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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12901/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia del 13/05/2025. Il ricorso deduce principalmente: (i) nullità processuale per mancata traduzione dell'imputato detenuto all'udienza dell'8/10/2015 (richiesta di rinvio per legittimo impedimento non accolta), con conseguente violazione del diritto di partecipare al processo; (ii) errata qualificazione e applicazione della recidiva infraquinquennale e conseguente errato calcolo dei termini di prescrizione; (iii) vizi di motivazione in ordine alla riconosciuta penale responsabilità per riciclaggio/ricettazione e falsità; (iv) mancata assunzione di prova decisiva (rifiuto dell'audizione del testimone Giovanni Caseti indicato dall'imputato).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo (la mancata traduzione dell'imputato) fondato e assorbente. Ha qualificato l'omessa traduzione come nullità di carattere «intermedio» prevista dall'art. 178 c.p.p., sanabile se non dedotta nei termini. Poiché la questione era stata tempestivamente dedotta in appello, la Corte ha applicato l'art. 180 c.p.p. e annullato senza rinvio sia la sentenza impugnata che quella di primo grado, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Spoleto per il prosieguo. Gli altri motivi sono stati ritenuti assorbiti. La Corte ha comunque osservato questioni sul corretto calcolo della prescrizione e sulla legittimità della recidiva infraquinquennale, ritenendo però non decisive alla stregua dell'accoglimento del primo motivo.

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1‑bis, cod. proc. pen.

    richiamata in ordine alla trattazione orale: il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto in assenza delle parti perché non è stata fatta rituale richiesta di trattazione orale

  • art. 178 cod. proc. pen.

    individua le nullità che attengono al diritto dell'imputato di partecipare al dibattimento; la Corte lo interpreta come fonte delle nullità di carattere generale ma non necessariamente assolute (possono avere carattere intermedio)

  • art. 179, comma 2, cod. proc. pen.

    norma sulle nullità assolute speciali; la Corte distingue le ipotesi di nullità assoluta da quelle di carattere intermedio e ritiene che l'omessa traduzione non rientri tra le nullità assolute previste dall'art. 179

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Salvo quanto disposto dall'articolo 179, le nullità previste dall'articolo 178 sono rilevate anche di ufficio, ma non possono più essere rilevate né dedotte dopo la deliberazione della sentenza di primo grado ovvero, se si sono verificate nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo

    la Corte applica la norma per concludere che la nullità da omessa traduzione è rilevabile fino alla deliberazione della sentenza del grado successivo; se dedotta tempestivamente, può produrre l'annullamento

  • art. 182, comma 2, cod. proc. pen.

    richiamato dalla Corte d'Appello e contestato dal ricorrente; la Cassazione chiarisce la corretta collocazione delle nullità intermedie rispetto ai termini di rilevabilità

  • art. 604, commi 4 e 5‑bis, cod. proc. pen.

    richiamati in relazione alla nullità dedotta in appello e alla sua rilevabilità; la Corte valuta la possibilità di sanatoria secondo i termini previsti

  • art. 99 cod. pen.

    norma sulla recidiva: la Corte esamina la legittimità della qualificazione della recidiva infraquinquennale con riferimento alle sentenze e decreti indicati nel casellario giudiziale

  • art. 157 cod. pen.

    richiamata in relazione alle norme sulla prescrizione applicabili ai reati commessi (tempus commissi delicti) e all'effetto della recidiva sulla prescrizione

  • art. 161, comma 2, cod. pen.

    richiamata in relazione agli effetti speciali della recidiva sulla determinazione della pena e sulla prescrizione

  • artt. 648‑bis e 648 cod. pen.

    norme sui reati di riciclaggio e ricettazione; la difesa contestava la qualificazione e la sufficienza della prova, la Corte ha assorbito questi profili dopo l'annullamento per vizio procedurale

  • artt. 476 e 482 cod. pen.

    norme sui falsi in atto pubblico e falsificazioni di documenti richiamate con riguardo ai capi di imputazione (capo E)

  • art. 603, comma 2, cod. proc. pen.

    richiamata dalla difesa con riferimento alla mancata acquisizione di prova decisiva (audizione di testimone); la Corte d'Appello aveva rigettato la richiesta, ma la Cassazione ha assorbito la censura con l'annullamento

  • art. 6 CEDU, comma 3, lett. c), d), e)

    richiamato per ribadire il principio internazionale della necessaria presenza dell'imputato quando essa incide sul diritto di difendersi e di esaminare/testimoniare

  • art. 14 ICCPR, comma 3, lett. d), e), f)

    richiamato analogamente per sottolineare il diritto internazionale dell'imputato ad essere presente per interrogare e far interrogare testimoni

  • art. 49, comma 9 (d.l. n. 189/2016)

    richiamata in relazione alla sospensione dei termini di prescrizione per eventi sismici; incide sul calcolo della prescrizione che la difesa contestava

Massime di principio

  • La mancata traduzione in udienza di un imputato detenuto costituisce una nullità prevista dall'art. 178 c.p.p.; la sua qualificazione tra assoluta o intermedia dipende dall'effettivo pregiudizio alla possibilità di autodifesa dell'imputato. Se in quell'udienza non si sono svolte attività che richiedevano la sua presenza (es. interrogatorio, esame/testimonianza), la nullità può essere considerata di carattere intermedio.
  • Le nullità di carattere intermedio sono rilevabili d'ufficio e deducibili fino alla deliberazione della sentenza del grado successivo (art. 180 c.p.p.); se non dedotte nei termini, si intendono sanate.
  • In presenza di una omessa traduzione che sia stata tempestivamente dedotta in grado successivo, la Cassazione può annullare le decisioni anteriori e disporre il rinvio per la prosecuzione del giudizio.
  • Sulle questioni di recidiva e prescrizione: la recidiva infraquinquennale e la sua rilevanza ai fini della pena e della prescrizione richiedono l'accertamento della natura e dei tempi delle precedenti sentenze o decreti; il corretto calcolo dei termini di sospensione della prescrizione deve tenere conto di disposizioni speciali (es. eventi sismici, norme straordinarie) che prorogano i termini.
  • Quanto alla distinzione tra riciclaggio e ricettazione: per configurare il reato di riciclaggio è necessario dimostrare un contributo causale dell'imputato alle operazioni di reinserimento nel circuito economico dei proventi illeciti; il mero possesso dell'oggetto provento non è automaticamente sufficiente a qualificare il fatto come riciclaggio.
  • Le richieste istruttorie ritenute 'decisive' devono, ove ritenute rilevanti dal giudice, essere assunte; il rifiuto ingiustificato di acquisire prova chiave può costituire motivo di censura e incidere sulla decisione, ma la rilevanza pratica dipende dal risultato dell'eventuale rimessione del processo.

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