periodo dell’inchiesta iniziale, l’assenza di collegamenti con produttori esportatori soggetti alle misure e l’avvenuta esportazione nell’Unione dopo tale periodo, la Commissione conclude che l’impresa soddisfa tutte le condizioni previste. La società è quindi inserita nell’elenco dei produttori esportatori collaboranti non inclusi nel campione e le si applica il dazio del 17,9%.

Accettazione di una richiesta di nuovo produttore esportatore per un’impresa cinese e sua inclusione nell’elenco delle società soggette al dazio antidumping del 17,9% sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della RPC, con modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese, nell’ambito delle misure antidumping definitive già in vigore. Riguarda in particolare Chaozhou Jingmei Craft Products Co., Ltd., che viene qualificata come nuovo produttore esportatore e inserita nell’allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131 con il codice addizionale TARIC C933. Non introduce un nuovo regime generale, ma modifica l’applicazione individuale del dazio per un operatore specifico; resta ferma la disciplina per gli altri esportatori e produttori cinesi già soggetti alle misure.

Accettazione della richiesta di nuovo produttore esportatore nel settore della ceramica da tavola e da cucina

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1595 interviene nel quadro delle misure antidumping definitive applicabili alle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione, richiamando il regolamento di base (UE) 2016/1036 e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, valuta la domanda presentata da Chaozhou Jingmei Craft Products Co., Ltd. per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori.

Contesto normativo e misure vigenti

Le misure antidumping sul prodotto in esame erano già state istituite con il regolamento n. 412/2013 del Consiglio, poi prorogate per cinque anni con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 a seguito del riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036. Successivamente, il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131 aveva modificato il regime in seguito a un’inchiesta antielusione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base.

Nell’inchiesta iniziale era stato utilizzato il campionamento ex articolo 17 del regolamento di base. Per i produttori esportatori inclusi nel campione erano state fissate aliquote individuali tra il 13,1% e il 18,3%; per gli esportatori collaboranti non inclusi nel campione era stata stabilita l’aliquota del 17,9%; per gli operatori non collaboranti l’aliquota nazionale era pari al 36,1%.

Presupposti per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori

L’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 consente di inserire un nuovo produttore esportatore nell’elenco degli operatori collaboranti non inclusi nel campione, attribuendogli il dazio del 17,9%, purché siano dimostrate tre condizioni cumulative:

  • assenza di esportazioni nell’Unione nel periodo dell’inchiesta iniziale, compreso tra il 1 gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011;
  • assenza di collegamenti con esportatori o produttori cinesi soggetti alle misure;
  • effettiva esportazione nell’Unione dopo il periodo dell’inchiesta iniziale, oppure assunzione di un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo.

Verifica effettuata dalla Commissione

Per accertare il rispetto di tali condizioni, la Commissione ha trasmesso un questionario al richiedente e ha poi chiesto informazioni supplementari. Ha inoltre svolto verifiche su banche dati e fonti pubbliche, tra cui Orbis, D&B, Qichacha, Aiqicha, Baidu, il sito Alibaba e altre fonti disponibili, coinvolgendo anche l’industria dell’Unione, che ha presentato osservazioni.

Quanto alla prima condizione, la Commissione ha accertato che Jingmei non aveva esportato il prodotto in esame nel periodo 1 gennaio 2011 - 31 dicembre 2011. È stata rilevata solo una vendita indiretta nell’Unione nel 2012, successiva al periodo rilevante, confermata da documenti di trasporto e da ulteriore documentazione commerciale. La Commissione ha inoltre esaminato i registri contabili del richiedente relativi al periodo dell’inchiesta iniziale, senza riscontrare esportazioni nell’Unione nel 2011.

Quanto alla seconda condizione, la Commissione ha concluso che Jingmei non era collegata a produttori esportatori cinesi soggetti alle misure antidumping. È stato esaminato l’assetto societario, inclusa una successiva modifica delle partecipazioni nel 2017, nonché un possibile collegamento indiretto con una società collegata a un produttore soggetto alle misure; tale collegamento è stato escluso, anche perché molto remoto e inferiore alla soglia del 5% richiamata dall’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Quanto alla terza condizione, la Commissione ha considerato sufficiente la vendita indiretta nell’Unione effettuata nel 2012, supportata da ordine di acquisto, fattura, documenti di trasporto e pagamenti bancari. Tale operazione è stata ritenuta idonea a dimostrare l’effettiva esportazione nell’Unione dopo il periodo dell’inchiesta iniziale.

Esito e modifica dell’elenco dei produttori collaboranti

Poiché tutte le condizioni previste dall’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 risultano soddisfatte, la Commissione accoglie la richiesta e riconosce a Chaozhou Jingmei Craft Products Co., Ltd. il dazio antidumping del 17,9% applicabile ai produttori esportatori collaboranti non inclusi nel campione.

L’articolo 1 del regolamento dispone quindi l’inserimento della società nell’allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131, con assegnazione del codice addizionale TARIC C933.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, secondo la formula standard dei regolamenti UE.

Disposizioni principali

Contesto delle misure antidumping in vigore

Il regolamento si inserisce in una sequenza di misure antidumping definitive sulle importazioni nell’Unione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della RPC, istituite inizialmente dal regolamento n. 412/2013 del Consiglio e prorogate con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198. Le misure sono state successivamente modificate dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131 a seguito di un’inchiesta antielusione.

Condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori

Viene richiamato l’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, che consente di concedere a un nuovo produttore esportatore l’aliquota del 17,9% applicata alle società cinesi che hanno collaborato e non sono state incluse nel campione, se l’impresa dimostra cumulativamente: a) di non aver esportato nell’Unione il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta iniziale (1 gennaio 2011 - 31 dicembre 2011); b) di non essere collegata a esportatori o produttori cinesi soggetti alle misure; c) di aver effettivamente esportato nell’Unione il prodotto dopo tale periodo, oppure di avere assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo.

Verifica della richiesta di Chaozhou Jingmei Craft Products Co., Ltd.

La Commissione ha esaminato la domanda mediante questionario, richieste di informazioni supplementari, analisi documentale e consultazione di banche dati e fonti pubbliche. Ha verificato che Jingmei non aveva esportato nell’Unione nel periodo 2011, che non risultavano collegamenti con produttori esportatori cinesi soggetti ai dazi e che vi era almeno una esportazione nell’Unione nel 2012, dopo il periodo dell’inchiesta iniziale, supportata da documentazione commerciale e di trasporto.

Esito della verifica e concessione del trattamento

Accertata la sussistenza di tutte e tre le condizioni previste dall’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, la Commissione accoglie la richiesta e riconosce alla società l’aliquota del dazio antidumping del 17,9%, corrispondente a quella applicabile ai produttori esportatori collaboranti non inclusi nel campione dell’inchiesta iniziale.

Modifica degli allegati tariffari

L’articolo 1 dispone l’inserimento di Chaozhou Jingmei Craft Products Co., Ltd. nell’allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131, con codice addizionale TARIC C933, quale società che ha collaborato e non è stata inclusa nel campione.

Entrata in vigore e applicabilità

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialeunione doganale

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