Sentenza del 07/11/2022 n. 32764 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento relativo all'IRESA per l'anno 2013. La ricorrente deduceva che alla tassa dovuta per il 2013 dovessero applicarsi le tariffe più favorevoli risultanti dall'adeguamento della disciplina regionale alla normativa nazionale (D.L. n.145/2013, art.13, comma 15‑bis, conv. L. n.9/2014) e alla successiva L.R. Lazio n.11/2015; denunciava altresì conflitto con la normativa nazionale e comunitaria (direttiva 2002/30/CE e D.Lgs. n.13/2005), violazione dei principi costituzionali e della disciplina dei tributi di scopo, nonché omissioni di pronuncia da parte della CTR su specifici motivi di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il tetto nazionale di Euro 0,50 per tonnellata previsto dall'art.13, comma 15‑bis del D.L. n.145/2013 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione nazionale (22 febbraio 2014) e quindi non può retroagire a ridurre l'imposta relativa all'anno 2013. Ha ritenuto legittima la qualificazione dell'IRESA come tributo proprio regionale (a decorrere dal 1° gennaio 2013) e la discrezionalità regionale nella determinazione delle aliquote e nella destinazione del gettito, nel rispetto del limite massimo statale. Ha escluso la diretta applicabilità della direttiva 2002/30/CE al fine di invalidare la normativa regionale e ha osservato che il D.Lgs. n.13/2005 non impone l'istituzione di una imposta sul rumore. Ha inoltre ritenuto infondate le censure costituzionali sulla destinazione del gettito e sull'imposizione rivolta ai soli esercenti aeronautici. Spese compensate.
Norme richiamate
L.R. Lazio n. 2 del 2013, art. 5
Disciplina l'IRESA come tributo regionale proprio (a decorrere dal 1° maggio/1° gennaio 2013 in combinato con il D.Lgs. n.68/2011), definendo presupposto, soggetti passivi, esenzioni e tariffe differenziate; attribuisce alla Regione discrezionalità nella determinazione delle aliquote e nella destinazione del gettito (pur con alcune previsioni di destinazione prioritaria).
D.L. n. 145/2013, art. 13, comma 15‑bis (conv. L. n. 9/2014)
"il valore massimo dei parametri delle misure IRESA non può essere superiore a Euro 0,50"
Introduce un tetto massimo nazionale (0,50 EUR/ton) finalizzato a evitare distorsioni concorrenziali fra scali; tale limite costituisce vincolo alla potestà impositiva regionale ma si applica dalla data di entrata in vigore della norma nazionale (non retroattivamente).
L. n. 342 del 2000, artt. 90 e 92
Istituiva originariamente l'imposta sulle emissioni sonore e prevedeva una destinazione prioritaria del gettito a fini di monitoraggio e disinquinamento acustico; tale finalità è rilevante ma non impedisce che, una volta trasformata in tributo regionale proprio, la disciplina regionale possa assumere caratteri diversi nel rispetto dei limiti costituzionali e statali.
D.Lgs. n. 68/2011, art. 8
Trasforma, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l'imposta in tributo proprio regionale, attribuendo alle Regioni la facoltà di disciplinarla, con ampia discrezionalità purché nel rispetto dei vincoli statali (es. aliquota massima).
Corte Costituzionale, sentenza n. 13/2015
Ha dichiarato non fondate le censure della Regione contro l'art.13, comma 15‑bis del D.L. n.145/2013, riconoscendo la finalità concorrenziale della norma statale e qualificandola come norma di coordinamento che legittimamente fissa un limite massimo alle aliquote regionali.
Direttiva 2002/30/CE e D.Lgs. n. 13/2005
La direttiva riguarda le 'restrizioni operative' per il contenimento del rumore aeroportuale ed è non self‑executing; il D.Lgs. n.13/2005 ha recepito la direttiva ma non impone né disciplina l'introduzione di una imposta sul rumore; le misure fiscali possono essere considerate tra le possibili azioni ma non risultano imposte come obbligo comunitario da tali fonti.
L.R. Lazio n. 11 del 2015
Intervento regionale successivo che adeguava la disciplina regionale al tetto nazionale; la CTR ha ritenuto irrilevante l'adozione successiva rispetto alla data del fatto imponibile (anno 2013) e la Cassazione ha confermato che il limitazione nazionale si applica solo dalla sua decorrenza normativa.
Art. 117 e art. 119 Cost.
Richiamati nei profili di ripartizione della competenza legislativa e di autonomia fiscale regionale: le Regioni hanno ampia potestà impositiva ma nell'ambito dei principi di coordinamento statali e dei limiti posti dallo Stato sulla concorrenza e mercato.
Massime di principio
- Una norma statale che fissa un limite massimo alle aliquote regionali (es. tetto tariffario) vincola la potestà impositiva regionale, ma il limite si applica dalla data di entrata in vigore della norma statale; non opera retroattivamente salvo espressa previsione.
- Una volta trasformato in tributo proprio regionale, l'ente regionale conserva ampia discrezionalità nella determinazione del presupposto, dei soggetti passivi, delle aliquote e della destinazione del gettito, nei limiti dei vincoli costituzionali e delle norme statali che dettano limiti di coordinamento.
- Le direttive UE non self‑executing non sono direttamente invocabili per contestare una disciplina fiscale interna; occorre verificare il recepimento e il contenuto del decreto legislativo di attuazione: se quest'ultimo non prevede un obbligo impositivo, non può esser usato per annullare direttamente una tassa regionale.
- La qualificazione del tributo come "di scopo" o come "tributo proprio" incide sulla misura in cui la destinazione del gettito può essere rigidamente vincolata; l'indicazione di una destinazione "prioritaria" non sempre limita in modo assoluto la discrezionalità regionale, salvo vincoli costituzionali specifici.
- L'imposizione rivolta a una specifica categoria (es. vettori aerei) non è automaticamente incostituzionale se il rapporto tra prelievo e attività è razionale e fondato su indici oggettivi riconoscibili come espressione della capacità contributiva.
- Per ottenere l'annullamento di atti impositivi in situazioni simili, è essenziale dimostrare: (a) retroattività illegittima di una successiva normativa, (b) violazione esplicita di un limite statutario o costituzionale, o (c) inesistenza nel diritto nazionale/UE di potere statale di fissare il limite invocato; argomentazioni basate esclusivamente su principi direttivi UE o su interpretazioni della destinazione del gettito sono più deboli se la normativa nazionale è intervenuta.
- Le questioni procedurali (ad es. omissioni di pronuncia in grado d'appello) devono essere specificamente dimostrate come rilevanti e non manifestamente infondate: la Corte tende a compensare le spese quando sono assenti precedenti consolidati o la questione ha carattere di novità.
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