Sentenza del 11/02/2015 n. 2616 - Corte di Cassazione
CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Atti impugnabili - Atto non espressamente indicato nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Mancata impugnazione - Cristallizzazione della pretesa tributaria - Esclusione - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse e a quote di prelievo per gli anni 2000-2004. La CTR aveva ritenuto non autonomamente impugnabili le precedenti intimazioni di pagamento e aveva annullato la cartella per carenza di motivazione. Le Amministrazioni hanno contestato, tra l'altro, la possibilità di far valere nella successiva impugnazione della cartella vizi o contestazioni riferibili alle intimazioni precedenti e hanno denunciato che la CTR avesse deciso sulla carenza di motivazione senza che tale motivo fosse stato specificamente riproposto in appello.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo: le intimazioni di pagamento, in quanto espressive di una pretesa tributaria definita, sono sostanzialmente avvisi di liquidazione impugnabili. Tuttavia, la loro mancata impugnazione non comporta la cristallizzazione della pretesa, poiché l'impugnazione di tali atti costituisce una facoltà e non un onere; il contribuente può quindi contestare l'esistenza e l'ammontare del tributo impugnando successivamente la cartella. La Corte ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la CTR aveva pronunciato ultrapetita sulla carenza di motivazione, motivo non specificamente riproposto in appello. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati assorbiti; il ricorso incidentale condizionato della contribuente è stato dichiarato inammissibile. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata a una diversa sezione della CTR della Puglia, anche per le spese, affinché verifichi la fondatezza del credito nell'an e nel quantum, considerando anche eventuali sgravi parziali.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19
La mancata impugnazione da parte di quest'ultimo di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 citato non determina, in ogni caso, la non impugnabilità (e quindi la cristallizzazione) di quella pretesa, che va successivamente reiterata in uno degli atti tipici espressamente previsti dall'art. 19.
Gli atti non espressamente elencati dall'art. 19, ma idonei a manifestare una pretesa tributaria definita, possono essere impugnati facoltativamente. La mancata impugnazione non rende definitiva la pretesa e non impedisce di contestarla mediante la successiva impugnazione di un atto tipico, come la cartella di pagamento.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 56
In appello devono essere specificamente riproposte le questioni e i motivi non accolti o non esaminati; il generico richiamo alle difese svolte in primo grado non è sufficiente.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14
La disposizione riguarda il litisconsorzio e l'integrazione del contraddittorio, questione sollevata dalle Amministrazioni con riferimento al concessionario della riscossione, ma rimasta assorbita.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
La norma impone adeguati obblighi di motivazione degli atti tributari; il relativo motivo non è stato esaminato in Cassazione perché assorbito dall'accoglimento della censura processuale.
Codice di procedura civile, art. 112
Il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda e dei motivi devoluti alla sua cognizione. La CTR ha violato tale principio decidendo sulla carenza di motivazione della cartella, nonostante il motivo non fosse stato specificamente riproposto in appello.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4
Consente di denunciare in Cassazione la nullità della sentenza o del procedimento per violazione delle regole processuali, tra cui il vizio di ultrapetizione.
Codice di procedura civile, art. 384, ultimo comma
Consente alla Corte di Cassazione di correggere la motivazione giuridica della sentenza quando il dispositivo è corretto. In questo caso la motivazione della CTR sull'impugnabilità delle intimazioni è stata corretta, mantenendo però la conclusione favorevole alla contribuente su quel punto.
D.P.R. 8 marzo 2002, n. 66 e D.Lgs. n. 504 del 1998
Riguardano l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, oggetto della pretesa tributaria controversa.
Massime di principio
- Un atto tributario non incluso espressamente nell'elenco dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 può essere impugnabile quando comunica una pretesa fiscale concreta, definita e attuale.
- L'impugnazione di un atto atipico espressivo della pretesa è normalmente una facoltà del contribuente e non un onere: non impugnarlo, di regola, non consolida definitivamente la pretesa.
- La pretesa può essere contestata quando viene notificato un successivo atto tipico impugnabile, come una cartella di pagamento, purché siano rispettati i termini e siano dedotti motivi pertinenti.
- In appello devono essere riproposti in modo specifico tutti i motivi che si intendono sottoporre al giudice; il semplice richiamo generale agli atti del primo grado può comportarne l'esclusione dal giudizio.
- Il giudice tributario deve attenersi ai motivi effettivamente devoluti: non può annullare l'atto per una ragione non ritualmente riproposta in appello.
- La cassazione con rinvio non stabilisce necessariamente chi abbia ragione sul debito tributario: nel caso concreto la causa è stata rinviata per verificare nuovamente l'esistenza e l'importo effettivo del tributo, inclusi eventuali sgravi o duplicazioni.
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